Domanda nr.: 
223
Inserita il: 
Mercoledì, 7 Agosto, 2013
Domanda: 
Alla luce dell'attuale normativa (D.lvo 193/2006 e s.m.i.), premesso che per vendita diretta del medicinale veterinario si intende quella effettuata verso l'utilizzatore professionale (allevamenti, cliniche, ambulatori, etc.) e per vendita al dettaglio quella invece effettuata a persona diversa dall'utilizzatore professionale, si chiede se: 1. le farmacie e parafarmacie che sono abilitate alla vendita al dettaglio, possono vendere i medicinali anche ad allevamenti, studi ambulatoriali e cliniche, tutti operatori di cui all'art. 65, quindi effettuare la vendita diretta? 2. In caso di risposta affermativa, l'art. 71 (come modificato dal D.Lvo 143/2007) che  riguarda le "Prescrizioni a carico del titolare dell'autorizzazione alla vendita diretta" si applicherebbe anche alle farmacie e parafarmacie. Oppure no? 3. Se i grossisti autorizzati alla vendita diretta ai sensi dell'art.70, comma 2, possano effettuare anche la vendita al dettaglio alla pari di farmacie e parafarmacie? Nel caso di risposta affermativa che tipo di autorizzazione dovrebbero avere per vendere appunto al dettaglio?
Risposta: 
Intanto è necessario chiarirsi sui termini. Ai fini della normativa sul farmaco veterinario  la vendita al dettaglio é quella che avviene in farmacia o parafarmacie (art. 1, comma 1, lettera p, numero 1, nonché art. 70 comma 1). La vendita al dettaglio è quella fatta all'utilizzatore finale, sia esso titolare art. 65, o semplice destinatario di prescrizione (proprietario di un cane o un gatto ad esempio), come si legge nella risposta alla prima domanda. La vendita diretta (art 70 c. 2) è quella che viene fatta da: 1) un grossista di medicinali veterinari  ai titolari degli impianti di cui all'art 65 di medicinali veterinari 2) un fabbricante di premiscele medicate ai titolari di impianti di allevamento autorizzati alla fabbricazione di mangimi medicati 3) un grossista di medicinali veterinari  in confezioni destinate esclusivamente ad animali da compagnia, nonché di medicinali veterinari senza obbligo di ricetta medico veterinaria. La vendita all’ingrosso è intesa quale vendita ai possessori di partita iva e richiede la specifica autorizzazione di vendita all’ingrosso. Inoltre, Farmacia, Parafarmacia e Grossista di farmaci veterinari sono tre entità diverse. Tutti e tre possono vendere farmaci veterinari, ma a priori le autorizzazioni all'apertura sono diverse. Per i grossisti di farmaci veterinari le autorizzazioni alla vendita diretta e ingrosso sono due e separate, nascendo il grossista in primis come venditore all'ingrosso. La farmacia nasce invece come servizio pubblico, di vendita al dettaglio, e anch'essa, come la Parafarmacia deve acquisire una seconda autorizzazione se vuole vendere farmaci veterinari all’ingrosso. 1. Si in quanto la "vendita diretta" da parte di grossisti è una deroga alla vendita al dettaglio, che può essere fatta solo in farmacia ed ora in parafarmacia. Si veda quanto esplicitato in precedenza. 2. Si, perché oltre alla disciplina generale che regola l'esercizio della farmacia o della parafarmacia, la specifica tipologia di prodotto soggiace alla più specifica normativa del farmaco veterinario. Indipendentemente che il venditore sia la farmacia o la parafarmacia e il grossista muniti di autorizzazione alla vendita diretta, tutti e tre i soggetti devono dunque rispettare quanto previsto dal 193/06 per la vendita al dettaglio di farmaci veterinari.   Si tratta di una serie di requisiti strutturali tecnologici ed organizzativi previsti dal Decreto 289 del 19 ottobre 2012  riguardanti gli esercizi commerciali che, in conseguenza delle liberalizzazioni, possono vendere al dettaglio medicinali veterinari, dietro presentazione di prescrizione medico-veterinaria. 3. Il grossista, alla presenza di un farmacista, può fare la vendita diretta e non al dettaglio essendo fattispecie diverse.