scuderia - registro trattamenti
Nel caso di una scuderia/allevamento di soli equidi non DPA (di seguito N-DPA), autorizzata ai sensi dell'art. 80 del D.lgs. 193/2006 e s.m.i. a detenere regolari scorte di farmaci, si chiede quali siano gli adempimenti di carico e scarico da rispettare in caso di:
- somministrazione di farmaci registrati per soli equidi N-DPA (es. Amikavet);
- somministrazione di farmaci registrati anche/esclusivamente per equidi DPA (es. Equest® Pramox, Equest®, Domosedan Gel, GastrogardTM) o per altre specie animali DPA (es. Domosedan, Desashock, Repen).
Oltre allo scarico dei farmaci della scorta (art. 82 del D.lgs. 193/2006), e considerato anche il punto 6 della nota DGSA del 21-12-2007 n. 15952 (sempre se ancora valida), come devono essere assolti gli eventuali adempimenti di registrazione dei trattamenti (in deroga e non)?
Qualora nella struttura non ci sia nessun animale DPA, il registro di carico e scarico scorte viene compilato con le modalità della strutture per nonDPA.
Nel caso vi sia anche solo un DPA le modalità sono quelle per strutture di DPA anche nel caso di trattamenti a nonDPA.
I registri dei trattamenti in entrambi i casi vengono invece compilati solo in caso di trattamenti ad animali DPA. Essendo il dettame chiarito da una nota ministeriale laddove la legge non da ne indicazioni ne sanzioni, in caso di mancata compilazione dei registri secondo le modalità previste dalla nota per gli equidi DPA, la relativa sanzione potrebbe non trovare la conferma in sede giudicante in caso di ricorso.