Se non contiene principi attivi, anche di origine vegetale, in percentuali tali da essere farmaco, il prodotto può rientrare o nella categoria di dispositivo medico o cosmetico.
Per poterlo definire cosmetico, le sue caratteristiche devono ricadere nella definizione di cosmetico.
Per cosmetico si intende per definizione ogni sostanza o preparazione diversa dal medicinale da applicarsi sulla superficie esterna del corpo - in questo caso animale - annessi cutanei, epidermide, genitali esterni, sui denti, sulla mucosa integra, allo scopo esclusivo o prevalente di pulirli, profumarli, modificarne l aspetto, gli odori corporei, proteggerli, mantenerli in buono stato.
La natura del cosmetico è determinata dagli elementi formali di presentazione del prodotto: se fosse una polvere per il corno da somministrare per os, a base di ingredienti erboristici, sarebbe un integratore o un alimento speciale.
Il confine tra farmaco e cosmetico è dettato dallo scopo perseguito dal prodotto applicato e non dalle condizioni dell' organo trattato. I cosmetici, per il Decreto l.vo 126 del 1997 e Decreto legislativo 87 del 2005 di recepimento della normativa CE del 2003, non devono arrecare danni alla salute nelle normali e ragionevolmente prevedibili condizioni d'uso.