In conformità con quanto disposto dall’articolo 31 del Decreto Legislativo 7 dicembre 2023, n. 218 “L’autorità territorialmente competente (leggasi Azienda Sanitaria Locale) può consentire la detenzione di adeguate scorte di medicinali (.…omissis….) ai medici veterinari nell’ambito dell’esercizio dell’attività zooiatrica, a condizione che le scorte (….omissis.…) siano custodite in locali resi accessibili alle autorità territorialmente competenti nel corso delle ispezioni e dei controlli”. Al fine di ottenere la predetta autorizzazione, come disposto dall’articolo 34 del Decreto Legislativo summenzionato, “il medico veterinario nell’esercizio dell’attività zooiatrica, comunica all’autorità territorialmente competente la esigenza di detenere scorte di medicinali. La comunicazione (….omissis….) indica l’ubicazione dei locali adibiti alla detenzione delle scorte (….omissis….) che non può coincidere con una struttura di cura di cui all’articolo 33 del presente decreto”. Per quanto sopra esposto, possono fare richiesta di detenzione di adeguate scorte di medicinali veterinari, per l’esercizio dell’attività zooiatrica, TUTTI i medici veterinari iscritti all’albo professionale, indipendentemente dal fatto che gli stessi esercitino l’attività come liberi-professionisti e siano, pertanto, possessori di Partita Iva, o che svolgano la stessa esclusivamente presso imprese agricole con le quali abbiano sottoscritto un contratto per rapporto di lavoro subordinato o lavoro dipendente. Nel caso in cui il medico veterinario debba approvvigionarsi di medicinali rientranti nella categoria degli “anestetici generali iniettabili e inalatori”, medicinali a uso e detenzione esclusiva del medico veterinario, lo stesso dovrà emettere una REV per scorta propria; l’acquisto dei medesimi, nel caso in cui il professionista non sia possessore di Partita Iva, dovrà essere effettuato direttamente dall’impresa agricola per la quale il medico veterinario esercita, con rapporto di lavoro subordinato, prevedendo, in fase di emissione della documentazione commerciale di acquisto da parte del grossista, che venga indicato, quale luogo di destinazione e detenzione del medicinale, l’indirizzo dei locali adibiti alla detenzione delle scorte, che il medico veterinario ha indicato nella richiesta di autorizzazione in precedenza trasmessa all’autorità territorialmente competente.
Farmaco - FAQ
Per sottoporre un quesito a FNOVI si raccomanda di utilizzare il form della sezione contatti selezionando "FARMACO" come oggetto della richiesta.
Nei quesiti devono essere indicati nome e cognome (che non saranno pubblicati) e numero di iscrizione all'Ordine dei medici veterinari o dei farmacisti.
Domande e risposte saranno pubblicate in questa sezione e al mittente sarà inviata una mail che avvisa della pubblicazione.
Si precisa che per quanto attiene ai documenti citati (leggi, note e circolari ministeriali, foglietti illustrativi, siti internet o altre fonti) il loro contenuto è riferito al momento della risposta, se non altrimenti indicato.
Link alla sezione FAQ del Ministero della Salute su Adeguamento della normativa nazionale alle disposizioni del regolamento (UE) 2019/6 (Decreto legislativo 7 dicembre 2023, n. 218)
Domanda riguardo l'apertura della scorta propria per l'utilizzo di farmaci anestetici. Io attualmente sono veterinario aziendale dipendente di un'azienda suinicola e vorrei effettuare le chirurgie degli animali presso tale azienda. Il problema sta nel reperimento del tiopentale, in quanto, essendo un farmaco ad uso esclusivo veterinario, lo devo utilizzare solamente io dalla scorta personale. La mia domanda sarebbe: è possibile aprirla anche senza p.iva? Se sì, per la fatturazione del prodotto come ci si comporterebbe?
Per lo smaltimento di una piccola scorta di stupefacenti (poche confezioni in tutto ed alcune fiale di prodotto scaduto) che deve essere avviata alla distruzione con chiusura della posizione autorizzativa di una struttura, il procuratore agli atti può procedere alla consegna dei farmaci presso l'Autorità preposta alla loro distruzione prelevandoli dall'armadietto e portandoli presso la sede designata?
L’amministratore di sostegno è uno strumento attraverso il quale è possibile tutelare gli interessi della persona incapace (sia totalmente e definitivamente, che parzialmente e temporaneamente) senza ridurre la sua identità giuridica; questa figura è stata introdotta dalla legislazione nazionale per tutelare la persona completamente disabile. La nomina avviene ad opera di un giudice tutelare, il quale emana un decreto, indicando l’amministratore di sostegno e precisando quali operazioni questo potrà effettuare “in nome e per conto” della persona disabile e precisando la data di inizio e fine dell’incarico.
Una volta accertato che l’amministratore di sostegno è autorizzato dal giudice ad operare in nome e per conto del collega affetto da disabilità, le procedure da seguire per lo smaltimento degli stupefacenti sono le seguenti: - gli stupefacenti non soggetti ad obbligo di registrazione, vale a dire quelli compresi nelle sezioni D e E, possono essere avviati a termodistruzione, trattati come rifiuti speciali, dunque senza ulteriori formalità; - Per gli stupefacenti soggetti ad obbligo di registrazione, vale a dire quelli compresi nelle sezioni A, B e C, si deve procedere come segue: a) Il Direttore Sanitario della struttura veterinaria, responsabile della detenzione, chiede l’intervento del Servizio Farmaceutico Territoriale dell’Azienda Sanitaria Locale, ai fini della constatazione e affidamento, per il successivo avvio a distruzione, delle sostanze stupefacenti scadute o non più utilizzabili. b) Il farmacista dell’ASL redige il “Verbale di constatazione e affidamento delle sostanze stupefacenti e psicotrope scadute da avviare a distruzione”, sigilla i prodotti da distruggere in un contenitore, con contrassegni d’ufficio, e affida il contenitore sigillato al Direttore Sanitario; questi dovrà, in seguito, contattare una Ditta autorizzata allo smaltimento a cui affidare la termodistruzione. c) All’atto del ritiro del contenitore sigillato, il Direttore Sanitario deve ricevere dalla Ditta autorizzata un documento di presa in carico. Tale documento può essere costituito dal formulario di identificazione dei medicinali, con allegato il verbale di affidamento e custodia rilasciato dall’ASL (nota Min. Salute prot. 79088 del 4/11/2013, all. 1). d) Il Direttore Sanitario scarica i medicinali dal registro, all’atto del ritiro, indicando come giustificativo il Verbale dell’ASL e/o il documento di presa in carico della Ditta autorizzata. e) La Ditta autorizzata devono concordare con le Forze di Polizia (generalmente C.C. NAS) la data delle operazioni di termodistruzione, la cui verbalizzazione spetta alla polizia stessa. La Ditta autorizzata, quest’ultima dovrà far pervenire al Direttore Sanitario il verbale di avvenuta distruzione redatto dalle Forze di Polizia. Il Direttore Sanitario avrà cura di annotare gli estremi del verbale di distruzione sul registro stupefacenti quale giustificativo finale dell’uscita delle sostanze medicinali; una copia del verbale deve essere inviata dalla struttura al Servizio Farmaceutico Territoriale dell’ASL. Le Forze di Polizia, in caso di riscontro di violazione di sigilli palese o presunta, provvedono a verificare la rispondenza delle sostanze riportate nel verbale della ASL con quelle presenti nel contenitore, dandone atto nel verbale di distruzione. Tale controllo può, comunque, essere eseguito a campione, indipendentemente dalla violazione di sigilli palese o presunta.
1- in seguito alla dematerializzazione delle ricette per la prescrizione e l'approvvigionamento degli stupefacenti, persiste ancora l'obbligo da parte di una struttura veterinaria, che detiene in scorta stupefacenti, di conservare la ricetta e il documento di acquisto? (dati comunque visionabili nel sistema REV)
2- lo smaltimento dei flaconi vuoti degli stupefacenti come deve avvenire?
3- è vero che l'obbligo di detenzione degli stupefacenti in armadietto chiuso a chiave vige solo per quelli in tabella A e non per gli altri?
1- Come indicato da nota Ministeriale del 26/09/22, il dlgs. n. 136/2022, con l’art. 11, comma 6, ha dato attuazione alla dematerializzazione delle seguenti prescrizioni: - prescrizione medico-veterinaria di medicinali contenenti sostanze stupefacenti e psicotrope comprese nella tabella dei medicinali, sezioni B, C, D ed E, di cui all’articolo 14 del DPR 309/90; · - richiesta di approvvigionamento (articolo 42 del D.P.R. 309/90) di medicinali contenenti sostanze stupefacenti o psicotrope comprese nella tabella dei medicinali, sezioni A, B e C, di cui all’articolo 14 del DPR 309/90; · - prescrizione medico-veterinaria per scorta di medicinali contenenti sostanze stupefacenti e psicotrope comprese nella tabella dei medicinali, sezioni D ed E, di cui all’articolo 14 del DPR 309/90. Il Ministero ha specificato inoltre che la dematerializzazione riguarda anche le preparazioni galeniche magistrali. Continueranno, invece, a essere prescritti al proprietario degli animali, in modalità cartacea, i medicinali (preparazioni galeniche magistrali comprese) contenenti sostanze stupefacenti e psicotrope incluse nella tabella dei medicinali, sezione A, per cui rimane l’obbligo di utilizzo dell’apposito ricettario approvato con decreto del Ministro della salute del 10 marzo 2006 (ricetta cartacea a ricalco).
Per quanto sopra esposto, con riferimento ai medicinali contenenti sostanze stupefacenti o psicotrope incluse nelle sezioni B, C, D ed E, prescritti con REV, l’obbligo di conservazione della ricetta può ritenersi assolto anche con la conservazione digitale, purché per il tempo previsto.
2- si veda risposta alla Domanda nr.: 526 del 10/10/2016
3- il Decreto del Presidente della Repubblica 9 ottobre 1990, n. 309 e s.m.i. prevedono l’obbligo dei registri cartacei di carico e scarico per i medicinali che contengono sostanze stupefacenti o psicotrope incluse nelle sezioni A, B e C della tabella medicinali. Sempre secondo tale normativa le sostanze stupefacenti (inclusi sali e preparazioni) indicate nella Sezione A della Tabella dei Medicinali devono essere custodite in un armadio chiuso a chiave. Pertanto per le altre sezioni non vi è obbligo di conservazione in armadio chiuso a chiave, si raccomanda di riporle comunque nell’ armadio stupefacenti.
Ci sono aggiornamenti alla normativa riguardo al trattamento della FIP?
Si richiama quanto previsto dal comma 1 dell’Art. 112 del Regolamento (UE) 6/2019 (Uso in deroga – “Principio della cascata”). 1. In deroga all’articolo 106, paragrafo 1, qualora non esistano medicinali veterinari autorizzati in uno Stato membro per un’indicazione riguardante una specie animale non destinata alla produzione di alimenti, il veterinario responsabile può, sotto la sua diretta responsabilità personale e, in particolare, al fine di evitare sofferenze inaccettabili, trattare in via eccezionale l’animale in questione con il seguente medicinale: a) un medicinale veterinario autorizzato ai sensi del presente regolamento nello Stato membro interessato o in un altro Stato membro per l’impiego nella stessa specie o in un’altra specie animale per la stessa indicazione o per un’altra indicazione; b) in mancanza di un medicinale veterinario di cui alla lettera a) del presente paragrafo, un medicinale per uso umano autorizzato ai sensi della direttiva 2001/83/CE o del Regolamento (CE) n. 726/2004; c) in mancanza di un medicinale di cui alle lettere a) o b) del presente paragrafo, un medicinale veterinario preparato estemporaneamente, conformemente ai termini di una prescrizione veterinaria.
Contestualizzando, pertanto, tale dettame legislativo comunitario all’attuale possibilità terapeutica della FIP, in assenza di un medicinale veterinario registrato in Europa, nel rispetto del principio della cascata sovraindicato, il Ministero della Salute, con una recente nota del 04/08/2025, ha permesso al medico veterinario la possibilità di prescrivere ed impiegare in deroga il medicinale ad uso umano “Veklury” (profarmaco a base di Remdesivir, il quale una volta somministrato al gatto, viene convertito in GS-441524, la molecola che inibisce la replicazione virale). Pertanto, in considerazione del fatto che, attualmente, è disponibile sul mercato il suddetto medicinale ad uso umano “Veklury” per la terapia della FIP, pur tenendo conto delle significative criticità legate all’utilizzo in concreto di tale farmaco (reperimento, uso clinico, costo), l’utilizzo del medesimo risulta, in conformità con quanto disposto dal predetto Regolamento UE, l’unica terapia legalmente utilizzabile. Inoltre, il GS-441524, ad oggi, non è presente nella farmacopea della UE (a differenza del suo utilizzo in paesi come il Regno Unito dove è commercializzabile ma protetto da brevetto), pertanto un eventuale galenico verrebbe prodotto con una sostanza chimica non prevista dalla legislazione comunitaria. Infine si ricorda la nota della Direzione generale della sanità animale e dei farmaci veterinari del 23/12/2021, che si riferiva specificamente all’uso non autorizzato sul territorio nazionale del GS-441524. E’ riconosciuta l’efficacia della terapia con GS-441524 e parimenti sarebbe indispensabile sottrarre ad un fiorente mercato illegale la distribuzione e l’uso incontrollato di questa molecola, tuttavia si suggerisce estrema cautela al medico veterinario, come unico responsabile del rispetto del “principio della cascata” sovraesposto. Inoltre ci si deve assicurare che il farmacista fornisca in maniera trasparente ogni dettaglio relativo al fornitore del prodotto e le specifiche di purezza e di idoneità del medicinale galenico per il suo uso medico. Si rammenta, infine, che il costo (o minor costo) di un medicinale ad uso umano o galenico non costituisce motivazione prevista dalla normativa comunitaria per l’utilizzo in deroga del medesimo, tenuto conto del principio della cascata sopra esposto.
E' consentito che un medico veterinario possa autoprescriversi farmaci per uso umano (nella fattispecie benzodiazepine) da somministrare a se stesso?
L'autoprescrizione é finalizzata all'uso contingente VETERINARIO, quindi non per la somministrazione a se stesso.
Il medico veterinario potrà pertanto autoprescriversi solo i medicinali da utilizzarsi per il caso clinico che giustifica l'autoprescrizione e nelle quantità strettamente necessarie alla sua esecuzione. É responsabilità del medico veterinario definire tali parametri all'atto della redazione della ricetta, mentre l'unico onere a carico del farmacista è verificare che i dati inseriti nella ricetta rispettino il dispositivo di legge sia riguardo gli aspetti formali e sia relativamente ai quantitativi autoprescritti.
La ricetta veterinaria per animali "ndpa" deve essere comunque registrata in REV entro 48h e se, si, secondo quale norma?
Gli obblighi di “Registrazioni da parte dei proprietari e dei detentori di animali destinati alla produzione di alimenti” sono disciplinati dall’articolo 108 del Regolamento (UE) 6/2019, e secondo le modalità previste dal decreto legislativo 16 marzo 2006, n. 158”. L’articolo 15, comma 1, lettera i) del Decreto Legislativo 2 febbraio 2021 , n. 27, che ha apportato modifiche al Decreto Legislativo 16 marzo 2006, n. 158, testualmente recita: “l’articolo 15 (del Decreto Legislativo 158/2006 - ndr) è sostituito dal seguente: «Art. 15 (Registrazioni da effettuare a cura dei veterinari e degli allevatori). — 1. La data, la natura dei trattamenti terapeutici prescritti o eseguiti, l’identificazione degli animali trattati, comprensiva della categoria, definita dai sistemi informativi ministeriali e i tempi di attesa corrispondenti devono essere registrati entro 48 ore elettronicamente dal veterinario che ha in cura gli animali…(omissis)….. ». Non è pertanto prevista la registrazione dei trattamenti effettuati negli animali NON destinati alla produzione degli alimenti.
E' possibile comprare il farmaco per la FIP presso le farmacia galeniche con ricetta elettronica con un costo più accessibile?
Si richiama quanto previsto dal comma 1 dell’Art. 112 del Regolamento (UE) 6/2019 (Uso in deroga – “Principio della cascata”). 1. In deroga all’articolo 106, paragrafo 1, qualora non esistano medicinali veterinari autorizzati in uno Stato membro per un’indicazione riguardante una specie animale non destinata alla produzione di alimenti, il veterinario responsabile può, sotto la sua diretta responsabilità personale e, in particolare, al fine di evitare sofferenze inaccettabili, trattare in via eccezionale l’animale in questione con il seguente medicinale: a) un medicinale veterinario autorizzato ai sensi del presente regolamento nello Stato membro interessato o in un altro Stato membro per l’impiego nella stessa specie o in un’altra specie animale per la stessa indicazione o per un’altra indicazione; b) in mancanza di un medicinale veterinario di cui alla lettera a) del presente paragrafo, un medicinale per uso umano autorizzato ai sensi della direttiva 2001/83/CE o del Regolamento (CE) n. 726/2004; c) in mancanza di un medicinale di cui alle lettere a) o b) del presente paragrafo, un medicinale veterinario preparato estemporaneamente, conformemente ai termini di una prescrizione veterinaria.
Contestualizzando tale dettame comunitario all’attuale possibilità terapeutica della FIP (Feline Infectious Peritonitis), in assenza di un medicinale veterinario registrato in Europa, nel rispetto della cascata sovraindicata, il Ministero della Salute con una recente nota esplicativa ha permesso al medico veterinario la possibilità di prescrivere ed impiegare in deroga il medicinale umano Vetklury (profarmaco a base di Remdesivir, il quale una volta somministrato al gatto, viene convertito in GS-441524, il principio attivo che inibisce la replicazione virale).
Pertanto, nel momento in cui è disponibile il Veklury per la terapia della FIP, pur con le estreme criticità legate all’uso pratico di questo farmaco (reperimento, uso clinico, costo), risulta ingiustificabile, a norma del Regolamento UE, l’utilizzo in deroga di un galenico. Inoltre, ad oggi, nella farmacopea della UE non esiste un principio attivo assimilabile al GS-441524, pertanto un eventuale galenico verrebbe prodotto con una sostanza chimica non prevista dalla legislazione, ovvero non presente nelle monografie della Farmacopea Europea.
Si suggerisce quindi estrema cautela al medico veterinario, come unico responsabile della prescrizione e dell’uso clinico del GS-441524. Inoltre ci si deve assicurare che il farmacista fornisca in maniera trasparente ogni dettaglio relativo al fornitore del prodotto e le specifiche di purezza e di idoneità per il suo uso medico. Si rammenta infine che il costo (o minor costo) di un medicinale umano non è previsto dalla normativa comunitaria, ed in particolare dalla cascata sovraindicata. In caso di inadempienza di tale “Principio della cascata”, secondo quanto previsto dal D.Lgs 218/2023, art.42, comma 26), salvo che il fatto costituisca reato, il medico veterinario è soggetto al pagamento di una sanzione amministrativa pecuniaria da euro 2.600 a euro 15.500.
E' lecito prescrivere il raltegravir per la terapia a un gatto felv positivo. E' possibile l'uso in deroga per questo principio attivo? nel caso posso ricettare il farmaco a uso umano Isentress® o devo procedere con la richiesta di un galenico?
Si richiama quanto previsto dal comma 1 dell’Art. 112 del Regolamento (UE) 6/2019 (Uso in deroga – “Principio della cascata”). 1. In deroga all’articolo 106, paragrafo 1, qualora non esistano medicinali veterinari autorizzati in uno Stato membro per un’indicazione riguardante una specie animale non destinata alla produzione di alimenti, il veterinario responsabile può, sotto la sua diretta responsabilità personale e, in particolare, al fine di evitare sofferenze inaccettabili, trattare in via eccezionale l’animale in questione con il seguente medicinale: a) un medicinale veterinario autorizzato ai sensi del presente regolamento nello Stato membro interessato o in un altro Stato membro per l’impiego nella stessa specie o in un’altra specie animale per la stessa indicazione o per un’altra indicazione; b) in mancanza di un medicinale veterinario di cui alla lettera a) del presente paragrafo, un medicinale per uso umano autorizzato ai sensi della direttiva 2001/83/CE o del Regolamento (CE) n. 726/2004; c) in mancanza di un medicinale di cui alle lettere a) o b) del presente paragrafo, un medicinale veterinario preparato estemporaneamente, conformemente ai termini di una prescrizione veterinaria.
Si evidenzia pertanto che il principio della cascata sovraesposto parte dal presupposto dell’assenza di “medicinali veterinari autorizzati in uno Stato membro per un’indicazione riguardante una specie animale” e non di una specifica categoria farmacoterapeutica e/o del singolo principio attivo. Contestualizzando quindi tale dettame comunitario al quesito in oggetto, in commercio vi è la presenza di un medicinale veterinario per la terapia della FeLV, risulta pertanto evidente come il medicinale ad uso umano e la preparazione galenica non possano essere prescritte come prima scelta.
Si rammenta tra l’altro che il medicinale umano Raltegravir, secondo quanto previsto dall’ articolo 92 del decreto legislativo 24 aprile 2006, n. 219, risulta un medicinale autorizzato ad uso umano contenente antimicrobici soggetti a prescrizione medico limitativa, utilizzabile esclusivamente in centri ospedalieri identificati dalle Regioni (OSP). Pertanto il principio della prescrizione in deroga risulta impraticabile. In caso di inadempienza di tale disposizione (D.Lgs 218/2023, art.42, comma 26), salvo che il fatto costituisca reato, il medico veterinario è soggetto al pagamento di una sanzione amministrativa pecuniaria da euro 2.600 a euro 15.500
Quando si crea una indicazione terapeutica il sistema permette di inserirla con data odierna o successiva a quella di inserimento ( non con data precedente, cioè non posso creare indicazione terapeutica oggi con trattamento che inizia domani).Può essere sanzionato chi ha creato indicazione terapeutica il giorno successivo all'inizio del trattamento?
L’articolo 32, comma 11 del Decreto Legislativo 7 dicembre 2023 , n. 218, dispone che “L’utilizzo del medicinale della scorta in animali destinati alla produzione di alimenti per il consumo umano può avvenire soltanto dietro specifica procedura informatica da parte del medico veterinario responsabile o del suo delegato, nel rispetto degli obblighi di registrazione di cui all’articolo 108 del regolamento, e secondo le modalità previste dal decreto legislativo 16 marzo 2006, n. 158”.
L’articolo 15, comma 1, lettera i) del Decreto Legislativo 2 febbraio 2021 , n. 27, che ha apportato modifiche al Decreto Legislativo 16 marzo 2006, n. 158, testualmente recita: “l’articolo 15 (del Decreto Legislativo 158/2006 - ndr) è sostituito dal seguente: «Art. 15 (Registrazioni da effettuare a cura dei veterinari e degli allevatori). — 1. La data, la natura dei trattamenti terapeutici prescritti o eseguiti, l’identificazione degli animali trattati, comprensiva della categoria, definita dai sistemi informativi ministeriali e i tempi di attesa corrispondenti devono essere registrati entro 48 ore elettronicamente dal veterinario che ha in cura gli animali…(omissis)….. ».
Per quanto sopra esposto, l’inserimento, da parte del Veterinario curante o Responsabile della scorta, nel Sistema di Tracciabilità Informatizzata del Farmaco Veterinario, di un’indicazione terapeutica, il giorno successivo alla data di inizio del trattamento, NON costituisce violazione della vigente normativa e NON è, pertanto, punibile con elevazione di sanzione amministrativa da parte dell’Autorità Competente.
Il tempo di trattamento del CRONO GEST spugne vaginali è 14 giorni. Risulta pertanto che se la spugna viene inserita il lunedì, dovrà essere tolta il lunedì (dopo 14 giorni) poiché il conteggio parte dal martedì, primo giorno trascorso partendo dal lunedì giorno di inserimento. Quando il farmaco viene scaricato sul registro elettronico il conteggio non è congruo con il reale periodo di trattamento perché il sistema conta come primo giorno il lunedì e quindi ne deriva che il giorno in cui la spugna deve essere tolta è la domenica. Questo problema ha coinvolto un collega che è stato richiamato dal veterinario ufficiale per aver sbagliato il conteggio dei giorni.
Con riferimento alla fattispecie di cui al quesito, e, più in generale, ai trattamenti con medicinali veterinari, la data di prima somministrazione del farmaco, indipendentemente dalla via di somministrazione (parenterale, orale, topica etc.) è da intendersi nel giorno di calendario, indipendentemente dall’orario di somministrazione; parimenti, la durata della terapia deve tener conto dei giorni di calendario, non essendo nota e tracciabile l’ora di somministrazione del medicinale veterinario.
Pertanto, nel caso in questione, se le spugnette vaginali vengono inserite, a titolo di esempio, il lunedì, il primo giorno di somministrazione è correttamente identificato in tale data e non costituisce affatto un’anomalia “informatica” del sistema (ovverosia: NON possono essere considerate le “24 h” dall’ora di inserimento delle spugnette in quella specifica data, e quindi considerare la giornata del martedì come primo giorno di somministrazione; pertanto le spugnette devono essere rimosse, sempre a titolo di esempio, nella giornata di domenica). Come già detto in precedenza, quanto sopra vale anche per altri medicinali veterinari, quali, a titolo di esempio, i tubi-siringa intramammari da utilizzarsi per la terapia alla messa in asciutta e delle mastiti cliniche delle bovine in lattazione.
Qual è il numero massimo di confezioni di Soliphen prescrivibili?
Si riporta la nota del Ministero della Salute del 26/09/2022 Il Soliphen (Fenobarbitale) è classificato in Sezione C della Tabella dei Medicinali di cui all’articolo 14 del DPR 309/90 e prescritto dal medico veterinario con REV (Ricetta elettronica veterinaria). La validità della ricetta (non ripetibile) per gli animali non destinati alla produzione degli alimenti è di 30 giorni dalla data del rilascio, e non è previsto un limite di confezioni prescrivibili.
Sono un medico comportamentalista iscritto all'elenco Fnovi, spesso faccio consulenze comportamentali online, volevo delucidazioni in merito a poter prescrivere una terapia farmacologica in seguito ad una consulenza a distanza..nel caso che non potessi dovrei riferire l’animale al veterinario curante, e fin qui nessun problema, ma dubito che questi poi si senta di prescrivere farmaci che abitualmente non usa, spesso in deroga. Vi sarei grata se mi chiarite questa cosa perché ho sentito pareri contrastanti.
Come indicato nelle linee guida per la telemedicina, le prestazioni da remoto elencate, non possono essere intese come sostituto delle visite fisiche, tanto più quando implicano la prescrizione di farmaci in deroga. Rispetto alla prescrizione, vale la pena di ricordare quanto previsto dal comma 3 dell’Art. 115 del Regolamento UE 2019/6: Una prescrizione veterinaria è emessa soltanto in seguito a un esame clinico o a qualsiasi altra adeguata valutazione dello stato di salute dell’animale o del gruppo di animali da parte di un veterinario. In merito all’eventualità di una prescrizione in deroga, va richiamato anche quanto previsto dall’ Art. 112 del medesimo Regolamento UE 2019/6: Impiego di medicinali non previsto dai termini dell’autorizzazione all’immissione in commercio in specie animali non destinate alla produzione di alimenti 1. In deroga all’articolo 106, paragrafo 1, qualora non esistano medicinali veterinari autorizzati in uno Stato membro per un’indicazione riguardante una specie animale non destinata alla produzione di alimenti, il veterinario responsabile può, sotto la sua diretta responsabilità personale e, in particolare, al fine di evitare sofferenze inaccettabili, (..) 3. Il veterinario può somministrare il medicinale personalmente o consentire a un’altra persona di effettuarlo sotto la responsabilità del veterinario stesso, ai sensi delle disposizioni nazionali. Pertanto, la prescrizione non può essere delegata al medico veterinario curante.
Con riferimento al quesito posto dalla collega si rende nota la normativa di riferimento che regolamenta il riconoscimento di contribuiti economici, erogati dalla UE e/o dalle Regioni, agli allevatori che ne facciano richiesta e che siano in possesso dei requisiti prescritti dalla normativa medesima. Nello specifico, con Circolare 31369.2023 del 28 aprile 2023, l’AGEA (Agenzia per le Erogazioni in Agricoltura) ha comunicato che l' ”Ecoschema 1” del Piano Nazionale PAC 2023-2027 (Politiche Agricole Comunitarie) riconosce pagamenti diretti all’allevatore che si impegna alla riduzione dell’uso dei medicinali veterinari ad azione anitmicrobica. Più nel dettaglio, viene richiesto all'allevatore, a partire dall’anno 2023, di registrarsi nel sistema “Classyfarm”, affinchè possa visualizzare i dati relativi al proprio allevamento e migliorare la propria consapevolezza nei confronti della lotta all'antimicrobico-resistenza. Ogni allevatore può, infatti, visualizzare il consumo di farmaco del proprio allevamento espresso in DDD (Defined Daily Dose), la quale esprime i giorni di trattamento a cui sono stati sottoposti, in media, gli animali presenti in un allevamento, in un anno. La DDD è il risultato di un rapporto tra: • un numeratore: il consumo di antibiotici (si basa sui dati presenti nel sistema informatizzato di tracciabilità dei medicinali veterinari) • un denominatore: la consistenza media annua dei capi presenti ottenuta tenendo conto anche di tutte le movimentazioni intervenute nel corso dell’anno (determinato automaticamente dalla Banca Dati Nazionale – Anagrafe Zootecnica). La DDD consente di valutare, ad ogni allevatore, i giorni di trattamento totali dell’anno in corso, il consumo storico del suo allevamento e la tipologia di antibiotico somministrata (distinguendo tra antibiotici “critici” - Cefalosporine di III e IV generazione, Fluorochinoloni, Polimixine - o “non critici”). Oltre la visualizzazione dei dati relativi al proprio allevamento, l’operatore potrà confrontare la posizione del proprio allevamento, in termini di consumo di medicinali antimicrobici, rispetto alla mediana regionale e nazionale. Il valore della mediana ad oggi viene espresso in DDD/biomassa, prendendo in considerazione tutti gli animali che sono presenti in allevamento nel periodo di riferimento. Per dimostrare la diminuzione dell’utilizzo di antimicrobici, il produttore dovrà verificare il consumo di farmaco in termini di DDD/biomassa nell’anno in corso, rispetto al consumo di farmaco dello stesso allevamento e alla mediana regionale dell’anno precedente. Il periodo di osservazione va dal 1° gennaio al 31 dicembre di ciascun anno di domanda. I contributi saranno percepiti dagli allevamenti che alla fine del periodo di osservazione (1° gennaio - 31 dicembre), rispetto alla distribuzione della mediana calcolata per l’anno precedente, rientrano nelle seguenti soglie: a) i valori DDD sono mantenuti entro il valore definito dalla mediana; b) i valori DDD sono mantenuti entro il valore soglia identificato dal terzo quartile, ma lo riducono del 20%; c) i valori DDD passano dal quarto al terzo quartile con una riduzione di almeno il 10%. Sono ammissibili anche gli allevamenti che passano sotto la mediana provenendo dal 3° quartile, qualunque sia la loro riduzione percentuale di farmaco. Chiarito il quadro normativo, veniamo ora al quesito specifico posto dalla collega: come indicato dal documento “Metodologia di calcolo e di valutazione del consumo degli antimicrobici nel settore veterinario - DDD e DCD Defined Daily Dose Animal for Italy (DDDAit)”, predisposto dalla “Direzione Generale della Sanità Animale e dei Farmaci Veterinari” del Ministero della Salute, con riferimento agli “Altri antimicrobici ad uso topico”, è esaustivamente descritto che “Non è stato possibile identificare degli indicatori affidabili, basati sugli standard DDD/DCD, per i prodotti ad uso topico (spray, creme, colliri, ecc.). Al momento, infatti, non sono disponibili né linee guida delle principali agenzie nazionali o internazionali né letteratura scientifica consolidata. In linea generale, questi farmaci non dovrebbero avere un impatto particolarmente rilevante sul consumo globale di antimicrobici e, di conseguenza, sulla pressione selettiva esercitata sulle popolazioni batteriche. Gli spray cutanei, tuttavia, potrebbero rappresentare un’eccezione a quest’assunto generale e, qualora verranno identificati degli standard attendibili, potranno essere inseriti tra i futuri aggiornamenti del sistema”.
Per quanto sopra esposto, medicinali ad azione antimicrobica ad uso topico, quale il prodotto avente denominazione commerciale “NEO SPRAY CAF – 23,15 mg/ml - Spray cutaneo per bovini, ovini e suini”, contenente il principio attivo “Ossitetracicilina cloridrato”, ad oggi, NON rientrano nel calcolo del consumo di antimicrobici dell’allevamento ove vengono prescritti e utilizzati.
E' possibile importare un farmaco americano approvato per il linfoma canino. Il farmaco si chiama Laverdia. Se sì, quale è la procedura da seguire per avere l'autorizzazione all'importazione?
L’importazione di medicinali veterinari da Paesi Terzi, privi di autorizzazione all’immissione in commercio (AIC) in Italia, è disciplinata dall’articolo 30 del Decreto Legislativo 218/2003 e dalla Nota del Ministero della Salute DGSAF n. 0009460 del 07/03/2024. Nel caso di specie, trattandosi di medicinale veterinario NON immunologico, destinato al trattamento di animali d’affezione, l’introduzione in Italia del medesimo è esonerata dall’obbligo di preventiva autorizzazione ministeriale all’importazione, nonché dalla vigilanza veterinaria dei Posti di Controllo Frontalieri (PCF); infatti, i medicinali veterinari di cui all’art. 112, par. 2 del regolamento (UE) 2019/6, che testualmente recita “Ad eccezione dei medicinali veterinari immunologici, qualora non sia disponibile un medicinale di cui al paragrafo 1, il veterinario responsabile può, sotto la sua diretta responsabilità e, in particolare, al fine di evitare sofferenze inaccettabili, trattare in via eccezionale un animale non destinato alla produzione di alimenti con un medicinale veterinario autorizzato in un paese terzo per la stessa specie animale e la stessa indicazione”), possono essere introdotti in Italia, a condizione che il medico veterinario responsabile notifichi l’importazione del medicinale all’autorità territorialmente competente, entro dieci giorni dalla prescrizione veterinaria (Decreto Legislativo 218/2023, art. 30, comma 3). Come chiarito dal Ministero della Salute, con Nota del 08 febbraio 2024, la notifica di importazione all’autorità competente è assicurata dal Veterinario mediante l’emissione di una Ricetta Elettronica Veterinaria per Farmaco “Estero”, selezionando tale opzione, in fase di emissione della REV, dal menù a tendina “Scegli la tipologia”, e riportando la denominazione commerciale del farmaco, per esteso, nella sezione “Descrizione”.
Quali sono le modalità di prescrizione di talidomide per metronomica in un cane con diagnosi neoplastica, oltre alla rev limitativa per scorta dí struttura con cessione del farmaco,è possibile rev al proprietario ?
I medicinali ad uso umano contenenti il principio attivo TALIDOMIDE rientrano nella categoria dei medicinali vendibili al pubblico esclusivamente su prescrizione di specialisti (medicinale soggetto a prescrizione medica limitativa, come previsto dall’articolo 93 del Decreto Legislativo 219/2006). I medicinali ad uso umano suindicati, non esistendo in commercio medicinali veterinari, autorizzati in Italia o in altro Stato Membro dell’UE, contenenti il principio attivo TALIDOMIDE, impiegati per la chemioterapia metronomica anti-neoplastica nel cane e nel gatto, possono essere impiegati, sotto la propria responsabilità dal veterinario, nel rispetto di quanto disposto dall’articolo 112 del Regolamento (UE) 6/2019 (Uso in deroga – “Principio della cascata”) in via eccezionale per trattare gli animali in questione.
Considerando che trattasi di medicinali ad uso umano di cui all’articolo 93 del Decreto Legislativo 219/2006, visto quanto disposto dall’articolo 33, comma 5 del Decreto Legislativo 218/2023, gli stessi devono essere prescritti dal Veterinario con Ricetta Elettronica Veterinaria per scorta struttura non zootecnica ed essere utilizzati solo all’interno della struttura di cura; i medicinali a uso umano di cui sopra, inoltre, NON possono essere ceduti ai proprietari e ai detentori degli animali, in conformità con quanto disposto dall’articolo dall’articolo 33, comma 6 del Decreto Legislativo 218/2023.
Solo qualora, nella pratica clinica, NON sia possibile somministrare all’animale in questione, per la particolare formulazione / forma farmaceutica in cui si presentano i medicinali ad uso umano di cui sopra, il dosaggio prescritto dal Veterinario, è possibile, sempre nel rispetto di quanto disposto dall’articolo 112 del Regolamento (UE) 6/2019, prescrivere un medicinale veterinario preparato estemporaneamente (c.d. “Galenico”), emettendo una Ricetta Elettronica Veterinaria per scorta struttura non zootecnica, ed utilizzando il farmaco galenico, esattamente come nel caso del medicinale ad uso umano prefabbricato, solo all’interno della struttura di cura; è, altresì, possibile, tenuto conto del fatto che, come previsto dalla Farmacopea Ufficiale Italiana, SOLO “I preparati magistrali a base di principi attivi che non siano riconducibili ad una categoria terapeutica presente in tabella 5, per i quali esista un equivalente medicinale industriale autorizzato ai sensi degli articoli 92, 93 e 94 del decreto legislativo 24 aprile 2006, n. 219 e successive modificazioni [farmaci soggetti a ricetta limitativa, ndr], DEVONO essere dispensati alle medesime condizioni previste per lo stesso medicinale autorizzato”, considerando che, tra le categorie terapeutiche presenti nella suindicata Tabella 5, sono presenti i farmaci "Citostatici. Immunosoppressori" e che il principio attivo TALIDOMIDE, come previsto dall'Agenzia Italiana del Farmaco, appartiene alla Categoria farmacoterapeutica: "Immunosoppressori, altri immunosoppressori", di fatto NON ricorre, per tale prodotto, il medesimo obbligo di dispensazione dell'equivalente medicinale ad uso umano autorizzato. Pertanto lo stesso potrà essere, qualora non prescritto per scorta della struttura, prescritto al proprietario dell'animale, per la successiva somministrazione a cura dello stesso, con Ricetta Elettronica Veterinaria per farmaco galenico, prevedendo regolari controlli in corso di terapia da parte del medico veterinario curante.
Il Ministero della Salute, con Nota DGSAF n. 0019338 del 15/07/2019, ha, infine, disposto che venga indicato, anche nel caso di prescrizione del galenico con REV per scorta della struttura, il nominativo del destinatario della terapia (proprietario o detentore dell'animale) e la segnalazione del paziente.
E' corretto che una farmacia pubblicizzi tramite email la disponibilità di determinati principi attivi, es. trilostano, per preparazioni galeniche?
Si richiama quanto previsto dal comma 1 dell’Art. 112 del Regolamento (UE) 6/2019 (Uso in deroga – “Principio della cascata”). 1. In deroga all’articolo 106, paragrafo 1, qualora non esistano medicinali veterinari autorizzati in uno Stato membro per un’indicazione riguardante una specie animale non destinata alla produzione di alimenti, il veterinario responsabile può, sotto la sua diretta responsabilità personale e, in particolare, al fine di evitare sofferenze inaccettabili, trattare in via eccezionale l’animale in questione con il seguente medicinale: a) un medicinale veterinario autorizzato ai sensi del presente regolamento nello Stato membro interessato o in un altro Stato membro per l’impiego nella stessa specie o in un’altra specie animale per la stessa indicazione o per un’altra indicazione; b) in mancanza di un medicinale veterinario di cui alla lettera a) del presente paragrafo, un medicinale per uso umano autorizzato ai sensi della direttiva 2001/83/CE o del Regolamento (CE) n. 726/2004; c) in mancanza di un medicinale di cui alle lettere a) o b) del presente paragrafo, un medicinale veterinario preparato estemporaneamente, conformemente ai termini di una prescrizione veterinaria.
Dal momento che in commercio vi è la presenza di medicinali veterinari autorizzati per l’indicazione riguardante tale specie animale, risulta pertanto evidente come la preparazione galenica oggetto del presente quesito non possa essere prescritta come prima scelta. Pertanto, l’eventuale prescrizione in deroga, nel rispetto della cascata sovraindicata, dovrà di volta in volta essere giustificata dal medico veterinario. Contestualmente, il costo (o minor costo) di un medicinale umano non è previsto dalla normativa. In caso di inadempienza di tale disposizione (D.Lgs 218/2023, art.42, comma 26), salvo che il fatto costituisca reato, il medico veterinario è soggetto al pagamento di una sanzione amministrativa pecuniaria da euro 2.600 a euro 15.500.
E' ammessa la sostituzione di un FORTEKOR 2,5mg (autorizzato per cani e gatti) con un NELIO 2,5mg (autorizzato solo per gatti)? Il farmaco sarebbe da somministrare ad un cane ma il NELIO risulta più conveniente economicamente.
Si riportano i commi 2 e 3 dell’art.25 “casi particolari di dispensazione dei medicinali veterinari” del D.Lgs 218/2023 i quali indicano la possibilità di “sostituzione” del medicinale veterinario da parte del farmacista nei casi di medicinale “generico o equivalente”:
2. Il farmacista, prima della vendita, informa l’utente della possibilità di utilizzare un medicinale veterinario generico o equivalente, quando questo è economicamente più conveniente o quando il medicinale veterinario prescritto non è disponibile nel canale distributivo.
3. Per le finalità di cui al comma 2, per medicinale veterinario equivalente si intende un medicinale veterinario, diverso da medicinale biologico e immunologico, avente la stessa composizione qualitativa e quantitativa di sostanze attive e la stessa forma farmaceutica del medicinale prescritto, autorizzato per la stessa indicazione con identica posologia per la stessa specie animale oggetto della prescrizione e, nel caso di animali allevati per la produzione di alimenti a uso umano, con gli stessi tempi di attesa.
Alla luce di tali dettami, qualora come nel quesito in oggetto si tratti di un medicinale registrato su altra specie rispetto a quella oggetto di prescrizione, non risulta un medicinale “generico o equivalente”, e pertanto viene meno la possibilità di sostituzione a seguito della mera convenienza economica.
E' consentito prescrivere l'Azatioprinaal proprietario?
Il farmaco AZATIOPRINA risulta prescrivibile in REV, trattandosi di medicinale a uso umano non ricadente nel campo di applicazione di agli articoli 92, 93 e 94 del decreto legislativo 24 aprile 2006, n. 219 (medicinali ad uso esclusivo ospedaliero o medicinali prescrivibili / utilizzabili esclusivamente dallo specialista) selezionando nella sezione "Macro gruppo Tipo Prodotto” l’opzione “tutti” oppure “farmaceutici (umani)".
Si rammenta tuttavia che trattandosi per l’appunto di medicinale ad uso umano al medico veterinario prescrittore sempre in REV verrà chiesta la conferma di applicare la deroga ai sensi di uno degli artt. 112, 113, 114 del Regolamento UE 2019/6, ove la specifica tipologia di deroga sarà “A-deroga per altro”. A questo punto al medico veterinario verrà richiesto di compilare il campo aperto “note", ove si suggerisce, ai sensi degli artt. sopracitati, di specificare la motivazione che ne ha portato a scegliere tale medicinale ad uso umano (a titolo di esempio: assenza di specialità medicinali veterinarie autorizzate per la specie / affezione o per altra specie / affezione).
Vorrei avere maggiori informazioni inerenti la detenzione di farmaci veterinari (scorta propria) e loro detenzione.
Si riporta a seguire l’Art. 34 del D.Lgs 218/2023 relativo alla “Modalità di tenuta e gestione delle scorte da parte del medico veterinario nell’esercizio dell’attività zooiatrica” 1. Il medico veterinario nell’esercizio dell’attività zooiatrica comunica all’autorità territorialmente competente la esigenza di detenere scorte di medicinali. 2. La comunicazione di cui al comma 1 indica l’ubicazione dei locali adibiti alla detenzione delle scorte di cui all’articolo 31, comma 1, del presente decreto, che non può coincidere con una struttura di cura di cui all’articolo 33 del presente decreto. 3. Le scorte possono essere costituite da medicinali veterinari e dai medicinali omeopatici di cui all’articolo 10 del presente decreto. 4. I medicinali a uso umano, inclusi quelli di cui agli articoli 93 e 94 del decreto legislativo 24 aprile 2006, n. 219, ad eccezione degli antimicrobici, possono essere detenuti in scorta e sono utilizzati alle condizioni previste dagli articoli 112, 113 e 114 del regolamento. 5. I medicinali a uso umano di cui al comma 4 non possono essere ceduti ai proprietari e ai detentori degli animali. 6. La modalità di gestione delle scorte da parte del medico veterinario nell’esercizio dell’attività zooiatrica è disciplinata dall’articolo 33 del presente decreto. Relativamente alle modalità/tempistiche di scarico dei medicinali oggetto di scorta propria, si richiama pertanto a quanto previsto dai commi 8 e 9 dell’art. 33 del D.Lgs 218/2023: 8. Nel caso di impiego di medicinali in animali destinati alla produzione di alimenti, l’utilizzo dei medicinali può avvenire soltanto dietro specifica indicazione terapeutica informatica da parte del medico veterinario, che ne registra il trattamento nel rispetto degli obblighi di registrazione di cui all’articolo 108 del regolamento e secondo le modalità previste dal decreto legislativo 16 marzo 2006, n. 158. 9. Relativamente all’impiego dei medicinali utilizzati per gli animali non destinati alla produzione di alimenti, il direttore sanitario effettua, con cadenza semestrale, un controllo della giacenza delle scorte e aggiorna, entro il quinto giorno del primo mese successivo a ciascun semestre, il sistema informativo della tracciabilità, fatte salve le norme specifiche sulle registrazioni di medicinali contenenti sostanze stupefacenti e psicotrope di cui al decreto del Presidente della Repubblica 9 ottobre 1990, n. 309, nonché quanto prescritto dall’articolo 37, comma 2, del presente decreto.
Entrando invece nello specifico sulla modalità di detenzione, si rammenta che il medico veterinario deve indicare i locali nei quali intende detenere i medicinali veterinari, indipendentemente dal titolo: proprietà, affitto, comodato d'uso o anche solo residenza/domicilio presso altrui abitazioni (ad es. genitori). Resta inteso che tali locali dovranno essere sempre resi accessibili all'autorità di controllo. Per quando concerne infine la modalità di conservazione/utilizzo dei medicinali, si richiama a quanto previsto dai singoli foglietti illustrativi.
Esistono limiti per il numero di prescrizioni in deroga?
Si riporta a seguire l’Articolo 112 del Reg 6/2019 relativo all’ “Impiego di medicinali non previsto dai termini dell’autorizzazione all’immissione in commercio in specie animali non destinate alla produzione di alimenti” 1. In deroga all’articolo 106, paragrafo 1, qualora non esistano medicinali veterinari autorizzati in uno Stato membro per un’indicazione riguardante una specie animale non destinata alla produzione di alimenti, il veterinario responsabile può, sotto la sua diretta responsabilità personale e, in particolare, al fine di evitare sofferenze inaccettabili, trattare in via eccezionale l’animale in questione con il seguente medicinale: a) un medicinale veterinario autorizzato ai sensi del presente regolamento nello Stato membro interessato o in un altro Stato membro per l’impiego nella stessa specie o in un’altra specie animale per la stessa indicazione o per un’altra indicazione; b) in mancanza di un medicinale veterinario di cui alla lettera a) del presente paragrafo, un medicinale per uso umano autorizzato ai sensi della direttiva 2001/83/CE o del regolamento (CE) n. 726/2004; c) in mancanza di un medicinale di cui alle lettere a) o b) del presente paragrafo, un medicinale veterinario preparato estemporaneamente, conformemente ai termini di una prescrizione veterinaria. 2. A eccezione dei medicinali veterinari immunologici, qualora non sia disponibile un medicinale di cui al paragrafo 1, il veterinario responsabile può, sotto la sua diretta responsabilità e, in particolare, al fine di evitare sofferenze inaccettabili, trattare in via eccezionale un animale non destinato alla produzione di alimenti con un medicinale veterinario autorizzato in un paese terzo per la stessa specie animale e la stessa indicazione. 3. Il veterinario può somministrare il medicinale personalmente o consentire a un’altra persona di effettuarlo sotto la responsabilità del veterinario stesso, ai sensi delle disposizioni nazionali. 4. Il presente articolo si applica anche al trattamento, da parte di un veterinario, di un animale della specie equina, a condizione che sia dichiarato non destinato alla macellazione per consumo umano nel documento unico di identificazione di cui all’articolo 8, paragrafo 4. 5. Il presente articolo si applica anche quando un medicinale veterinario autorizzato non è disponibile nello Stato membro interessato. Alla luce di tale dettame, non risulta possibile definire a monte un limite numerico di ammissibilità. Tuttavia, come esplicitato dal Reg, tale utilizzo in deroga deve essere contestualizzato a condizioni “eccezionali”, ove spetta al medico veterinario prescrittore giustificarne caso per caso le motivazioni. Pertanto ogni qualvolta si decida di andare in deroga ricorrendo ad un farmaco ad uso umano, bisognerebbe appurare che non esistano (o non siano in quel momento disponibili) medicinali veterinari autorizzati per quella indicazione; e qualora la motivazione del passaggio al farmaco ad uso umano sia dovuta alla constatazione di una parziale (o mancata) efficacia del farmaco veterinario (o dei farmaci veterinari) registrati per quella indicazione, l’aver provveduto a formalizzare tale aspetto mediante la segnalazione di farmacovigilanza.
All'esito del controllo uffìciale, il personale ispettivo ha contestato la "mancata registrazione entro sette giorni dello scarico di confezioni di farmaco veterinario cedute ai sensi dell'art. 37 del D.lgs. 218/2023 come evidenziato nel controllo "crociato" fra registro di carico/scarico presente nella piattaforma Vetinfo del Ministero della Salute e fatture emesse". Tale adempimento non risulta ottemperato indicando sulla piattaforma il carico dei farmaci come proseguimento terapia quale servizio effettuato in favore dei propri pazienti?
Come primo aspetto risulta necessario evidenziare come “carico” e “scarico” della scorta risultino due azioni tra loro ben distinte sia in termini di modalità che di tempistiche, avvenendo una a monte ed una a valle rispetto al momento del concreto utilizzo del medicinale veterinario. Infatti, a seguito dell’emissione di una ricetta elettronica veterinaria per "scorta struttura non zootecnica" (ovverosia una struttura veterinaria) da parte del medico veterinario responsabile della scorta medesima, il “carico” del medicinale viene assolto in automatico dalla piattaforma Veinfo, contestualmente all’evasione della ricetta da parte del farmacista/grossista di medicinali veterinari. Per la peculiarità della scorta stessa, in tale ricetta non viene indicato su quale animale e per quale motivo verrà poi impiegato quel farmaco. Aspetto diverso è lo “scarico” dei medicinali oggetto di scorta, che evidentemente avviene a seguito dell’utilizzo del medicinale, con modalità e tempistiche differenziate mediante la piattaforma Vetinfo, a seconda della tipologia di animale (“animale destinato alla produzione degli alimenti” vs “animale non destinato alla produzione degli alimenti”) a cui viene somministrato il medicinale ed alla motivazione connessa all’utilizzo stesso (tra le quali la “cessione” oggetto di tale contenzioso).
Qui si entra pertanto nel dettaglio dell’art. 37 del D.lgs 218/2023, che per l’appunto dispone la “Cessione dei medicinali veterinari” secondo quanto segue: 1. Il medico veterinario, nell’ambito della propria attività, può consegnare all’allevatore o al proprietario degli animali medicinali veterinari della propria scorta, anche da confezioni multiple in frazioni distribuibili singolarmente, ove disponibili sul mercato, corredate di foglietto illustrativo o altro supporto elettronico fruibile per ogni singola frazione, allo scopo di avviare la terapia prescritta in modo da garantire la tutela immediata del benessere animale. 2. Il medico veterinario di cui al comma 1, fatti salvi gli obblighi di registrazione posti a carico dei proprietari e detentori di animali destinati alla produzione di alimenti ai sensi dell’articolo 108 del regolamento, registra, entro sette giorni, lo scarico delle confezioni o delle frazioni consegnate nel sistema informativo della tracciabilità, secondo la specifica funzione. Per quanto concerne gli animali “non destinati alla produzione degli alimenti”, in linea con quanto riportato al comma 2 dell'articolo 37, lo scarico dei medicinali veterinari oggetto di cessione deve essere effettuato da parte dal medico veterinario responsabile della scorta, nel sistema Vetinfo, entro sette giorni, selezionando dal menù la voce "Registro di carico/scarico", per poi selezionare il medicinale veterinario presente in scorta, da cedere al proprietario dell'animale, provvedendo quindi allo scarico informatizzato dalla scorta selezionando l'opzione "Cessione confezione integra".
Di conseguenza l’ottemperanza dell’effettivo “scarico” nelle modalità e tempistiche previste dal suddetto articolo viene verificata mediante una valutazione incrociata tra la piattaforma Vetinfo, dove deve essere registrato lo scarico del medicinale per "cessione" e le fatture emesse, dove deve essere debitamente documentata, secondo la normativa fiscale vigente, la prestazione di cessione del farmaco per inizio terapia.
Con riferimento all’indicazione di “proseguimento terapia”, quale "servizio effettuato in favore dei propri pazienti", tale fattispecie non è compatibile con la vigente normativa in materia di cessione dei medicinali veterinari, la quale, come esaustivamente indicato sopra, consente la stessa solo per avviare la terapia prescritta, e non per il proseguimento della stessa; il proseguimento terapia è possibile solo in caso di rilascio di una ricetta elettronica veterinaria a favore del proprietario dell'animale, per la quale, in fase di emissione della stessa, è possibile selezionare, da parte del medico veterinario prescrittore, la voce "Prosieguo terapia SI'/NO".
In conclusione, mentre risulta corretta la modalità di verifica dell’assolvimento dello “scarico per cessione” dei medicinali oggetto di scorta, in corso di controllo ufficiale, le giustificazioni inerenti il “carico dei medicinali" come “proseguimento della terapia” riguardano fattispecie diverse rispetto a quelle oggetto di valutazione.
Quali sono le modalità di prescrizione e detenzione di farmaci a base di Xylazina ad oggi (giugno 2025), per un veterinario libero professionista che si occupa di animali da reddito ma senza appoggiarsi a una struttura veterinaria?
"La xylazina rientra tra i medicinali veterinari contenenti sostanze alfa-2 agoniste usati durante l’anestesia e la pre-anestesia, i quali, come previsto dall'articolo 6, comma 3 del decreto legislativo 218/2023, sono inclusi tra i medicinali veterinari di cui all’allegato I, comma 1, lettera c) del predetto decreto (""anestetici generali iniettabili e inalatori""). Pertanto, come previsto dal comma 2 dell'allegato medesimo, e come ribadito dalla nota del Ministero della Salute del 05/04/2024 l'approvvigionamento, la detenzione e la somministrazione dei medicinali veterinari contenenti il principio attivo xylazina sono consentiti esclusivamente al medico veterinario. Ad oggi i medicinali a base di xilazina per uso veterinario rientrano nella tabella dei medicinali stupefacenti, sezione D (ultimo aggiornamento DM 18 aprile 2025), pertanto il loro approvvigionamento può essere effettuato mediante una REV per scorta propria per attività zooiatrica piuttosto che scorta struttura non zootecnica. "
In relazione alla cessione agli apicoltori di medicinali veterinari (antiparassitari) SOP : la nota del MdS sulla registrazione dei trattamenti nelle api alla luce del Reg. UE 6/2019 chiarisce che le associazioni possono fare solo da intermediari per questo tipo di operazione e non possono svolgere un’attività di distribuzione e dispensazione. Tuttavia, un’associazione ha chiesto di effettuare questo tipo di attività (vista la difficoltà al reperimento dei farmaci per i canali attualmente utilizzati) e chiedo, aldilà di quel che dice la nota, se un singolo componente dell’associazione si dotasse del codice ATECO relativo e dell’attribuzione del codice identificativo univoco come esercizio commerciale, effettuando magari anche solo la vendita on line dei prodotti non soggetti a prescrizione medico veterinaria, non riuscirebbe di fatto ad eludere questo divieto? In questo caso sarebbe comunque obbligato a vendere i medicinali SOP antiparassitari di cui all’art. 90 a chiunque ne faccia richiesta e non solo ai singoli apicoltori associati?
Come disposto dall’articolo 26 del Decreto Legislativo 7 dicembre 2023, n. 218, “la vendita al dettaglio dei medicinali veterinari ad azione antiparassitaria e disinfestante per uso esterno e per uso orale può essere effettuata anche in esercizi commerciali diversi da quelli di cui all’articolo 23 (farmacie, parafarmacie), purché non sia previsto obbligo di prescrizione veterinaria”.Nel caso di specie, i medicinali veterinari registrati in Italia per il trattamento della varroasi da Varroa destructor (parassita esterno) delle api (APIS MELLIFERA), ai quali appartengono, a titolo di esempio, i prodotti avente denominazione commerciale “APIVAR 500 mg”, “APITRAZ 500 mg”, contenenti il principio attivo “amitraz”, “API-BIOXAL 866 mg/g”, “OXUVAR 5,7%”, contenenti il principio attivo “acido ossalico biidrato”, “APISTAN”, contenenti il principio attivo “fluvalinate”, “POLYVAR”, contenente il principio attivo “flumetrina”, "VARTERMINATOR" e "APIFOR 60", contenenti il principio attivo “acido formico”, ricadono sotto la classificazione di “medicinali veterinari ad azione antiparassitaria per uso esterno” non soggetti ad “obbligo di prescrizione veterinaria” (c.d. SOP), pertanto gli stessi possono essere venduti al dettaglio anche in esercizi commerciali, in possesso di specifico codice ATECO (Sezione G – codici da 47.1 e seguenti), garantendo un’adeguata conservazione degli stessi, in conformità con quanto previsto nel riassunto delle caratteristiche del prodotto (RCP).
Si precisa che tale possibilità è consentita, agli esercizi commerciali di cui sopra, per la totalità dei medicinali ad azione antiparassitaria, registrati per il trattamento della varroasi delle api e non soggetti ad obbligo di prescrizione veterinaria, indipendentemente dalla presenza o meno, nel riassunto delle caratteristiche del prodotto del medicinale veterinario, della dicitura “La vendita non è riservata esclusivamente alle farmacie”, essendo tale possibilità prevista espressamente dal Decreto Legislativo summenzionato.
Per quanto concerne la vendita al dettaglio a distanza (c.d. vendita “online”) dei suindicati medicinali veterinari, essa è consentita, come espressamente previsto dall’articolo 27, comma 3 del Decreto Legislativo 7 dicembre 2023, n. 218, esclusivamente a tutti i soggetti di cui agli articoli 23 e 26 dello stesso decreto, ovverosia farmacie, parafarmacie ed altri esercizi commerciali.
Per quanto sopra esposto appare evidente che la normativa vigente NON consente la commercializzazione al dettaglio di medicinali veterinari SOP ad azione antiparassitaria ad attività diverse da quelle suindicate, incluse le associazioni di categoria, indipendentemente dal fatto la vendita avvenga presso luogo fisico o con modalità a distanza.
Lavoro presso una clinica veterinaria a tempo pieno ma mi capita occasionalmente (4-5 volte all' anno) di eseguire visite a domicilio per amici e parenti con somministrazione di vaccini (della mia scorta propria) o al massimo farmaci come Librela® > (acquistato dal proprietario) . Dopo di che smaltisco i boccettini e le siringhe presso la clinica in cui lavoro, perché così mi era stato concesso anni fa anche da colleghi stessi dell' Asl, non avendo un carico così importante da smaltire .Ad oggi però mi chiedo come dovrei comportarmi.
Il Medico Veterinario che ha una propria scorta zooiatrica è tenuto alla stipula di un contratto per lo smaltimento dei rifiuti sanitari che saranno prodotti nel corso della propria attività. Tali rifiuti non possono essere smaltiti assieme a quelli della struttura in cui si lavora a meno che l'attività domiciliare sia per conto della struttura stessa. I rifiuti da assistenza sanitaria domiciliare risultano figurativamente prodotti presso il domicilio del Professionista e sono normati dall'art. 266 del D.Lgs. 152/2006 (ex art. 4 comma 2 DPR 254/2003) che testualmente cita: “I rifiuti provenienti da attività di manutenzione, servizio o assistenza sanitaria si considerano prodotti presso la sede o il domicilio del soggetto che svolge tali attività”. Per quello che riguarda invece i flaconi vuoti si possono conferire negli ordinari circuiti di raccolta differenziata (vetro, carta, plastica, ecc.) purchè privi di contaminazione e non pericolosi (sono pericolosi per esempio medicinali citotossici o citostatici); particolare attenzione va posta solo nei confronti dei flaconi dei vaccini e solo quelli vivi attenuati vanno conferiti con i rifiuti speciali, quelli a subunità o inattivati sono imballaggi semplici.
I riferimenti normativi sono l'art. 217 del D. LGS. 152/2006 per i contenitori vuoti, per gli imaballaggi da attività sanitarie il riferimento è il DPR 254/2003 art. 2 comma 1 lett.G E ALLEGATO I punto 4.
Una azienda sanitaria sostiene che per regolamento un titolare di struttura non può avere in scorta struttura farmaci antimicrobici di uso umano come nello specifico Cefazolina Teva® IM e Metronidazolo ev (Deflamon®).
La stessa sostiene inoltre che posso prescrivere farmaci come Icfvet®, Baytril® nella pratica ambulatoriale soltanto dopo aver effettuato antibiogramma.
In merito ai quesiti riportano i seguenti estremi di legge: 1) ai sensi del Decreto Legislativo 218/2023, art Art. 33. "Modalità di tenuta e gestione delle scorte presso le strutture sanitarie di cura degli animali" ai commi 4 e 5 è riportato quanto segue: 4. Le scorte detenute nelle strutture di cura degli animali possono essere costituite da medicinali veterinari, da medicinali a uso umano alle condizioni e nei limiti di cui agli articoli 112, 113 e 114 del regolamento e da medicinali omeopatici, inclusi quelli di cui all’articolo 10 del presente decreto. 5. I medicinali a uso umano di cui agli articoli 92, 93 e 94 del decreto legislativo 24 aprile 2006, n. 219, ad eccezione degli antimicrobici, possono essere detenuti in scorta purché non esistano anche in confezioni cedibili al pubblico e vengano utilizzati solo all’interno della struttura di cura, in presenza delle condizioni previste dagli articoli 112, 113 e 114 del regolamento.
Sulla base dei suddetti articoli possono essere detenuti per scorta di struttura medicinali antimicrobici umani tranne quelli ricompresi negli articoli 92, 93 e 94 del decreto legislativo 24 aprile 2006, n. 219.
Pertanto, medicinali quali Cefazolina Teva® IM e Metronidazolo ev (Deflamon®) possono essere detenuti in scorta di struttura.
2) Per quanto concerne il secondo quesito si riporta quanto previsto dall'Art. 29." Impiego di medicinali antimicrobici " del medesimo DM 218/2023 al comma 3 3. Fermo restando quanto previsto dall’articolo 107 del regolamento, gli operatori e i medici veterinari, nell’ambito delle loro rispettive responsabilità, tengono conto delle seguenti misure: a) l’associazione di più di un medicinale veterinario contenente sostanze attive antimicrobiche è consentita soltanto in casi opportunamente giustificati e documentati e per la somministrazione a un singolo animale. Il trattamento di un gruppo ristretto di animali con più di un medicinale veterinario contenente sostanze attive antimicrobiche deve essere opportunamente giustificato sulla base di una diagnosi clinica e di laboratorio, che includa la coltura batterica e il test di sensibilità; b) gli antibiotici, per cui specifiche raccomandazioni scientifiche dell’Agenzia europea per i medicinali raccomandano una limitazione, sono impiegati, per quanto possibile, sulla base di esami batteriologici e test di sensibilità, per accertarsi che non esistano altri antibiotici sufficientemente efficaci o appropriati per trattare la malattia diagnosticata; c) gli antibiotici, per cui specifiche raccomandazioni scientifiche dell’Agenzia europea per i medicinali raccomandano una limitazione sono impiegati per metafilassi solo in casi eccezionali, sulla base di esami batteriologici e test di sensibilità, per accertarsi che non esistano altri antibiotici sufficientemente efficaci o appropriati per trattare la malattia diagnosticata, salvo casi particolari, adeguatamente motivati e documentati dal medico veterinario; d) gli antibiotici, per cui specifiche raccomandazioni scientifiche dell’Agenzia europea per i medicinali raccomandano una limitazione, non sono impiegati per la profilassi; e) i mangimi medicati contenenti medicinali veterinari antimicrobici non sono utilizzati per la profilassi ai sensi dell’articolo 17, paragrafo 3, del regolamento (UE) 2019/4 del Parlamento europeo e del Consiglio, dell’11 dicembre 2018.
Occorre pertanto valutare singolarmente la necessità o meno di disporre di un antibiogramma (in particolar modo se il medicinale appartiene alla categoria AMEG B e viene utilizzato su un gruppo di animali). Si noti a titolo esemplificativo che opportuna documentazione e giustificazione è richiesta per l'associazione di più di un medicinale veterinario contenente sostanze antimicrobiche mentre la diagnosi clinica e di laboratorio ad esempio è richiesta se il medesimo trattamento viene effettuato su un gruppo di animali. Allo stesso modo si noti a titolo esemplificativo che gli antibiotici classificati AMEG B, devono essere impiegati, per quanto possibile, sulla base di esami batteriologici e test di sensibilità.
Si riporta quanto pubblicato sul sito del Ministero della salute
Medicinali autorizzati ad uso umano ai sensi degli articoli 92, 93 e 94 del decreto legislativo 24 aprile 2006, n. 219 – Quali medicinali posso detenere nella scorta della struttura sanitaria di cura degli animali o in scorta zooiatrica?
Fermo restando l’impiego di tali medicinali seguendo le condizioni previste dagli articoli 112, 113 e 114 del regolamento, per l’attività zooiatrica, a differenza delle strutture di cura, è consentita la detenzione di scorte soltanto di medicinali autorizzati ad uso umano di cui agli articoli 93 e 94 del d.lgs. n.219/2006. Tali medicinali non possono essere ceduti ai proprietari e ai detentori degli animali. Tali medicinali possono anche essere prescritti dal medico veterinario, ai sensi degli articoli 112,113 o114, con prescrizione veterinaria non ripetibile.
Quanto sopra non vale per i medicinali autorizzati ad uso umano contenente antimicrobici soggetti a prescrizione medico limitativa. Si riporta l'articolo 93 del dlgs. n.219/2006: “Medicinali vendibili al pubblico su prescrizione di centri ospedalieri o di specialisti” 1. I medicinali vendibili al pubblico su prescrizione di centri ospedalieri o di specialisti sono i medicinali che, sebbene utilizzabili anche in trattamenti domiciliari, richiedono che la diagnosi sia effettuata in ambienti ospedalieri o in centri che dispongono di mezzi di diagnosi adeguati, o che la diagnosi stessa e, eventualmente, il controllo in corso di trattamento sono riservati allo specialista. 2. I medicinali di cui al comma 1 devono recare sull'imballaggio esterno o, in mancanza di questo, sul confezionamento primario, dopo le frasi: «Da vendersi dietro presentazione di ricetta medica», o «Da vendersi dietro presentazione di ricetta medica utilizzabile una sola volta», la specificazione del tipo di struttura o di specialista autorizzato alla prescrizione. per quanto riguarda invece i medicinali dell'art 92 ovvero quelli utilizzabili sono nelle strutture di cura, gli stessi sono approvvigionabili solo per scorta di struttura e mai per quella zooiatrica. Art. 92 Medicinali utilizzabili esclusivamente in ambiente ospedaliero o in strutture ad esso assimilabili 1. I medicinali utilizzabili esclusivamente in ambiente ospedaliero sono i medicinali che, per le caratteristiche farmacologiche, o per innovatività, per modalità di somministrazione o per altri motivi di tutela della salute pubblica, non possono essere utilizzati in condizioni di sufficiente sicurezza al di fuori di strutture ospedaliere. 2. Tenuto conto delle caratteristiche dei medicinali, l'AIFA può stabilire che l'uso dei medicinali previsti dal comma 1 è limitato a taluni centri ospedalieri o, invece, è ammesso anche nelle strutture di ricovero a carattere privato. 3. I medicinali disciplinati dal presente articolo devono recare sull'imballaggio esterno o, in mancanza di questo, sul confezionamento primario le frasi: «Uso riservato agli ospedali. Vietata la vendita al pubblico».
Nelle ipotesi previste dal comma 2 la prima frase è modificata in rapporto all'impiego autorizzato del medicinale. 4. I medicinali disciplinati dal presente articolo sono forniti dai produttori e dai grossisti direttamente alle strutture autorizzate a impiegarli o agli enti da cui queste dipendono ((ovvero alle farmacie)).
Quali sono le modalità di prescrizione per farmaci contenenti clopidogrel ed enalapril?
Premssa: entrambi i farmaci sono prescrivibili dal medico veterinario tramite REV poiché sono ad uso umano e senza equivalente veterinario.
Enalapril.
Esiste medicinale veterinario industriale registrato per patologie cardiovascolari contenente BENAZEPRIL (farmaco appartenente alla stessa famiglia dell'enalapril, con analoghe proprietà e meccanismo d'azione e cinetica consolidata nel cane). Quindi il veterinario dovrebbe prescrivere il benazepril (es. Fortekor®). In caso volesse o dovesse prescrivere IN DEROGA l'enalapril, il medico veterinario lo può fare in via del tutto eccezionale (anche in presenza del medicinale analogo registrato per il cane ma con diverso principio attivo) ma deve giustificare nel campo note della REV la motivazione di cui si assume la responsabilità. Tale motivazione potrebbe essere clinica, basata sulla sua esperienza o sulla letteratura, ad esempio per particolare patologia contro la quale il benazepril non funziona allo stesso modo o non da medesimi risultati, durata d'azione, somministrabilita' oppure in caso avesse necessità di posologia particolare potrebbe ricorrere ad un galenico con posologia e formulazione disegnata ad hoc per il paziente). Tale motivazione però non può essere il minor costo, il quale non giustifica la deroga. Insomma, esiste medicinale veterinario registrato per patologie cardiovascolari con principio attivo diverso ma analogo nella struttura, attività, funzioni ed applicazioni che dovrebbe essere prescritto. Se il medico veterinario deve somministrare l'enalapril lo può fare ma rispettando gli accorgimenti prescrittivi e le motivazioni descritte.
Clopidogrel. È prescrivibile in deroga, non esistendo medicinale veterinario registrato (art. 112 comma 1 punto b) del Reg. UE 2019/6) tramite REV, con Ricetta che diventa automaticamente NON RIPETIBILE. In caso il dosaggio presente nel medicinale umano non fosse applicabile al paziente animale (ad esempio per il peso) il medico veterinario può ricorrere, sempre tramite REV, ad una prescrizione magistrale GALENICA intestata al proprietario/detentore per farsi preparare un medicinale con dose adattata alle dimensioni del paziente e/o appetibile per lo stesso.
Anche qui nel riquadro note il medico veterinario giustifica il ricorso alla preparazione galenica. Si rammenta al medico veterinario che in caso di mancata disponibilità del principio attivo o di urgenza il farmacista è autorizzato allo sconfezionamento (esempio clopidogrel umano) per la preparazione del galenico previa autorizzazione del veterinario stesso riportata nel riquadro note (es: SI AUTORIZZA LO SCONFEZIONAMENTO OPPURE SCONFEZIONA). Non sono necessarie 2 ricette a meno che, compilata la prima, il medico veterinario venga a sapere solo in un secondo tempo la necessità da parte del farmacista di ricorrere allo sconfezionamento. PS i medici veterinari riferiscono correttamente di non poter più prescrivere il medicinale umano (in presenza di medicinale veterinario) poiché passibili di controllo da remoto da parte dell'Autorità sanitaria responsabile.
Tuttavia, proprio l'art. 112 li tutela nell'eccezionalità della prescrizione. Se capita alcune volte per un determinato paziente con una determinata patologia il veterinario è giustificato.
Se il medico veterinario prescrive sempre solo il medicinale umano decade l'eccezionalità e l'autorità sanitaria chiederà ragione dell'uso scorretto della deroga (con eventuale sanzione) ma il farmaco è prescrivibile.
In un allevamento con scorta farmaci sono detenuti in carico alcune confezioni di farmaci appartenenti alla categoria B della lista AMEG. Il carico di detti medicinali è stato fatto a fine anno 2023, prima dell'entrata in vigore del D.L. n. 218 del 07.12.2023 entrato in vigore il 18.01.2024. Si possono utilizzare questi farmaci come indicazione terapeutica fino al loro esaurimento o NON dovranno proprio essere utilizzati? Nel caso NON dovessero essere più utilizzati come vanno scaricati dalla scorta?
I medicinali appartenenti alla categoria B della lista AMEG prescritti prima dell'entrata in vigore del D.L. n. 218 del 07.12.2023 (avvenuta il 18.01.2024) possono restare in scorta ed essere utilizzati nel rispetto della suddetta normativa.
A tal proposito si veda anche quanto pubblicato dal Ministero della Salute nell'apposita sezione dedicata alle FAQ
Dal 18 Aprile la xylazina è stata inserita tra le sostanze stupefacenti e psicotrope ma nel sistema Rev , alla voce approvvigionamento stupefacenti veterinario i farmaci contenenti xylazina non sono stati inseriti. Al momento quindi non è possibile fare acquisto ?
Essendo la xylazina inserita nelle sostanze stupefacenti nella sezione D non necessita di registro di carico/scarico cartaceo ed il suo approvvigionamento deve essere effettuato mediante una REV per scorta e non mediante la funzionalità dell'Approvvigionamento dei medicinali stupefacenti (dedicato a quelli inseriti in sezione A, B e C).
In merito alla cessione farmaco in scorta, visto che in quanto appartenenti alla sez. E non c'è motivo di inserirle nel registro stupefacenti,posso cedere confezioni di Tramadolo compresse e poi scaricarle entro 7 gg dal registro online?
La cessione dei medicinali stupefacenti non è mai possibile indipendentemente della sezione in cui si trovano