La Fnovi vince ancora: effetti del Tar Abruzzo sulla consulenza aziendale
La Fnovi vince ancora: effetti del Tar Abruzzo sulla consulenza aziendale

Dai ricorsi disgiunti di medici veterinari e agronomi e agrotecnici al TAR Abruzzo si sono ottenute due sentenze con i seguenti effetti: l’iscritto in un Albo professionale, da ora in poi, può svolgere direttamente e senza necessità di alcun altro accreditamento e/o percorso formativo le attività di Consulenza Aziendale, a valere sulla Misura 114 del PSR e da ora in poi potrà operare liberamente, fornendo la propria opera - com’è giusto che sia - a più Organismi di Consulenza.
Si tratta di una vera e propria novità che ci auguriamo avrà effetti positivi anche per i bandi di altre Regioni. L’accoglimento di questi due motivi di ricorso rappresenta altrettanti elementi positivi che confermano la precedente giurisprudenza in materia di PSR che può così tradursi: “L’iscrizione nell’Albo è il passaporto per la Consulenza Aziendale. Nulla di più e di diverso può essere richiesto ad un libero professionista.”
Dai ricorsi disgiunti di medici veterinari e agronomi e agrotecnici al TAR Abruzzo si sono ottenute due sentenze con i seguenti effetti:
1. La Regione aveva stabilito una specie di equiparazione “di fatto” fra soggetti iscritti negli Albi professionali ed i non iscritti, richiedendo ad entrambi un anno di dimostrata esperienza professionale: questa previsione è stata ritenuta illegittima e quindi annullata nella considerazione che appare: “…irragionevole imporre al professionista che sia iscritto all’Albo un’ulteriore esperienza lavorativa di almeno un anno nell’ambito della consulenza aziendale, esperienza per quanto detto assorbita, per quanto attiene agli iscritti, dal tirocinio obbligatorio.”
Infatti, proseguono i Giudici amministrativi, l’iscrizione in un Albo professionale ricomprende in sé tutti i requisiti necessari per operare nel settore della Consulenza aziendale poiché: “…detta iscrizione integra già in re ipsa quel vaglio di professionalità perseguito dal legislatore comunitario e regionale, sicchè non v’è necessità di richiedere alcuna esperienza ulteriore né il possesso di uno specifico percorso formativo.”
2. Il risultato dell’accoglimento di questo motivo di ricorso è che l’iscritto in un Albo professionale, da ora in poi, può svolgere direttamente e senza necessità di alcun altro accreditamento e/o percorso formativo le attività di Consulenza Aziendale, a valere sulla Misura 114 del PSR. Sotto questo profilo, peraltro, il TAR Abruzzo ha seguito l’orientamento a cui si sono ispirati tutti gli altri TAR sinora compulsati.
3. Analogamente il TAR ha annullato la delibera regionale nella parte in cui imponeva ad un libero professionista di operare per un solo Organismo di Consulenza; una simile previsione è: “…stata indebitamente introdotta dall’avviso regionale, in violazione del principio di libera prestazione dei servizi da parte dei liberi professionisti, accolto anche a livello comunitario.” con l’effetto che da ora in poi un libero professionista potrà operare liberamente, fornendo la propria opera - com’è giusto che sia- a più Organismi di Consulenza.
Si tratta di una vera e propria novità - prima d’ora mai riscontrata - che ci auguriamo avrà effetti positivi anche per i bandi di altre Regioni.
4. L’accoglimento di questi due motivi di ricorso rappresenta altrettanti elementi positivi, che confermano la precedente, ampia giurisprudenza in materia di PSR (giurisprudenza, va detto, generata interamente dai ricorsi presentati dalle nostre categorie professionali) che può così tradursi: “L’iscrizione nell’Albo è il passaporto per la Consulenza Aziendale. Nulla di più e di diverso può essere richiesto ad un libero professionista.”