Domanda nr.: 
247
Inserita il: 
Martedì, 22 Ottobre, 2013
Domanda: 

L'art. 10 del D.Lvo 193/2006 consente al  veterinario, in assenza di medicinali veterinari  autorizzati per curare una determinata  affezione, in via eccezionale e sotto la sua  diretta responsabilità trattare l'animale  interessato (non produttore di alimenti per  l'uomo, quindi anche l'equide NDPA) con un  medicinale veterinario autorizzato in Italia per  l'uso su un'altra specie animale o per un'altra  affezione della stessa specie animale; in  mancanza di quest'ultimo può fare ricorso ad un  medicinale autorizzato per l'uso umano...omissis.
Il Regolamento UE n. 37/2010, concernente le  sostanze farmacologicamente attive e la loro  classificazione sui limiti massimi di residui  negli alimenti di origine animale, elenca nella  Tabella 1 le sostanze consentite e nella Tabella  2 quelle vietate. Tra le sostanze B-agoniste, si registra la  presenza del "clembuterolo cloridrato"  all'interno della Tabella 1, mentre il  "salbutamolo" non figura nè sulla Tabella 1 nè  sulla Tabella 2. Il D.Lvo 158/2006, modificato dal D.Lvo  148/2009, consente la somministrazione a scopo  terapeutico ad equidi, sotto la diretta  responsabilità del veterinario, di medicinali  veterinari conteneti sostanze B-agoniste, a  condizione che siano utilizzati conformemente  alle indicazioni del fabbricante.
Attualmente in commercio l'unica specialità  autorizzata, contenente il clembuterolo  cloridrato, è il Ventipulmin® , registrata nella  forma iniettabile e in sciroppo, destinata a  cavalli non DPA, con tempo di attesa non  pertinente e prescrivibile con ricetta in  triplice copia non ripetibile.
Sebbene io ritenga che il D.Lvo 158/2006 e succ.  mod. non riguardi gli equidi non DPA, può un medico  veterinario prescrivere ad un equide non DPA una  specialità per uso umano contente il  "salbutamolo"?
In caso affermativo la prescrizione andrebbe  fatta con ricetta semplice non ripetibile o con  triplice ricetta?

Risposta: 

Le sostanze di cui al quesito rientrano tra quelle poste sotto il controllo del DLgs 158/06 per gli ambiti di applicazione esplicitati.
Correttamente si osserva come il DLgs 158/06 all’articolo 1. indichi come tale ambito di applicazione riguardi le produzioni animali e dunque solo gli animali destinati alla produzione di alimenti per l’uomo.
Lo stesso principio vale per quanto attiene al dettame del DLgs 158/06 laddove consente la somministrazione, a scopo  terapeutico ad equidi, sotto la diretta  responsabilità del medico veterinario, di medicinali  veterinari conteneti sostanze B-agoniste, a  condizione che siano utilizzati conformemente  alle indicazioni del fabbricante. Tale dettame riguarda gli equidi DPA. L’impianto da rispettare riguarda l’art. 6 comma 3 del DLgs 193/06 laddove si prevede che tali sostanze non possono essere utilizzate "nel trattamento di affezioni, come precisato nel riassunto delle  caratteristiche  dei prodotti autorizzati, per le quali esiste un  medicinale  veterinario  autorizzato  per  animali della famiglia degli equidi."
Nel caso sia utilizzabile, trattandosi di medicinale ad uso umano, sarà necessaria la ricetta non ripetibile in copia semplice.