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Terapia del dolore

La risposta è contenuta nella classificazione operata dalla tabella II di cui all'art. 14 del DPR 309/1990. 
I medicinali inclusi nella sez. A devono essere prescritti sempre con ricetta ministeriale per stupefacenti, mentre quelli compresi nella sez. D con ricetta non ripetibile in copia unica su carta  semplice intestata. Naturalmente non saranno mai prescrivibili le confezioni ad uso ospedaliero.