31/05/2016
Per i farmaci omeopatici l’emendamento proposto dal Parlamento crea confusione e entra in contraddizione con gli emendamenti di cui all’art. 116. Il TS viene riferito ai farmaci omeopatici “veterinari” per i quali “È previsto un tempo di attesa di zero giorni…. se ….contenenti unicamente le sostanze attive elencate nella tabella 1 del regolamento (UE) n. 37/2010 nella categoria contraddistinta dalla dicitura "Limite massimo di residuo (LMR) non richiesto”. La Federazione chiede l’eliminazione qui, come altrove, della dicitura “veterinari”.