Trasmissione copia RNRTC
L'art. 76 D.lgs. 193/06 comma 3 obbliga il farmacista a trasmettere all'ASL la copia della RNRTC entro una settimana dalla vendita. L’art. 108, comma 11, tuttavia sanziona solamente chi fornisca medicinali veterinari senza la prescrizione, mentre nulla prevede per l'omesso invio all'ASL. L’art. 108 del D.L. 193/2006, modificato dall’ art. 1 punto h) c. 2) del D.L. n. 143/2007, prevede la sanzione da euro 1.549,00 a euro 9.296,00 per chi fornisce medicinali veterinari, senza la prescrizione prevista dall’art. 76, commi 1,2,e 3. Chiedo pertanto se la sanzione riguarda esclusivamente la mancata prescrizione oppure debba essere estesa anche al mancato invio alla ASL, indicato dal 3° comma?
Riguarda solo la mancanza di prescrizione e non il mancato invio per la quale ultima cosa l'assenza della previsione di una sanzione é fatto acquisito. Si veda a tal proposito la nota ministeriale datata 27.6.2013 alla Regione Lazio. Inoltre non essendo tale termine previsto nel DM 28/9/1993, non é applicabile neanche la sanzione generica del TULLSS. Si veda nota Ministeriale del 29/03/2012. Si consiglia la lettura dell’articolo di 30 giorni "Il Labirinto" e la FAQ 424.