Scarico stupefacenti
In relazione alle scorte per farmaci stupefacenti per ambulatori e cliniche per piccoli animali, vorrei sapere se recentemente la normativa si sia modificata, in particolare per lo scarico degli stessi dal previsto registro Secondo alcuni pare si dovrebbe procedere non più per singolo paziente ma secondo modalità a flacone. In considerazione della delicatezza della tematica e delle molteplici interpretazioni con conseguenti applicazioni da parte degli organi di controllo, spero in un definitivo e chiaro parere.
La normativa relativa ai farmaci stupefacenti (DM 309/90) è stata modificata all'art 64, che ora recita: 1-Nel registro di carico e scarico, previsto dagli articoli 46 e 47, devono essere annotati per ogni somministrazione, oltre il cognome, il nome e la residenza del richiedente, salvo quanto stabilito nell'articolo 120 comma 5, la data della somministrazione, la denominazione e la quantità della preparazione somministrata, la diagnosi o la sintomatologia. Ciascuna pagina del registro è intestata ad una sola preparazione e deve essere osservato un ordine progressivo numerico unico delle operazioni di carico e scarico. 2-Detti registri, a seguito della medesima modifica, non devono più essere vidimati annualmente ma solo una prima volta. L'obbligo di vidimazione annuale infatti era prevista nell’articolo 64, che tuttavia non comprende più il registro di cui all’articolo 42. A supporto di ciò si riporta anche una nota Ministeriale ad interpretazione della legge 38/2010 fornita in data 04/02/2011.
Nella precedente versione l'art 64 riferiva al registro "previsto dagli articoli 42, 46 e 47" Questo comporta qualche incertezza per quanto riguarda le informazioni che devono essere inserite nel registro di carico e scarico di cui all'art 42 e circa la sanzionabilità dell'irregolare tenuta del registro stesso. Nell'articolo 42 infatti si cita il fatto che i direttori sanitari "specificano" l'utilizzo dei medicinali stupefacenti. Pertanto, ai fini della tracciabilità puntuale dei farmaci, i medicinali stupefacenti di cui alle sezioni A, B e C, cioè quelli che devono essere registrati, devono essere scaricati per somministrazione e non per flacone. A seguito di uno scarico per flacone infatti verrebbero meno le informazioni necessarie per ricostruire il corretto utilizzo di tali farmaci.