Il comma 1 dell’art. 15 del Dlgs 158 non lascia spazio a dubbi in quanto, diversamente da altre fattispecie , il legislatore non indica un tempo entro il quale effettuare la registrazione. 15. Registrazioni da effettuare a cura dei veterinari. 1. Il veterinario che cura gli animali annota, su un registro tenuto nell'azienda diverso da quello di cui all'articolo 4, comma 3, la data, la natura dei trattamenti terapeutici prescritti o eseguiti, l'identificazione degli animali trattati ed i tempi di sospensione corrispondenti.