Sanzioni per mancata annotazione
Domanda nr.:
140
Inserita il:
Mercoledì, 22 Agosto, 2012
Domanda:
Nel caso un allevatore (animali DPA) venga sanzionato in conseguenza della mancata o ritardata annotazione di apertura e/o chiusura di un trattamento (farmaco ricettabile in RNRT) nel registro all’uopo destinato, quale delle due norme trova applicazione? Il D.lvo 193-2006, violazione art.79, comma 1, sanzionato dall’art.108, comma 17 (5.166 euro) stesso decreto, oppure il D.lvo 158/2006, violazione art.15, comma 2, sanzionato dall’art.32, comma 4 stesso decreto (4.074 euro). Si applica sempre la più favorevole, quindi il 158?
La sanzione si può applicare anche nel caso di un farmaco prescritto non con la triplice, ma con altra tipologia di ricetta, visto che l’allevatore avrebbe comunque l’obbligo di annotare, tra le altre cose, la data di inizio trattamento (nota 15 settembre 2009) sul registro?
Risposta:
Per le altre tipologie di ricette, ossia quelle per prescrizioni di farmaci a TS zero giorni, si vedano anche le FAQ 135 e 86 dalle quali si desume come per alcune registrazioni, essendo dovute, si pone lo stesso problema.
Entrando nel merito di quale sanzione applicare, per rispondere vanno fatte le seguenti considerazioni:
1. Non potendo due atti aventi forza di legge sanzionare in modo diverso la stessa fattispecie, soccorre ai fini della decisione, il principio per cui la legge posteriore deroga la legge anteriore, tenuto conto che la legge speciale deroga la legge generale e la legge di grado superiore deroga la legge di grado inferiore.
2. Nel caso di specie, il d.lgs. 193/2006 è successivo, sebbene di poco, al d.lgs. 158/2006 e deve quindi trovare piena applicazione.
3. La locuzione: “Fatti salvi gli obblighi di registrazione da parte del veterinario, di cui all'articolo 15 del decreto legislativo 16 marzo 2006, n. 158” dell’art. 79 del DLgs 193/06, è estremamente chiara. Vanno osservati comunque gli obblighi di registrazione dei farmaci di cui all'art. 15 del d.lgs. 158/2006, ma non si può da ciò desumere che del medesimo decreto sopravviva la prevalenza in campo sanzionatorio.
4. Né si può sostenere che vada applicata la sanzione del d.lgs. 158/2006 in quanto più favorevole, poiché per il principio di deroga di cui al punto 1) le sanzioni del 158 vengono derogate (=abrogate) dal 193. Pertanto la sanzione più favorevole andrà ricercata nei parametri dei minimi stabiliti dal 193.
Si ringrazia l’avv. Scarciglia per il contributo.