tempi conservazione ricetta
Domanda nr.:
248
Inserita il:
Martedì, 22 Ottobre, 2013
Domanda:
In riferimento all'articolo 71 del D.Lvo 193/2006, l'obbligo da parte del farmacista di conservazione della ricetta medico-veterinaria non ripetibile, riguardante la prescrizione in deroga di medicinali per uso umano destinati agli animali da compagnia, è quantificato in 6 mesi o in 5 anni?
Risposta:
L’articolo 71 comma 4 nella stesura poco chiara non consente la risposta che ci viene invece dalla Tabella V della Farmacopea Ufficiale Italiana (Art. 124, lettera b, del T.U. delle Leggi Sanitarie approvato con R.D. 27 luglio 1934, n. 1265, modificato con Legge 7 novembre 1942, n.1528; art. 71 del D.P.R. 9 ottobre 1990, n. 309 e successive modifiche, artt. 89 e 143 Decreto Legislativo 24 aprile 2006, n. 219 e successive modifiche e integrazioni): “Elenco dei prodotti la cui vendita è subordinata a presentazione di ricetta medica da rinnovarsi di volta in volta e da ritirarsi dal farmacista".
Al comma 19 recita: I medicinali per uso umano prescritti dal medico veterinario per la somministrazione ad animali da compagnia secondo le condizioni previste dall'art. 10 del decreto legislativo 6 aprile 2006, n. 193 e successive modifiche ed integrazioni (ommissis) per la documentazione delle ricette veterinarie il farmacista è tenuto, in base al nuovo codice comunitario dei medicinali veterinari, a conservare per cinque anni la copia della ricetta medica veterinaria in triplice copia la cui validità massima è di dieci giorni lavorativi dalla data di emissione, di cui al punto 17) della presente tabella e per sei mesi le ricette non ripetibili di cui ai punti 18) e 19) della presente tabella.