Sanzioni per invio ricetta
A norma del Decreto Legislativo 193/06 art. 76 il farmacista deve inviare copia della ricetta entro 7 giorni, se non la invia entro i 7 giorni che provvedimenti si possono adottare?
Nel caso in cui il farmacista ometta o ritardi l’invio della copia azzurra della RNRTC, così come previsto dal comma 3 dell’art. 76 del D.lgs. 193/06, l’impianto normativo non prevede una sanzione specifica. L’art. 108, comma 11 dello stesso decreto legislativo infatti sanziona solamente chi fornisce medicinali veterinari senza la prescrizione prevista dal citato articolo 76, comma 3. Nulla prevede invece per l’omesso invio. Inoltre, trattandosi di sanzioni amministrative, vigono i principi di legalità ed il divieto di analogia sanciti dall’art. 1 della legge 689/81 (testo fondamentale in materia di violazioni amministrative) che prevede che “Nessuno può essere assoggettato a sanzioni amministrative se non in forza di una legge che sia entrata in vigore prima della commissione della violazione. Le leggi che prevedono sanzioni amministrative si applicano soltanto nei casi e per i tempi in esse considerati”. A conferma di ciò, c’è anche la nota ministeriale del 29/03/2012 in risposta al quesito della FNOVI. Pertanto, poiché la normativa non prevede sanzioni amministrative a carico del farmacista che non trasmetta alla ASL competente copia della RNRTC, l’unico intervento riguarda la segnalazione all'Ordine Farmacisti per violazione codice deontologico.