salbutamolo vs.clembuterolo
L'art. 10 del D.Lvo 193/2006 consente al veterinario, in assenza di medicinali veterinari autorizzati per curare una determinata affezione, in via eccezionale e sotto la sua diretta responsabilità trattare l'animale interessato (non produttore di alimenti per l'uomo, quindi anche l'equide NDPA) con un medicinale veterinario autorizzato in Italia per l'uso su un'altra specie animale o per un'altra affezione della stessa specie animale; in mancanza di quest'ultimo può fare ricorso ad un medicinale autorizzato per l'uso umano...omissis.
Il Regolamento UE n. 37/2010, concernente le sostanze farmacologicamente attive e la loro classificazione sui limiti massimi di residui negli alimenti di origine animale, elenca nella Tabella 1 le sostanze consentite e nella Tabella 2 quelle vietate. Tra le sostanze B-agoniste, si registra la presenza del "clembuterolo cloridrato" all'interno della Tabella 1, mentre il "salbutamolo" non figura nè sulla Tabella 1 nè sulla Tabella 2. Il D.Lvo 158/2006, modificato dal D.Lvo 148/2009, consente la somministrazione a scopo terapeutico ad equidi, sotto la diretta responsabilità del veterinario, di medicinali veterinari conteneti sostanze B-agoniste, a condizione che siano utilizzati conformemente alle indicazioni del fabbricante.
Attualmente in commercio l'unica specialità autorizzata, contenente il clembuterolo cloridrato, è il Ventipulmin® , registrata nella forma iniettabile e in sciroppo, destinata a cavalli non DPA, con tempo di attesa non pertinente e prescrivibile con ricetta in triplice copia non ripetibile.
Sebbene io ritenga che il D.Lvo 158/2006 e succ. mod. non riguardi gli equidi non DPA, può un medico veterinario prescrivere ad un equide non DPA una specialità per uso umano contente il "salbutamolo"?
In caso affermativo la prescrizione andrebbe fatta con ricetta semplice non ripetibile o con triplice ricetta?
Le sostanze di cui al quesito rientrano tra quelle poste sotto il controllo del DLgs 158/06 per gli ambiti di applicazione esplicitati.
Correttamente si osserva come il DLgs 158/06 all’articolo 1. indichi come tale ambito di applicazione riguardi le produzioni animali e dunque solo gli animali destinati alla produzione di alimenti per l’uomo.
Lo stesso principio vale per quanto attiene al dettame del DLgs 158/06 laddove consente la somministrazione, a scopo terapeutico ad equidi, sotto la diretta responsabilità del medico veterinario, di medicinali veterinari conteneti sostanze B-agoniste, a condizione che siano utilizzati conformemente alle indicazioni del fabbricante. Tale dettame riguarda gli equidi DPA. L’impianto da rispettare riguarda l’art. 6 comma 3 del DLgs 193/06 laddove si prevede che tali sostanze non possono essere utilizzate "nel trattamento di affezioni, come precisato nel riassunto delle caratteristiche dei prodotti autorizzati, per le quali esiste un medicinale veterinario autorizzato per animali della famiglia degli equidi."
Nel caso sia utilizzabile, trattandosi di medicinale ad uso umano, sarà necessaria la ricetta non ripetibile in copia semplice.