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La FNOVI ricorda, inoltre che, come previsto dall’art. 48 del Codice Deontologico, la prescrizione è una diretta, specifica, esclusiva e non delegabile competenza professionale e deve far seguito a una diagnosi circonstanziata o a un fondato sospetto diagnostico e non è scindibile da una conoscenza e valutazione del paziente.
Il medico veterinario deciderà pertanto autonomamente, in relazione ai rapporti che intrattiene con i propri clienti, come comportarsi.