Scorta farmaci
Domanda nr.:
132
Inserita il:
Mercoledì, 11 Luglio, 2012
Domanda:
Dalla risposta n° 86 - 38 - 39 emerge che nella ricetta semplice non ripetibile non è prevista l'identificazione degli animali trattati.
Dalla risposta n° 48 emerge che i farmaci prescritti con ricetta semplice non ripetibile debbano essere indicati sul modello 4. (cit. ibid.) "[omissis] va indicata l'eventualità che nei 90 giorni precedenti l'invio al macello siano stati trattati come per qualunque farmaco compilando il modello abituale."
La ricetta si compone tradizionalmente di quattro parti, di cui la prima è l'INTESTAZIONE, che si compone fra l'altro nel SEGNALAMENTO.
Per SEGNALAMENTO si intende l'IDENTIFICAZIONE dell'animale.
Dalla risposta n°35 emerge che è responsabilità del veterinario effettuare l'IDENTIFICAZIONE dell'animale e, laddove esista l'anagrafe individuale,
bovini, ovicaprini ecc, la marca auricolare è l'unico mezzo identificativo ammesso dalla legge.
Dall'attenta disamina di quanto scritto Vi chiedo:
1. Come ci si deve comportare nel rispetto della legge quando si prescrivono e/o si scaricano dalla scorta propria del veterinario farmaci per i quali occorre la ricetta semplice non ripetibile, ripetibile o anche senza obbligo di prescrizione?
2. Dobbiamo indicare la marca auricolare o indichiamo in modo generico i bovini?
3. Se detti trattamenti devono essere indicati (v. risposta 48) "quando vengono inviati gli animali al macello...", da qualche parte la marca auricolare dell'animale trattato dovrà pur essere scritta!
4. Come mi devo comportare? Non registrando le marche auricolari, un animale al macello non risulterà mai trattato con quel tipo di farmaci negli ultimi 90 giorni.
5. Trattamenti di profilassi vaccinali con tempi di sospensione 'zero' vanno dichiarati nel modello 4 e certificati per gli animali destinati al macello, se avvenuti negli ultimi 90 giorni?
Risposta:
Purtroppo non esiste una risposta precisa alla complessa e attenta domanda.
La normativa sul farmaco come più e più volte sottolineato da questa Federazione è di per se molto farraginosa e l'Italia nel suo recepimento non ha migliorato le cose (si vedano i dossier FNOVI)
Per capire è necessario attenersi innanzitutto alla normativa.
La normativa sul farmaco veterinario, sia la Dir 82/2001(CE) che il DLgs 193/06 di recepimento, prevede che tutti i trattamenti siano tracciabili.
Dir 82 - Articolo 69
Gli Stati membri assicurano che i proprietari o i responsabili di animali destinati alla produzione di alimenti possano giustificare l'acquisto, la detenzione o la somministrazione di medicinali veterinari a tali animali per un periodo di cinque anni a partire dalla loro somministrazione, anche quando l'animale è abbattuto durante tale periodo di cinque anni.
Segnatamente, essi possono esigere che sia tenuto un registro contenente almeno le seguenti indicazioni:
a) data;
b) denominazione del medicinale veterinario;
c) quantità;
d) nome e indirizzo del fornitore del medicinale;
e) identificazione degli animali sottoposti a trattamento.
In buona sostanza l'Europa ci dice che vuole la tracciabilità lasciando gli Stati liberi di esaudirla tramite un registro o in altro modo.
Questo obbligo è in capo all'allevatore. Lo è per tutti i farmaci e nella definizione di farmaci rientrano anche i vaccini.
A questo dettame si adegua il DLgs 193/06 nell'articolo 79, istituendo il registro. Obbligo anche qui in capo all'allevatore di identificazione degli animali trattati.
L'obbligo sancito, in capo al Veterinario, dall'art. 15 del DLgs 158/06 è stato abrogato dalla normativa europea (si veda la relazione al dossier "una nuova gestione....." di Eva Rigonat). In Italia però, per effetto dell'art. 15 del DLgs 158/06 rimane in capo al veterinario e lo è per tutti i farmaci.
Veniamo ora alla ricetta.
Il precedente impianto normativo europeo e di recepimento nazionale prevedeva registrazioni, sia per l'allevatore che per il veterinario, solo per le sostanze "anabolizzanti, antinfettive, antiparassitarie, antinfiammatorie, ormonali o psicotrope."
L'impianto delle ricette ideato allora , anche se comunque molto complicato nelle troppe tipologie esistenti, naturalmente richiedeva l'identificazione degli animali solo per la prescrizione o somministrazione di medicinali contenenti "quelle" sostanze.
Cambia la normativa comunitaria, viene abrogato il DLgs 119/92 di recepimento, si recepisce la nuova normativa con il DLgs 193/06, ma non si modifica l'impianto della ricetta. Il risultato è il problema che descrivi.
A riparare a questa difficoltà, la nota del MdS 15095/2009 riduce gli obblighi di registrazione per le sostanze senza TS (vaccini compresi che sono farmaci a tutti gli effetti) e sembra non pretendere la trascrizione da parte dell'allevatore dell'identificazione sul registro dei trattamenti, in quanto l'animale è già identificato sulla ricetta; il Ministero infatti conclude sostenendo che la tracciabilità e la terapia effettuata sono garantite dalla conservazione della ricetta. Lo stesso concetto con gli stessi dubbi ribadisce tal quale la nota 16361/2009.
Chiudiamo questa risposta rimandando ancora una volta al dossier FNOVI per le dichiarazioni di trattamenti entro 90 giorni. Obbligo abolito per il Veterinario in quanto demandato all'allevatore nelle ICA dal pacchetto igiene, dalla normativa europea sul farmaco, ma non recepito in Italia .