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Il comma 1, lettera f), riguarda alcune ipotesi relative alle misure compensative, richieste nel caso in cui la formazione svolta in un altro Stato membro UE preveda materie diverse da quelle previste in Italia per la professione in questione.
In questi casi, è rimessa all’autorità competente (e non all’interessato) la scelta tra prova attitudinale e tirocinio di adattamento, prevedendo comunque l’obbligo di sottoporre l’interessato a una successiva verifica finale.