Domanda nr.: 
94
Inserita il: 
Lunedì, 19 Marzo, 2012
Domanda: 

In allevamento di vacche da latte autorizzato - art. 80 D.L.vo 193/2006 - alla detenzione di scorte farmaci il registro unificato di scorta è privo di qualsiasi registrazione, sia di competenza del veterinario responsabile che dell'allevatore, da circa 6 mesi. Sono presenti n° 38 prescrizioni Medico veterinarie relative al periodo interessato (circa una alla settimana), corredate del relativo DDT; nella scorta, i farmaci non sono più presenti in quanto sono stati utilizzati sugli animali.
Quale sanzione dovrà applicare l'Organo accertatore al Veterinario responsabile ed all'allevatore considerato che non è possibile determinare il numero dei trattamenti per i quali è stata omessa la registrazione:
- una  sanzione per il comportamento omissivo? oppure
- una  sanzione per ogni prescrizione Medico Veterinaria non registrata?

Risposta: 

Il comma 17 dell’art. 108 del DLgs 193/06 regolamenta la fattispecie citata del comportamento omissivo in merito all’importo della sanzione.
Ai sensi dell'articolo 8-bis della legge 689 il comportamento descritto non si configura quale reiterazione.
8-bis. Reiterazione delle violazioni. ... Le violazioni amministrative successive alla prima non sono valutate, ai fini della reiterazione, quando sono commesse in tempi ravvicinati e riconducibili ad una programmazione unitaria. La sanzione da applicare è dunque quella del comportamento omissivo.

Si ringrazia l'avv. Scarciglia.