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Per sottoporre un quesito a FNOVI si raccomanda di utilizzare il form della sezione contatti selezionando "FARMACO" come oggetto della richiesta.
Nei quesiti devono essere indicati nome e cognome (che non saranno pubblicati) e numero di iscrizione all'Ordine dei medici veterinari o dei farmacisti.
Domande e risposte saranno pubblicate in questa sezione e al mittente sarà inviata una mail che avvisa della pubblicazione.
Si precisa che per quanto attiene ai documenti citati (leggi, note e circolari ministeriali, foglietti illustrativi, siti internet o altre fonti) il loro contenuto è riferito al momento della risposta, se non altrimenti indicato.

Per la ricetta elettronica veterinaria si rammenta che sulla piattaforma  è disponibile un corso FAD gratuito e accreditato ECM.
Link alla sezione FAQ del Ministero della Salute  su Adeguamento della normativa nazionale alle disposizioni del regolamento (UE) 2019/6 (Decreto legislativo 7 dicembre 2023, n. 218)


Domanda nr. 535 Inserita il 10/04/2018
Domanda:

Sono un Veterinario Designato prescrivo dunque farmaci che utilizzo a scopo sia terapeutico che per anestesia ad animali da laboratorio. Normalmente prescriviamo in triplice copia qualsiasi farmaco e naturalmente la Ministeriale per stupefacenti. Da Settembre 2018 si continuerà con la ricettazione standard?

Risposta:
Da settembre 2018:
- per gli stupefacenti la ricettazione resterà sempre cartacea così come accade anche per la medicina umana. 
- per tutto il resto si dovrà ricettare come previsto per tutti i medici veterinari.
Nel caso ricettasse farmaci non registrati per i roditori la prescrizione verrà fatta in deroga. Troverà tutti i prontuari (veterinari, umani e ospedalieri) direttamente sulla piattaforma della ricetta elettronica.Ogni medico veterinario 
avrà un unico e proprio account. 

Ovviamente se somministra un farmaco sperimentale (e privo di AIC) si esula dal decreto 193/2006 con apposita autorizzazione ministeriale e quindi non sarà necessaria alcuna prescrizione.

Domanda nr. 534 Inserita il 16/03/2018
Domanda:

Se ho un paziente che non vuole assumere compresse o ho soltanto compresse di dosaggio non ideale ai miei scopi posso chiedere al farmacista di scomporre il farmaco industriale per creare capsule della dose giusta o paste appetibili o gel PLO per favorire l'assunzione o comunque la somministrazione del prodotto da parte del proprietario o in questo modo vado a violare il principio della cascata dal momento che sto in pratica chiedendo una preparazione galenica?

Risposta:

In caso di mancata possibilità di somministrazione di uno specifico medicinale per questioni di dosaggio, formulazione ecc. diviene possibile accedere alla deroga secondo la cascata. In tale caso occorre pertanto valutare l'eventuale disponibilità del farmaco ad uso umano prima di ricorrere alla preparazione magistrale (tenendo conto dei punti previsti dalla cascata). Il farmacista può approntare una preparazione solo partendo da un principio attivo in forma pura presente nella Farmacopea Ufficiale, mentre non può utilizzare, sconfezionandolo, un farmaco presente in commercio. Il farmacista infatti, può utilizzare un farmaco presente in commercio (e quindi dotato di AIC) solo quando il principio attivo richiesto nella preparazione galenica, non risulta disponibile in commercio allo stato di materia prima. Tale pratica, oltre che scorretta dal punto di vista legislativo potrebbe portare a rischi di inefficacia terapeutica o degradazione dei principi attivi (Rif normativo che autorizza il farmacista allo sconfezionamento in caso di indisponibilità del principio attivo in forma di sostanza attiva per preparazioni - TAR Lombardia sentenza 11 del 7.1.2015- e del Consiglio di Stato 24/2017). A tale proposito, deve risultare chiaro che il medico veterinario in una ricetta magistrale non può indicare al farmacista il nome commerciale del farmaco (es: predi Soliphen®, prendi Baytryl®, prendi Zitromax® e fa bustina compressa capsula etc…) da cui partire per approntare un galenico ma deve indicare solo il principio attivo (es: prendi fenobarbital sodico, prendi enrofloxacin, prendi azitromicina biidrato, e fa bustina, compressa, capsula etc..).
Il medico veterinario deve pertanto, con precise indicazioni, prescrivere solo il principio attivo nella sua forma da utilizzare da parte del proprietario. Ti ricordiamo infine, che la forma farmaceutica deve essere la più fattibile possibile; da questo punto di vista: il PLO (Pluronic Lecithin Organogel) è una forma farmaceutica molto interessante, tuttavia per allestirla correttamente occorrono studi di fattibilità, stabilità ed assorbimento.
Sono pochi infatti al momento, i principi attivi che si possono utilizzare mentre è possibile rivolgersi a forme farmaceutiche più studiate come compresse, capsule, gocce o sciroppi.

 


Domanda nr. 533 Inserita il 13/03/2018
Domanda:

Vademecum per i farmaci omeopatici veterinari - animali DPA e da compagnia. 

Risposta:

Regole generali
I Medicinali veterinari omeopatici sono medicinali veterinari a tutti gli effetti e come tali vanno considerati. Unica differenza è una semplificazione nel dossier per ottenere l’autorizzazione all’immissione in commercio. Molti farmaci omeopatici in commercio non sono prodotti italiani. Tuttavia anche per i medicinali omeopatici autorizzati all’estero valgono le regole di utilizzo degli altri medicinali allopatici autorizzati all’estero: vietati quelli ad uso umano, permessi quelli ad uso veterinario se autorizzati in UE, permessi nei DPA quelli autorizzati in UE su una qualunque specie DPA. Se esiste un medicinale omeopatico ad uso veterinario, non è possibile utilizzare un medicinale omeopatico uso umano, ma si devono seguire le regole della cascata, con l'uso in deroga. La realtà è che in Italia non esistono, salve pochissime eccezioni, farmaci veterinari omeopatici autorizzati. L’uso più frequente e pertinente al paradigma omeopatico riguarda pertanto quello degli omeopatici umani (rimedi unitari e/o complessi omeopatici). L’utilizzo di farmaci ad uso umano, omeopatici o meno, si configura come un uso in deroga. Tuttavia il D.Lgs 193/06 e la successiva nota del ministero consentono il ricorso alla scelta omeopatica applicando le regole della cascata del solo ambito dei medicinali omeopatici. Il medicinale omeopatico peraltro segue, con alcune eccezioni che verranno specificate di seguito, le stesse regole dei medicinali allopatici. Pertanto sarà possibile costituire (mediante prescrizione con RNRTC) scorte zooiatriche e scorte negli impianti di custodia, allevamento e cura, di medicinali omeopatici veterinari, mentre le scorte dei medicinali omeopatici ad uso umano saranno nelle possibilità delle sole strutture di cura. Anche le regole di registrazione sono quelle vigenti per i medicinali allopatici. Inoltre i medicinali omeopatici ad uso veterinario delle scorte dei veterinari zooiatri e delle strutture veterinarie potranno essere oggetto di cessione, mentre quelli ad uso umano no.
Regole specifiche per l’utilizzo del farmaco omeopatico sugli animali DPA.
Il medicinale omeopatico veterinario può essere utilizzato come prima scelta, se non è necessario accedere alla cascata, con ricetta non ripetibile (RNR). Il medicinale omeopatico può altresì essere prescritto in deroga (art 11 D. Lgs 193/06) considerando le indicazioni relative alle specifiche del Regolamento (CE) n. 37/2010 per ciascun ceppo omeopatico menzionato singolarmente e quelle relative alla voce “sostanze usate nei medicinali omeopatici veterinari”, con RNRT. Qualora tuttavia la prescrizione riguardi medicinali omeopatici contenenti solo i principi attivi contemplati nella tabella 1 del Regolamento (CE) 37/2010 con indicazione di “LMR non richiesto”, sia per il farmaco omeopatico umano che per il farmaco omeopatico veterinario usato in deroga sarà sufficiente la Ricetta semplice Non Ripetibile (RNR) ed il TS sarà di zero giorni. Se invece il farmaco omeopatico contiene una molecola presente nella tabella 1 del Reg. 37/2010/UE* ma con LMR richiesto, si applicheranno i TS cautelativi minimi previsti dall’art. 11 e la ricetta sarà in triplice copia (RNRT). In generale la tabella 1 del Regolamento (CE) 37/2010 contempla che per le sostanze usate in farmaci veterinari omeopatici con disposizioni conformi al Reg. CE 470/09, e per tutte le specie produttrici di alimenti, non sono richiesti LRM (TS zero giorni) a condizione che la concentrazione di ogni singola sostanza non superi una parte su 10000 (1/10000).
Regole specifiche per l’utilizzo del farmaco omeopatico in animali da compagnia. La prescrizione in deroga dei medicinali omeopatici avviene con Ricetta non ripetibile (RNR).


Domanda nr. 531 Inserita il 02/03/2018
Domanda:

chiedo di chiarire un dubbio circa il tipo di ricetta necessaria per la prescrizione del medicinale "Terramicina spray" ad una pecora. E' sufficiente la ricetta non ripetibile oppure è necessaria la ricetta in triplice copia, essendo un medicinale contenente un antibiotico prescritto ad un animale destinato alla produzione di alimenti?

Risposta:

Il regime di prescrizione è, per tutte le specie per cui risulta registrato RICETTA SEMPLICE NON RIPETIBILE (pertanto sia per animali DPA che per non-DPA). 


Domanda nr. 530 Inserita il 16/02/2018
Domanda: Lavoro come libero professionista presso una Clinica che ha anche uno spazio "pet corner" dove si vendono o si dispensano mangimi, para-farmaci e farmaci. Quando dispenso il farmaco mi è stato indicato dai titolari della struttura di emettere una fattura attraverso il programma gestionale con IVA al 10%. Mi risulta che la dispensazione del farmaco dovrebbe essere fatturata insieme alla prestazione professionale e con IVA al 22%. Mi potreste dare i riferimenti di legge in merito? si configura anche un abuso di professione perché si esercita in competizione con i farmacisti? Nel caso in cui ci fosse un illecito io sarei perseguibile anche se non sono il titolare della struttura? Avrei dei mezzi per tutelarmi (anche per non essere licenziato), dovrei segnalarlo?
Risposta:

Oltre alle risposte n. 492 e n. 257 si precisa che
La cessione di medicinali non è un'attività ricompresa nell'ambito dell'attività di pet corner, come invece la cessione di prodotti attinenti al benessere animale, bensì prestazione veterinaria vera e propria, pertanto va fatturata con aliquota al 22%. Il riferimento di legge per quanto concerne le aliquote è il DPR 633/1972 e la fatturazione e l’aliquota Iva inserita attengono a questioni fiscali il cui unico responsabile è l’intestatario della fattura. Inoltre va chiarita bene la differenza tra cessione (il medico veterinario in ambulatorio od in allevamento può consegnare) e dispensazione (la vendita al dettaglio che può fare solo il farmacista (abilitato e iscritto al proprio albo) in farmacia/parafarmacia o ingrosso con vendita diretta) del medicinale veterinario. La dispensazione è descritta nei commi 1 e 2 dell'art. 70 del 193/2006: "1. La vendita al dettaglio dei medicinali veterinari e' effettuata soltanto dal farmacista in farmacia e negli esercizi commerciali di cui all'articolo 5, comma 1, del decreto‐legge 4 luglio 2006, n. 223, convertito, con modificazioni, dalla legge 4 agosto 2006, n. 248, ancorchè dietro presentazione di ricetta medica, se prevista come obbligatoria. La vendita nei predetti esercizi commerciali e' esclusa per i medicinali richiamati dall'articolo 45 del testo unico di cui al decreto del Presidente della Repubblica 9 ottobre 1990, n. 309, e successive modificazioni. 2. In deroga al comma 1, e a condizione che la vendita avvenga sotto la responsabilità di persona abilitata all'esercizio della professione di farmacista, i titolari di autorizzazione al commercio all'ingrosso e i fabbricanti di premiscele per alimenti medicamentosi, possono essere autorizzati alla vendita diretta, rispettivamente di medicinali veterinari nelle varie tipologie e di premiscele per alimenti medicamentosi ai titolari degli impianti di cui all'articolo 65, le premiscele per alimenti medicamentosi possono essere vendute direttamente solo ai titolari di impianti di allevamento autorizzati alla fabbricazione di mangimi medicati ai sensi del decreto legislativo 3 marzo 1993, n. 90, e nelle quantità prescritta strettamente necessaria per il trattamento o la terapia. I titolari di autorizzazione al commercio all'ingrosso, alle stesse condizioni, possono essere altresì autorizzati alla vendita diretta di medicinali veterinari in confezioni destinate esclusivamente ad animali da compagnia, nonchè di medicinali veterinari senza obbligo di ricetta medico‐veterinaria."
La cessione è descritta nel comma 3 dell'art. 84 del 193/2006: "3. Il medico veterinario, nell'ambito della propria attività e qualora l'intervento professionale lo richieda, può consegnare all'allevatore o al proprietario degli animali le confezioni di medicinali veterinari della propria scorta e, nel caso di animali destinati alla produzione di alimenti, solo quelle da lui già utilizzate, allo scopo di iniziare la terapia in attesa che detto soggetto si procuri, dietro presentazione della ricetta redatta dal medico veterinario secondo le tipologie previste, le altre confezioni prescritte per il proseguimento della terapia medesima, fermi restando gli obblighi di registrazione di cui all'articolo 15 del decreto legislativo 16 marzo 2006, n. 158, e successive modificazioni. Il medico veterinario, in deroga a quanto stabilito dal comma 4 del presente articolo e dall'articolo 82, registra lo scarico delle confezioni da lui non utilizzate".


Domanda nr. 529 Inserita il 24/01/2018
Domanda:

Vorrei aprire la P.Iva per fare le visite a domicilio e vorrei sapere se per possedere la scorta dei farmaci è necessario che registri un domicilio in cui ho il contratto d'affitto.

Risposta:

Sulla base di quanto scritto nell'art 85 del Decreto legislativo 193/2006, il medico veterinario può richiedere l'autorizzazione alla detenzione di scorte al proprio servizio veterinario di competenza. Nella richiesta di autorizzazione il veterinario deve indicare i locali nei quali intende detenere i medicinali veterinari, indipendentemente dal titolo: proprietà, affitto, comodato d'uso o anche solo residenza/domicilio presso altrui abitazioni (ad es. genitori).
Resta inteso che tali locali dovranno essere sempre resi accessibili all'autorità di controllo.
Riportiamo qui di seguito il testo integrale dell'articolo.

Art. 85. - Modalita' di tenuta delle scorte per attivita' zooiatrica
1. Il medico veterinario che svolge la propria attivita' professionale indipendentemente dall'esistenza delle strutture di cui all'articolo 84, comma 1, puo' munirsi di scorte di medicinali veterinari, previa autorizzazione rilasciata dal servizio veterinario della ASL. Nella richiesta di autorizzazione deve essere indicata l'ubicazione dei locali ed il nominativo del medico veterinario responsabile della scorta. Gli adempimenti relativi al carico e scarico dei medicinali costituenti scorta sono assolti applicando quanto previsto all'articolo 84, comma 4.
2. I locali destinati alla detenzione della scorta ai sensi del comma 1 devono essere resi accessibili su richiesta delle autorita' di controllo.
3. Nel caso disciplinato al comma 1, si applica anche quanto previsto dall'articolo 84, comma 3.


Domanda nr. 527 Inserita il 28/10/2016
Domanda:

Se in una ricetta bianca veterinaria sono segnati farmaci richiedenti ricetta ripetibile e altri ricetta non ripetibile, è possibile spezzare la dispensazione  dando prima i farmaci ripetibili e secondariamente i farmaci non ripetibili, ritirando a questo punto la ricetta?

Risposta:

La legge prevede chiaramente che se si prescrivono medicinali per cui ci vuole la RNR il farmacista deve ritirare la ricetta. Poco importa se nella stessa ricetta sono prescritti medicinali da RR, integratori alimentari o altro. Tuttavia il medicoo veterinario prescrittore che non ha indicato nella ricetta il numero di medicinali da RR autorizza implicitamente il cliente ad acquistare un numero di confezioni fino a 5 di tali farmaci. Ma sempre nei termini di validità di una ricetta che é indubitabilmente non ripetibile, e che quindi é utilizzabile una sola volta entro 30 giorni da quelli di emissione.


Domanda nr. 526 Inserita il 10/10/2016
Domanda:

La normativa relativa agli stupefacenti prescrive che gli stessi non possano essere più utilizzati dopo il 28°giorno successivo al loro primo impiego. In quale illecito incorre chi non vi si attiene e quale azione correttiva può essere adottata? Si chiede di sapere come debbano essere gestiti i contenitori vuoti (completamente utilizzati) degli stupefacenti.

 

Risposta:

A premessa della risposta si sottolinea come il problema dei 28 giorni non riguarda solo gli stupefacenti.  In genere la validità dopo prima apertura dei preparati iniettabili è di 28 giorni ma potrebbe essere anche diversa ed in ogni caso è decisa dal produttore e non è un periodo fisso imposto dalla norma.  Per tutti vale che oltrepassato questo termine non possano essere utilizzati e debbano essere smaltiti. Le risposte alla prima domanda si trovano alle faq 273 e 222. Per la gestione dei contenitori vuoti si tratta di rifiuti assimilabili agli urbani (imballaggi in vetro) come da DPR 254/2003, art. 2, comma 1, lettera g), punto 3, e Allegato 1, punto 4 dello stesso DPR.


Domanda nr. 525 Inserita il 06/10/2016
Domanda:

Come devo gestire fiscalmente i campioni gratuiti dei farmaci che mi vengono dati dagli informatori scientifici. Quando li cedo al cliente li devo inserire in fattura? La ricevuta rilasciata dai rappresentanti devo conservarla nel registro dei farmaci?

Risposta:

L’articolo 87 del DLgs 193/06 regolamenta chiaramente la fattispecie sia per la documentazione in entrata che per le registrazioni. Non esiste il vincolo che i campioni GRATUITI debbano essere usati solo dal veterinario. NEL CASO TUTTAVIA FOSSERO ceduti al proprietario CIÒ DOVREBBE AVVENIRE gratuitamente ai sensi dell'art. 173 del TULLSS. Art. 173. È vietato il commercio, sotto qualsiasi forma, dei campioni medicinali. Il contravventore è punito con la sanzione amministrativa da lire 100.000 a lire 400.000


Domanda nr. 524 Inserita il 06/10/2016
Domanda:

Quale autorizzazione va rilasciata per la detenzione di scorte di solo farmaci anestetici: Medetomidina, antipamezolo, propofol, lidocaina, midazolam, metadone, fentanil, butorfanolo, presso il proprio domicilio per un veterinario che intenda esercitare l'attività di anestesista presso ambulatori di altri colleghi. In base alla normativa base, artt. 42e 43 del DPR 309/1990, quale sono le ultime modifiche apportate a tale norma, in particolare per agli anestetici appartenenti alla classe degli oppiacei . Vi sono delle norme legislative, circolari ministeriale, che regolano l'attività di detenzione trasporto, ed uso di farmaci anestetici veterinari da utilizzare presso strutture veterinaria non di proprietà?

Risposta:

A premessa della risposta si rileva come l’Asl non debba entrare nel merito dei medicinali detenuti in scorta. Se sussistono le condizioni per l’autorizzazione questa va rilasciata; successivamente si procederà con la farmacosorveglianza. Il Medico veterinario con autorizzazione alla scorta zooiatrica non potrà detenere scorte di medicinali ad uso ospedaliero (tra quelli citati vi é solo il midazolam). La detenzione dei medicinali stupefacenti é dunque sicuramente possibile. Per il trasporto le cose si complicano: - il trasporto dei medicinali stupefacenti inclusi nell'Allegato IIIBIS (tra quelli citati: fentanil e metadone) é senz'altro possibile se i medicinali vengono acquisiti con tali le modalità di cui all’art. 43 del DM 309/90 comma 1.(autoprescrizione con ricetta per stupefacenti); - se i medicinali non vengono acquisiti con le modalità IIIBIS ma con quelle ordinarie (richiesta in triplice copia indipendentemente che siano anche IIIBIS come metadone e fentanil, o non lo siano come il butorfanolo) la legge non prevede specificatamente la possibilità di trasporto anche se esso viene generalmente tollerato purché sia accompagnato dalla documentazione che permetta di attestare la liceità del possesso. Si precisa come la normativa trovi applicazione disarmonica in merito alla possibilità per il Medico veterinario zooiatra, di detenere farmaci stupefacenti ad uso umano a secondo del prevalere dell’interpretazione dell’applicazione, per la fattispecie, del DLgs 193/06 o del DM 309/90.


Domanda nr. 523 Inserita il 23/09/2016
Domanda:

E’ lecito prescrivere l'oppiaceo butorfanolo a chi non ha scorta, ma possiede cavallo/ i con coliche ricorrenti. Il proprietario lo può detenere nell’eventualità gli serva?

Risposta:

Il butorfanolo può essere prescritto ad equidi NDPA con ricetta NR in copia semplice.


Domanda nr. 522 Inserita il 23/09/2016
Domanda:

Il vaccino per la WND può essere prescritto al proprietario di un equide o lo può detenere solo il medico veterinario? Quali sono gli adempimenti relativi.

Risposta:

Il vaccino WND può essere prescritto al proprietario di un equide che quindi lo può detenere, ma deve essere somministrato dal medico veterinario o sotto la sua diretta responsabilità. La vaccinazione deve essere registrata nel Cap VI del passaporto dal veterinario prescrittore o dal servizio veterinario competente. Il veterinario prescrittore, ai sensi della nota ministeriale 12458/07, dovrebbe comunicare entro 3 giorni all’azienda sanitaria competente, l’avvenuta vaccinazione compilando il Mod. 12. La suddetta nota attribuirebbe all’art. 65 del RPV (DPR 320/54) l’obbligo di consegna del mod. 12 entro 3 giorni, obbligo che l’articolo del RPV non contempla. Si rammenta come le note ministeriali non abbiano valore di legge e non possano esprimere nuovi obblighi di legge o consentire di derogarvi. Il problema del sanzionatorio in merito ai tempi di consegna dei mod 12 da parte dei L.P. è sempre stato un problema proprio per la genericità dell’art. 65.


Domanda nr. 521 Inserita il 19/09/2016
Domanda:

Vorrei sapere se c'è un limite quantitativo nel numero di confezioni di farmaci prescrivibili da parte del medico veterinario su una ricetta bianca non ripetibile; e se c'è un limite, è lo stesso nel caso di fattura e scontrino fiscale.

Risposta:

Non è previsto alcun limite prescrittivo, se non il rispetto di quanto previsto all'art. 76 comma 2 del D.Lgs. 193/2006, che recita: “2. I medici veterinari nel prescrivere i medicinali veterinari, devono limitarne la quantità al minimo necessario per il trattamento o la terapia.”


Domanda nr. 520 Inserita il 22/08/2016
Domanda:

In merito alla somministrazione di farmaco/vaccino a conigli in struttura veterinaria, il coniglio che il proprietario dichiara da compagnia su che base viene distinto da un coniglio destinato al consumo? Esiste una distinzione ufficiale di conigli da compagnia e conigli detenuti e destinati al consumo domestico? I farmaci/vaccini somministrati ai conigli in ambulatorio vanno comunque registrati sul registro* c/s dei trattamenti fatti su animali DPA o basta la dichiarazione del proprietario per considerarlo 'da compagnia' (*il famoso registro che deve obbligatoriamente essere tenuto anche in bianco')?

Risposta:

Pur esistendo razze allevate per essere detenute da compagnia, non esistendo l’anagrafe cunicola, e mancando definizioni precise negli articoli del DLgs 193/06 che lo menzionano in modo generico, la distinzione viene fatta sulla base della dichiarazione del proprietario. Nel caso di coniglio nonDPA i trattamenti non devono essere registrati. A titolo di curiosità si rileva come in Italia, secondo l'ANCI, che cura per conto del Ministero il Libro Genealogico vi sono 43 razze riconosciute, e quasi 40 non riconosciute ufficialmente. Il fatto stesso di portare un coniglio in un ambulatorio, per il costo economico dell’operazione, dovrebbe sottintendere una dichiarazione di nonDPA. Tuttavia il medico veterinario a maggior tutela della salute pubblica può ricorrere alla stesura di un consenso informato che attesti di aver informato il proprio cliente che l’animale è considerato da compagnia, ossia NDPA, meglio se identificandolo, sempre col consenso esplicito del proprietario, mediante tatuaggio nella parte interna del padiglione auricolare o applicazione di microchip.


Domanda nr. 520 Inserita il 13/09/2016
Domanda:

Sono una veterinaria libera professionista senza autorizzazione alla scorta. Per acquistare vaccini trivalenti da eseguire ai miei gatti come devo compilare la ricetta da presentare in farmacia? Serve la ricetta in triplice copia o solo non ripetibile su carta intestata?

Risposta:

É sufficiente un'autoprescrizione col modello previsto dall'AIC del vaccino che si intende utilizzare. La RNRTC non è necessaria per i vaccini per gatti. Lo è solo per i vaccini dei DPA. L'art. 76 del DLgs 193/06 indica tutte queste fattispecie


Domanda nr. 519 Inserita il 22/08/2016
Domanda:

Ricetto Humulin ® I a gatti/cani avendo una risposta migliore rispetto al Caninsulin®. A volte dopo avere provato il Caninsulin® passo ad Humulin I®, a volte subito. Per la prima volta un farmacista ha chiesto alla proprietaria che il medico veterinario indicasse che il farmaco viene usato in deroga. E' una richiesta corretta? Se si dove e come lo indico?

 

Risposta:

L'uso in deroga con un medicinale uso umano può essere fatto sono per valide ragioni. Visto che il tipo di ricetta in questo caso non cambia tra un uso proprio e uso in deroga in quanto vanno prescritti con ricetta NR in entrambi i casi, sarebbe opportuno che indicasse nella ricetta che si tratta di una prescrizione in deroga (scrivendo per esempio: Prescrizione in deroga ai sensi dell'art. 10, D.lvo 193/2006) così da togliere ogni dubbio al farmacista e per confermarne l'intenzione della prescrizione in tali termini. Non è un obbligo di legge indicarlo, né il farmacista lo può pretendere dato che può entrare nel merito della prescrizione esclusivamente per aspetti formali. Si fa presente che il minor costo del medicinale uso umano non rientra tra le possibilità di giustificare l'uso in deroga e che la ricetta in deroga verrà conservata dal farmacista per 5 anni. Si rammenta ancora che il mancato o minor effetto atteso del medicinale veterinario, dovesse essere questa la ragione dell'uso in deroga, deve in ogni caso essere segnalato con l'apposita scheda di farmacovigilanza. A titolo di informazione si sottolinea come la bozza di nuovo regolamento sui farmaci veterinari in discussione in UE prevede che per il futuro invece, tale dichiarazione sia obbligatoria. Considerazioni del GdL FNOVI in merito alla Prescrizioni veterinarie (art. 110), alla firma digitale, alla scorta negli allevamenti, alle tutele ambientali poste con la prescrizione, negli emendamenti del Parlamento UE in tema di farmaco veterinario


Domanda nr. 518 Inserita il 07/07/2016
Domanda:

E' possibile, in caso di mancato reperimento in Romania, per un medico  veterinario fare una prescrizione per un vaccino per bovini da fatturare da parte del farmacista autorizzato alla vendita diretta, alla P.I. corrispondente all'allevamento in Romania?

Risposta:

Per il farmacista non ci sono problemi. Spetterà all’allevatore rumeno assicurarsi sia di poter accedere alla cascata fino all’utilizzo di un farmaco registrato nella UE sia che il governo rumeno ne abbia concessa l’importazione. La ricetta dovrà essere compilata con le modalità italiane (come da nota del Ministero della Salute) e i dati rumeni che consentano di identificare l’azienda.


Domanda nr. 517 Inserita il 04/07/2016
Domanda:

Lo sconfezionamento di un farmaco industriale, per allestire un galenico magistrale, in quale caso può essere richiesto dal medico veterinario?

Risposta:

Quando ricorre la casistica che permette l'uso in deroga (problematiche di dosaggio,ipersensibilità ad uno specifico eccipiente o forma farmaceutica più o meno adatta) e a patto che la sostanza non sia disponibile in commercio come materia prima, ovvero dai distributori intermedi o diretti di materie prime.


Domanda nr. 516 Inserita il 04/07/2016
Domanda:

In caso di acquisto di midazolam per scorta in un ambulatorio come si procede per carico e scarico? Per il carico è sufficiente il documento di acquisto o va riportato su un registro? Lo scarico va fatto o no? Se si, sul registro delle scorte per impianti di cura degli animali non DPA? E andrebbe fatto fiala per fiala sul singolo proprietario (come nel registro Stupefacenti)? In merito a quanto sopra, quali sono i riferimenti normativi?

Risposta:

Il midazolam è un medicinale per uso umano ospedaliero. Trattandosi di uno stupefacente in sez. D del DM 309/90 non va registrato nel registro stupefacenti, ma tenuto per 3 anni il documento d'acquisto che vale da registrazione di carico e scarico. Il carico verrà dunque assolto mediante la conservazione per 3 anni della documentazione d'acquisto mentre lo scarico non sarà mai necessario. Il riferimento normativo è l'art. 84 del d. Lgs. 193/2006. Si precisa che essendo un farmaco ad uso umano, pur non essendo la scorta assoggettata all’obbligo di motivazione per la detenzione, è raccomandabile saper motivare ad un controllo, le ragioni dell’utilizzo del midazolam piuttosto che di prodotti registrati per la stessa specie e patologia/motivazione.


Domanda nr. 515 Inserita il 04/07/2016
Domanda:

Un grossista autorizzato al commercio all'ingrosso ai sensi dell'articolo 66 del D.Lgs. 193/2006 può vendere farmaci (dietro presentazione di ricetta) ad un allevatore in possesso del codice stalla ma privo di Partita IVA? Qualora non fosse possibile a che sanzioni andrebbero incontro il farmacista che ha erogato il farmaco ed il grossista?

 

Risposta:

Il titolare dell'autorizzazione all'ingrosso ex art. 66 del D.lgs. 193/06 può fornire i medicinali veterinari a farmacie/parafarmacie, ad altri grossisti autorizzati e agli esercizi commerciali di cui all’art. 90 (ovvero ai cd pet-shop), previo rilascio di regolare fattura di vendita (art. 68 del D.lgs. 193/06). Questo vale per tutti i tipi di farmaci, con e senza obbligo di ricetta, visto che si tratta di una transazione all'ingrosso e quindi in assenza di prescrizione medico-veterinaria. Fanno eccezione i pet-shop che possono rifornirsi esclusivamente di alcune tipologie di farmaci indicati all'art. 90 del D.lgs. 193/06 (antiparassitari per uso esterno, farmaci per i pesci da acquario, per furetti, ecc.) e la parafarmacie che non possono rifornirsi di stupefacenti. Se il titolare dell'autorizzazione all'ingrosso possiede anche l'autorizzazione alla vendita diretta (ex art. 70 D.lgs. 193/06), allora può vendere i farmaci anche agli utilizzatori professionali (medici veterinari, allevatori, ecc.) con fattura; lo stesso soggetto può inoltre vendere all'utilizzatore finale non professionale con scontrino (vendita al dettaglio), i medicinali con AIC senza obbligo di prescrizione di cui all'art. 90 (cd medicinali di libera vendita) e quelli registrati esclusivamente per gli animali da compagnia (che siano SOP, RNR o RR). Se il farmaco è registrato ANCHE PER DPA NON possono essere venduti al dettaglio presso il grossista ma bisogna andare in farmacia. Pertanto se il grossista è autorizzato esclusivamente alla vendita all'ingrosso non può vendere all'allevatore, indipendentemente dal tipo di farmaco in questione e la sanzione da applicare è quella di cui all'art.108, comma 6 (mancanza di autorizzazione art.70). Se invece il grossista è autorizzato anche alla vendita diretta, la vendita all'allevatore è consentita purché dietro presentazione di regolare fattura di vendita. Per tutto ciò che riguarda gli aspetti fiscali, si consiglia di rivolgersi ad un consulente fiscale in quanto la materia non è competenza di questo gruppo.


Domanda nr. 514 Inserita il 27/06/2016
Domanda:

Nella richiesta in tre copie per l'approvvigionamento di stupefacenti del medico veterinario (art.42 DpR 309/90) possono essere indicate specialità diverse (es. 3 Dolorex® e 3 Ketavet®) ? L'articolo non dice nulla in merito e il dubbio nasce dalla successiva tenuta dei registri negli ambulatori; come si fa il carico e scarico di ogni specialità se si ha una sola richiesta?

Risposta:

Il carico nei registri non prevede l'indicazione della richiesta, tuttavia trattandosi di registro di carico e scarico evidentemente deve essere indicato anche il carico. Esso va annotato nella relativa colonna facendo riferimento al numero della richiesta. E' comunque possibile inserire nella stessa richiesta più di un medicinale in quanto trattasi di documento commerciale che non prevede limitazioni (come invece succede per la prescrizione di medicinali stupefacenti a terzi). La richiesta deve essere conservata insieme al registro per lo stesso tempo di quest'ultimo ed è a essa che si farà riferimento nel controllo sulla correttezza dei quantitativi di medicinali caricati per ognuna delle preparazioni richieste (cfr. per quanto attuale la circolare del Ministero della Salute 3 maggio 2001).


Domanda nr. 513 Inserita il 27/06/2016
Domanda:

Non esistendo in commercio una formulazione a base di Omeprazolo/vitC/Sel. autorizzata per il trattamento di equidi non d.p.a. è possibile prescrivere tale preparazione galenica?

 

Risposta:

In risposta al quesito si osserva come l’Omeprazolo in pasta per equidi Ndpa sia disponibile in commercio con il nome di Gastrogard® . Per la vitamina C, anch'essa disponibile sia in forma liquida che polvere, bisogna conoscerne la concentrazione desiderata dal medico prescrittore e la finalità d'uso per poter fornire la risposta corretta, in quanto a seconda della stessa, l'acido ascorbico è da considerarsi semplice integratore piuttosto che farmaco. Una ratio deve sempre sostenere il ricorso al galenico magistrale piuttosto che al farmaco industriale: la stessa concentrazione di Omeprazolo ad esempio, maggiore o minore di quella disponibile in commercio, giustificata dalle esigenze del singolo equide va esplicitata. Diversamente il quesito potrebbe essere frainteso quale tentativo di ottenere una legittimazione ad una scelta dettata, in realtà, solo da un problema di mercato.  Per quanto riguarda inoltre la preparazione richiesta, si osserva che la pasta allestita in laboratorio non garantisce al 100%, in questo caso essendo dei pellets, l'uniformità di dosaggio del principio attivo. Per questo motivo invece esiste una formulazione in sciroppo gastroresistente in forma galenica. Inoltre utilizzare l'acido ascorbico all'interno della preparazione non sembra avere un grande significato dato che la Vitamina C andrebbe ossidata in parte risultando poco attiva.

 


Domanda nr. 512 Inserita il 27/06/2016
Domanda:

Il prodotto Apoquel® prevede la possibilità di apposizione di una etichetta in sostituzione della scrittura per R/. Si chiede se sia ammissibile la ricetta compilata con tale modalità e se per S/  sia sufficiente l'indicazione S.I.

Risposta:

La ricetta è una certificazione che deve avere caratteristiche di certezza di quanto inserito. L'apposizione di una etichetta nel modo ipotizzato non consente tale certezza essendo l'etichetta sostituibile con un'altra. Si suggerisce di controfirmare l'etichetta a mo' di sigillo in modo da impedirne la sostituzione. Per il resto non si ravvisano errori. 


Domanda nr. 511 Inserita il 24/06/2016
Domanda:

In merito alla vendita di confezioni di vaccini multi-dose per cani e gatti, si chiede: 1) quesito : è possibile scorporare da una confezione di 20 pezzi (o più ) una sola dose di vaccino ? se è si, è necessario che sui singoli flaconcini ci siano gli estremi di rintracciabilità (lotto e etc) ? 2) quesito : che tipo di ricetta veterinaria deve esibire il cliente al farmacista ? non ripetibile ? e poi deve il farmacista tenere copia ? e se è si, per quanto tempo deve conservarla ? 6 mesi?

Risposta:

In merito si veda anche la faq 336, No, non é possibile. Sanzione al farmacista ex art. 108 comma 9. Avendo risposto no alla prima domanda la seconda non è da intendersi riferita alla casistica precedente, vietata, ma alla fornitura regolare di vaccino; la ricetta è non ripetibile da conservare 6 mesi


Domanda nr. 510 Inserita il 24/06/2016
Domanda:

Vorrei sapere se il registro di carico/scarico dei farmaci per Ambulatori Veterinari di animali d'affezione deve essere obbligatoriamente vidimato dall'ULSS o se può anche essere telematico.

Risposta:

Il registro di carico/scarico dei medicinali non stupefacenti, per Ambulatori Veterinari di animali d'affezione, deve essere in ogni modo vidimato dal Servizio veterinario competente per territorio. Nel caso di registro telematico, al momento attuale ne è prevista comunque la stampa su fogli pre-vidimati e numerati da parte del medesimo servizio. La stampa deve avvenire ogni volta che viene richiesto dall'organo di controllo Si chiarisce tuttavia che non vi è l’obbligo sul registro di registrare il carico per il quale fanno fede i documenti di acquisto dei medicinali (che vanno conservati per 3 anni) e che lo scarico deve avvenire solo in caso di utilizzo su animali DPA.


Domanda nr. 509 Inserita il 06/06/2016
Domanda:

Quali sono le norme per fare una scorta per Ospedale Veterinario di VOLUVEN® (infusione cristalloidi) ed OMEPRAZOLO EV che sono entrambi ospedalieri? Quali gli obblighi di registrazione rispetto ai normali farmaci?

Risposta:

I medicinali citati possono essere approvvigionati. Possono però essere utilizzati solo nel rispetto delle regole a cascata sull'uso in deroga, nonché di quelle che disciplinano l'uso delle scorte di medicinali per uso umano (divieto di somministrazione a DPA). Non sono previsti, in questo caso, particolari oneri di registrazione.


Domanda nr. 508 Inserita il 06/06/2016
Domanda:

Nel 2012, ad un equide nonDPA viene prescritto Fenadyne® e Repen® . Il medico veterinario compila una RNRTC e segna la casella “non inviare alla ASL”. Il farmacista non invia. Nel 2016 il servizio farmaceutico della ASL nel fare un controllo presso la farmacia, ipotizzando una irregolarità invia la ricetta al OMV. Si chiede di sapere se sia regolare l’invio da parte del servizio farmaceutico della ASL al solo OMV e non anche al servizio veterinario della ASL e se sia rilevabile una infrazione alla normativa sul farmaco veterinario.

Risposta:

Per quanto attiene alla spedizione della RNRTC la nota del Ministero della Salute 12994 del 27/6/2013 nel richiamare il dettame normativo dell’art. 76, che prevede che la RNRTC sia da spedire nei casi di cui ai commi 3 e 5 dell’articolo 76 ossia per la prescrizione di medicinali contenenti le sostanze di cui al comma 3 prescritti per animali DPA e per la prescrizione di medicinali veterinari destinati ad animali non-DPA quando le categorie di medicinali di cui al comma 3 sono presentate in confezioni autorizzate anche o esclusivamente per animali destinati alla produzione di alimenti per l'uomo, chiarisce come questo dettame si applichi anche per il rifornimento degli impianti di cura. Fenadyne e Repen contengono le sostanze di cui al comma 3. La ricetta andava dunque spedita. La medesima nota del Ministero indica tuttavia come non esistano sanzioni a carico del farmacista per il mancato invio così come non ne esistono per l’errata compilazione del Medico veterinario.  Si veda per maggiori dettagli anche la Faq 423 Il Servizio farmaceutico doveva inviare anche alla ASL in quanto servizio competente per territorio ad effettuare la farmacosorveglianza e doveva, eventualmente inviare anche all’OMV e all'Ordine dei farmacisti per gli eventuali provvedimenti di competenza


Domanda nr. 507 Inserita il 30/05/2016
Domanda:

Vorrei sapere le modalità di acquisizione di farmaci umani ad uso ospedaliero (es mezzi di contrasto, analgesici oppioidi). So che la richiesta deve essere effettuata con ricetta in triplice copia ma tutte le farmacie sono autorizzate a distribuirli?

Risposta:

Il mezzo di contrasto è dotato di AIC come farmaco e dunque rientra nella definizione di medicinale ad uso umano e pertanto (dato che non ci sono mezzi di contrasto registrati per so veterinario) lo si può richiedere in deroga per scorta dell'ambulatorio con RNRT e utilizzare esclusivamente in ambulatorio. Per quanto riguarda l'analgesico oppiaceo è in dubbio la possibilità di potersene rifornire dato che esistono  oppiacei analgesici veterinari registrati ad effetto analogo. Se le ragioni dell’acquisto del farmaco umano ci fossero e fossero sostenibili, allora la risposta sarebbe affermativa e con le stesse modalità del punto precedente. Per quanto riguarda le farmacie autorizzate la materia non è di competenza di questo GdL.


Domanda nr. 506 Inserita il 19/05/2016
Domanda:

Il mio quesito riguarda la regolamentazione ed il controllo dei farmaci ad accumulo, intendo quelli per la gestione di pulci, zecche, filariosi. Dopo aver chiesto alla MSD se potevo utilizzare Bravecto® in cani che assumono Interceptor® , la risposta è stata che non hanno lavori a riguardo. Mi chiedo dunque quanto controllo e buon senso abbiamo sull'utilizzo di questi farmaci nei pets.

Risposta:

Nei rispettivi PSC dei due prodotti indicati è scritto che non sono note incompatibilità con altri medicinali veterinari. In uno di essi si riferisce di uno studio di incompatibilità con antinfiammatori non steroidei concludendo che non ci sono incompatibilità. Gli studi di compatibilità per far parte di un AIC, richiedono protocolli, approvazione dal Ministero, conduzione dello studio in GCPV (buone pratiche cliniche veterinarie), presentazione dello studio alle Autorità ed approvazione. E questo per ogni singolo studio.
E’ evidente che l'industria non può studiare la compatibilità con tutti i medicinali che il veterinario associa. Tuttavia il controllo è previsto dalla legge attraverso un capillare e diligente sistema di segnalazione al Servizio di farmacovigilanza. Pertanto laddove non si avesse notizia di incompatibilità tra due medicinali ciò sarebbe probabilmente ascrivibile o ad una compatibilità di fatto o ad una omissione nell'obbligo di segnalazione


Domanda nr. 505 Inserita il 16/05/2016
Domanda:

Vorrei conoscere la normativa sulla prescrizione della darbopoietina.

Risposta:

La darbepoietina Alfa (nome commerciale Aranesp® ) è una eritropoietina ricombinante per la cura dell'anemia associata ad insufficienza renale cronica. Inoltre essendo un principio attivo (ormone eritropoietina simile) presente esclusivamente in farmaci ad uso umano e prescrivibile solo da medici specialisti (prescrizione limitativa), la prescrizione veterinaria non potrà che essere che una prescrizione per scorta ambulatorio con RNRTC, il prodotto potrà essere acquistato solo presso le farmacie e dovrà essere somministrato solo all'interno della struttura sotto la responsabilità del Direttore sanitario della struttura con divieto di cessione e di prescrizione al cliente (art.84, comma 6, D.lvo 193/2006) nel rispetto delle regole a cascata sull'uso in deroga.