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L’emendamento (41.018) introduce l’articolo 41-bis che introduce dei limiti per le comunicazioni pubblicitarie, solo informative, delle strutture sanitarie, reintroducendo il controllo preventivo da parte dell’Ordine oltre alla necessità per le strutture di dotarsi di un Direttore sanitario unico iscritto all’Ordine territorialmente competente dove opera la struttura sanitaria, Direttore sanitario che sarà responsabile in caso di comunicazioni non conformi.