Domanda nr.: 
379
Inserita il: 
Venerdì, 19 Dicembre, 2014
Domanda: 
Una parafarmacia può dispensare farmaci veterinari ( antibiotici, antiinfiammatori ecc.), vaccini , senza alcuna ricetta medica. Ed eventualmente a quali sanzioni va incontro.   
Risposta: 
Le parafarmacie possono vendere qualsiasi medicinale veterinario ad eccezione degli stupefacenti. Infatti il comma 1 dell’articolo 70 del 193/06 (Condizioni per il rilascio dell’autorizzazione all’esercizio dell’attività di vendita diretta) , a seguito delle modifiche introdotte con la legge di conversione del DL liberalizzazioni- Legge 24/03/2012 n.27 recita: “La vendita al dettaglio dei medicinali veterinari è effettuata soltanto dal farmacista in farmacia e negli esercizi commerciali di cui all’articolo 5, comma 1, del decreto-legge 4 luglio 2006, n. 223, convertito con modificazioni, dalla Legge 4 agosto 2006, n. 248 (vendita al pubblico dei farmaci da banco o di automedicazione e di tutti i farmaci o prodotti non soggetti a prescrizione medica previa comunicazione al Ministero della salute) ancorché dietro la prestazione di ricetta medica se prevista come obbligatoria. La vendita dei predetti esercizi commerciali è esclusa per i medicinali richiamati dall’articolo 45 del testo unico di cui al decreto del Presidente della Repubblica 9 ottobre 1990, n. 309, e successive modificazioni”. La vendita senza ricetta, quando prevista, è sanzionata dall'art. 108, comma 11 del D.Lgs 193/2006, che recita: " Salvo che il fatto costituisca reato, il veterinario che non osserva le disposizioni degli articoli 10e 11 è soggetto al pagamento di una sanzione amministrativa pecuniaria da euro 1.549,00 a euro 9.296,00. È soggetto alla medesima sanzione chiunque fornisce medicinali veterinari senza la prescrizione prevista dall'articolo 76, commi 1, 2 e 3."  Per il farmacista è prevista anche una sanzione disciplinare per violazione del Codice Deontologico.