Domanda nr.: 
315
Inserita il: 
Martedì, 1 Aprile, 2014
Domanda: 

In merito alla FAQ n° 10,  in un allevamento senza scorte si trova la RNRT per un trattamento antibiotico di massa avvenuto pochi giorni prima, ma non ancora registrato nel registro dei trattamenti, nè dall'allevatore, nè dal medico  veterinario. Ora l’art. 15 comma 2 del DLgs 158/06 prevede che l’allevatore debba registrare il trattamento farmacologico entro 24 ore dall'inizio e dalla fine ma da nessuna parte la legge indica i tempi entro i quali lo debba fare il medico  veterinario. Men che meno viene indicato l’obbligo della contestualità come indicato in quella FAQ. E’ esatto?

Risposta: 

In effetti gli obblighi del veterinario inquanto a tempi di trascrizione non sono indicati nella legge. L’indicazione dei tempi è indicata solo nelle LINEE GUIDA APPLICATIVA del Decreto Legislativo del 16 marzo 2006, n. 158 trasmesse con nota 7835 del 4 marzo 2013. Tale nota detta prescrizioni di legge che pur risolvendo una carenza della legge non ne ha la forza impositiva.
Infatti, tutte le volte che una normativa europea rimanda all'atto di recepimento per dettare termini e sanzioni, specifica che ciò debba avvenire per atto di recepimento, cosa che una nota ministeriale non è mai.

Si ringrazia l’avv. Scarciglia per la consulenza.