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FNOVI e FOFI, in assenza di specifiche previsioni normative per il preparato magistrale galenico - che deve essere allestito dal farmacista in farmacia (art. 122, RD 1265/34) per il trattamento degli animali NDPA - hanno congiuntamente richiesto alla DGSAF di valutare la possibilità di ricorrere a nuove modalità operative, ed in particolare: