spedizione ricetta
Nel 2012, ad un equide nonDPA viene prescritto Fenadyne® e Repen® . Il medico veterinario compila una RNRTC e segna la casella “non inviare alla ASL”. Il farmacista non invia. Nel 2016 il servizio farmaceutico della ASL nel fare un controllo presso la farmacia, ipotizzando una irregolarità invia la ricetta al OMV. Si chiede di sapere se sia regolare l’invio da parte del servizio farmaceutico della ASL al solo OMV e non anche al servizio veterinario della ASL e se sia rilevabile una infrazione alla normativa sul farmaco veterinario.
Per quanto attiene alla spedizione della RNRTC la nota del Ministero della Salute 12994 del 27/6/2013 nel richiamare il dettame normativo dell’art. 76, che prevede che la RNRTC sia da spedire nei casi di cui ai commi 3 e 5 dell’articolo 76 ossia per la prescrizione di medicinali contenenti le sostanze di cui al comma 3 prescritti per animali DPA e per la prescrizione di medicinali veterinari destinati ad animali non-DPA quando le categorie di medicinali di cui al comma 3 sono presentate in confezioni autorizzate anche o esclusivamente per animali destinati alla produzione di alimenti per l'uomo, chiarisce come questo dettame si applichi anche per il rifornimento degli impianti di cura. Fenadyne e Repen contengono le sostanze di cui al comma 3. La ricetta andava dunque spedita. La medesima nota del Ministero indica tuttavia come non esistano sanzioni a carico del farmacista per il mancato invio così come non ne esistono per l’errata compilazione del Medico veterinario. Si veda per maggiori dettagli anche la Faq 423 Il Servizio farmaceutico doveva inviare anche alla ASL in quanto servizio competente per territorio ad effettuare la farmacosorveglianza e doveva, eventualmente inviare anche all’OMV e all'Ordine dei farmacisti per gli eventuali provvedimenti di competenza