Domanda nr.: 
167
Inserita il: 
Martedì, 22 Gennaio, 2013
Domanda: 

Alla luce dell'attuale normativa si chiede se le sostanze di cui agli articoli 4 e 5 del D.lgs 158-2006 (Decreto 28 luglio 2009 e Circolare 14/2000) possono essere detenute in aziende di animali non DPA. Quindi se il medico veterinario può regolarmente ricettare tali sostanze ad esempio al detentore/proprietario di un maneggio, posto che non è possibile anche per gli allevamenti NON DPA avere scorte di queste sostanze e che gli obblighi di registrazione (registro rosa), contrariamente agli allevamenti DPA, non sono dovute, compresa la comunicazione all'ASL del veterinario L.P. entro i 3 giorni dalla somministrazione.

Risposta: 

Per alcuni aspetti della domanda si rimanda alla FAQ 36.
Le ipotesi contemplate dagli articoli 4 e 5 derogano anche dal divieto di detenzione di cui all’art. 3 comma 2 salvo per quanto riguarda gli animali da produzione, nonché in quelli da riproduzione a fine carriera.
Per quanto riguarda gli animali da produzione il MdS con la circolare 14/2000 ha chiarito intendersi gli animali allevati per la carne.
La detenzione presso l’allevamento, nella scorta o come rimanenza dei farmaci utilizzati, ai sensi degli articoli 4 e 5del DLgs 158 è dunque possibile nel rispetto del divieto per gli animali da produzione, nonché in quelli da riproduzione a fine carriera. Nessun divieto dunque per gli animali non-DPA.
Per gli animali non-DPA non sono dovute ne le registrazioni ne le comunicazioni alle ASL dato che il DLgs tratta esclusivamente di somministrazioni ad animali produttori di alimenti per l’uomo. Sarà dunque possibile prescrivere tali sostanze tenendo conto però del fatto che ai sensi sia del Dlgs 158/06 che del il DECRETO 28 luglio 2009 la loro somministrazione è di esclusiva competenza del medico veterinario sia per animali DPA che non-DPA.