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Quando la violazione accertata riguarda il trasporto intracomunitario o verso Paesi terzi di animali, competente a ricevere il rapporto ex art. 17 della legge n. 689/1981 è l’ufficio UVAC, mentre per l’accertamento di tutte le altre violazioni in materia di trasporto di animali sono competenti a ricevere il citato rapporto le Regioni o le Province autonome.