Domanda nr.: 
456
Inserita il: 
Giovedì, 17 Settembre, 2015
Domanda: 
La presente a richiedere un chiarimento normativo riguardo l'inquadramento giuridico della ricetta veterinaria in triplice copia redatta da veterinario libero professionista non  pubblico ufficiale. E' considerata certificazione, scrittura privata o altro? Sono graditi anche i riferimenti normativi.
Risposta: 
Per quanto concerne la ratio giuridica, non fa alcuna differenza a quale tipo di ricetta ci si riferisca. La distinzione è da farsi se il veterinario che la emette è un dipendente pubblico o un libero professionista. La ricetta medica, espressione della potestà di cura, rappresenta un atto certificativo facente fede dello stato di malattia del paziente, il cui trattamento necessita della terapia prescritta (Cassazione Penale, Sentenza IV sez. 08.051/1990: "la ricetta ha natura di certificato per la parte ricognitiva del diritto dell'assistito all'erogazione dei medicinali"). La ricetta, in questo senso, può avere natura di atto pubblico o di certificazione amministrativa La distinzione tra atto pubblico (art. 2699 c.c.) e certificazione amministrativa è rilevante per la maggiore severità con cui vengono puniti gli illeciti nella redazione degli atti pubblici: nell'atto pubblico si attestano fatti compiuti dal medico con funzioni pubbliche o avvenuti in sua presenza, mentre nella certificazione amministrativa il medico con funzioni pubbliche attesta fatti da lui rilevati o conosciuti nell’ambito della sua attività. Va rilevato che sia l'atto pubblico che la certificazione amministrativa si fondano sul presupposto essenziale che il medico li rediga nell'esercizio delle funzioni di pubblico ufficiale (art. 357 c.p.) o incaricato di pubblico servizio (art. 358 c.p.). In tal caso, il certificato (la ricetta) sarà atto di fede privilegiata, facente fede, cioè, fino a querela di falso, poiché dotato di rilevanza giuridica esterna (Cassazione Penale Sentenza V Sez. n. 32446/2013). Diversa è l'ipotesi di ricetta rilasciata dal medico libero professionista, definito come esercente un servizio di pubblica necessità (art. 359 c.p.), che è considerata una scrittura privata (art. 2702 c.c.). Relativamente al veterinario LP, la rilevanza pubblica della ricetta non è data dal fatto che si riferisca alla sicurezza alimentare o alle zoonosi, bensì dal fatto che egli opera in qualità di esercente un servizio di pubblica necessità. Ciò comporta che tutte le sue ricette sottostiano all'art. 481 c.p. nell'ipotesi di falso. Per falso ideologico si deve intendere qualsiasi attestazione non veritiera e, perché il reato sussista, occorre il cosiddetto dolo generico, vale a dire la consapevolezza che quanto si sta attestando non sia veritiero, senza che vi sia necessariamente l'intenzione di agire scientemente a danno di qualcuno o qualcosa. Si riporta l’articolo citato del c.p. Art. 481 c.p. Chiunque, nell'esercizio di una professione sanitaria o forense, o di un altro servizio di pubblica necessità, attesta falsamente, in un certificato, fatti dei quali l'atto è destinato a provare la verità, è punito con la reclusione fino a un anno o con la multa da € 51 a € 516. Tali pene si applicano congiuntamente se il fatto è commesso a scopo di lucro. Si ringrazia l’avv. Scarciglia per la collaborazione