I farmaci di cui al DLgs 158/06 sono ad uso esclusivo del veterinario ai sensi del DM 28/7/2009, ma non a sua detenzione esclusiva nelle fattispecie in cui il loro uso è consentito dalla legge.
Ne consegue che la rimanenza andrà registrata sullo specifico registro ai sensi dell’art. 4 del DLgs 158/06 e il suo utilizzo necessiterà della presenza del veterinario.
Infatti, a seconda della sostanza contenuta nel medicinale, la somministrazione, dovrà essere eseguita dallo stesso veterinario, od avvenire sotto la sua diretta responsabilità.