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registro farmaci - veterinario aziendale

Nulla osta ai sensi dell’art. 81 del DLgs 193/06 a che in queste condizioni il medico veterinario possa essere responsabile dei trattamenti e della scorta.
Come in tutte le aziende sarà necessario chiarire chi sia il responsabile dei trattamenti farmacologici e della scorta:  il soccidante o il soccidario.