xylazina
Quali sono le modalità di prescrizione e detenzione di farmaci a base di Xylazina ad oggi (giugno 2025), per un veterinario libero professionista che si occupa di animali da reddito ma senza appoggiarsi a una struttura veterinaria?
"La xylazina rientra tra i medicinali veterinari contenenti sostanze alfa-2 agoniste usati durante l’anestesia e la pre-anestesia, i quali, come previsto dall'articolo 6, comma 3 del decreto legislativo 218/2023, sono inclusi tra i medicinali veterinari di cui all’allegato I, comma 1, lettera c) del predetto decreto (""anestetici generali iniettabili e inalatori""). Pertanto, come previsto dal comma 2 dell'allegato medesimo, e come ribadito dalla nota del Ministero della Salute del 05/04/2024 l'approvvigionamento, la detenzione e la somministrazione dei medicinali veterinari contenenti il principio attivo xylazina sono consentiti esclusivamente al medico veterinario. Ad oggi i medicinali a base di xilazina per uso veterinario rientrano nella tabella dei medicinali stupefacenti, sezione D (ultimo aggiornamento DM 18 aprile 2025), pertanto il loro approvvigionamento può essere effettuato mediante una REV per scorta propria per attività zooiatrica piuttosto che scorta struttura non zootecnica. "