Domanda nr.: 
543
Inserita il: 
Giovedì, 13 Settembre, 2018
Domanda: 
L'art. 78 del D Lgs 193/2006 sembrerebbe consentire la sostituzione, da parte del farmacista, del medicinale veterinario prescritto a determinate condizioni, se non fosse che al comma 2 sia rchiesto che il medicinale erogato in sostituzione sia "analogo" a quello prescritto nella ricetta per composizione quali-quantitativa del principio attivo e degli eccipienti. Per poter effettuare la sostituzione il farmacista deve sempre controllare che i due farmaci abbiano anche la stessa composizione quantitativa degli eccipienti? Questo renderebbe praticamente impossibile qualsiasi sostituzione in quanto, non essendo obblligatorio riportare in etichetta la composizione quantitativa degli eccipienti è impossibile fare questo tipo di controllo. C'è poi la Legge 149/2005 che recita: Art. 1. 1. Il farmacista, al quale venga presentata una ricetta medica che contenga la prescrizione di un farmaco appartenente alla classe di cui alla lettera c) del comma 10 dell'articolo 8 della legge 24 dicembre 1993, n. 537, come modificato dalla legge 30 dicembre 2004, n. 311, (1) e' obbligato sulla base della sua specifica competenza professionale ad informare il paziente dell'eventuale presenza in commercio di medicinali aventi uguale composizione in principi attivi, nonche' forma farmaceutica, via di somministrazione, modalita' di rilascio e dosaggio unitario uguali. Qualora sulla ricetta non risulti apposta dal medico l'indicazione della non sostituibilita' del farmaco prescritto, il farmacista, su richiesta del cliente, e' tenuto a fornire un medicinale avente prezzo piu' basso di quello del medicinale prescritto. Ai fini del confronto il prezzo e' calcolato per unita' posologica o quantita' unitaria di principio attivo. E' applicabile anche alle ricette redatte dai medici veterinari? Facendo un esempio pratico: se in una ricetta un medico veterinario ha prescritto Bentelan®1 mg cp, il farmacista può proporre al cliente la sostituzione con Betametasone DOC 1 mg cp (avente prezzo più basso)? Nel caso poi che il medico veterinario prescriva il solo principio attivo e questo sia presente unicamente in medicinali per uso umano, il farmacista può spedire la ricetta?
Risposta: 
- I commi 1 e 2 dell’art. 78 trattano due fattispecie diverse (rispettivamente farmaco generico e specialità medicinale) che possono essere sostituiti in caso di urgenza. - Si conferma la necessità che il medicinale con cui si vuole sostituire quello prescritto debba avere la stessa composizione quali-quantitativa anche degli eccipienti; - La legge 149/2005 si applica solo alla medicina umana e non alla veterinaria (tant’è che, per esempio, si parla di ricetta medica e non di ricetta medico veterinaria); - Relativamente all’esempio proposto, salvo quanto al punto precedente si sottolinea che la sostituzione può avvenire solo tra medicinali ad uso veterinario; Infatti il comma 1 del 78 autorizza il farmacista in assenza di un generico veterinario a sostituire con un "essenzialmente analogo" , non essendoci generici in italia più convenienti per il cliente rispettando la composizione quali-quantitativa, lo stesso principio attivo e la SPECIE DI DESTINAZIONE (il farmacista non puo' mai sostituire cambiando farmaco per altra specie anche se analogo). Pertanto, così come nell'esempio del Bentelan®, la prescrizione medico veterinaria di tale prodotto in deroga, essendo uso umano, non può in alcun caso consentire al farmacista la sostituzione col generico a prezzo più basso uso umano. La sostituzione col generico, potrebbe avvenire solo partendo da un medicinale veterinario, con un generico veterinario a prezzo più basso. - Si conferma che la ricetta medico veterinaria DEVE riportare il nome commerciale del medicinale (Il medico veterinario non puo' prescrivere il principio attivo tranne che nel caso di ricette per preparazioni galeniche) E NON il principio attivo. Il farmacista in questo caso non è autorizzato a dispensare.