Domanda nr.: 
609
Inserita il: 
Lunedì, 2 Febbraio, 2026
Domanda: 

Il farmaco Ziapam® fiale come scorta struttura va registrato nel registro degli stupefacenti per il carico e lo scarico? o è sufficiente la conservazione della fattura di acquisto?

Risposta: 

Il medicinale veterinario in oggetto (principio attivo DIAZEPAM) rientra nella Sezione D della Tabella dei Medicinali, come riportato nella lista aggiornata presente nel sito del Ministero della Salute.  Come indicato dalla nota Ministeriale del 26/09/22, il Dlgs. n. 136/2022, con l’art. 11, comma 6, ha dato attuazione alla dematerializzazione delle seguenti prescrizioni: - prescrizione medico-veterinaria di medicinali contenenti sostanze stupefacenti e psicotrope comprese nella tabella dei medicinali, sezioni B, C, D ed E, di cui all’articolo 14 del DPR 309/90; - richiesta di approvvigionamento (articolo 42 del DPR 309/90) di medicinali contenenti sostanze stupefacenti o psicotrope comprese nella tabella dei medicinali, sezioni A, B e C, di cui all’articolo 14 del DPR 309/90; - prescrizione medico-veterinaria per scorta di medicinali contenenti sostanze stupefacenti e psicotrope comprese nella tabella dei medicinali, sezioni D ed E, di cui all’articolo 14 del DPR 309/90. Inoltre, il DPR 309/90 e s.m.i. prevedono l’obbligo dei registri cartacei di carico e scarico per i medicinali che contengono sostanze stupefacenti o psicotrope incluse nelle sezioni A, B e C della tabella medicinali. Sempre secondo tale normativa le sostanze stupefacenti (inclusi sali e preparazioni) indicate nella Sezione A della Tabella dei Medicinali devono essere custodite in un armadio chiuso a chiave. Pertanto per le altre sezioni non vi è obbligo di conservazione in armadio chiuso a chiave, si raccomanda di riporle comunque nell’ armadio stupefacenti. In conclusione, il medicinale in oggetto, rientrando nella Sezione D della Tabella dei Medicinali, va prescritto per scorta impianto mediante REV, e non deve essere riportato nel registro cartaceo di carico e scarico stupefacenti.