Le misure sanitarie integrative adottate dal Ministero della Salute

Influenza Aviaria a bassa patogenicità
28/04/2010
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La limitazione delle movimentazioni di animali vivi si è dimostrata la misura più efficace per il controllo della diffusione del virus e per limitare le perdite di natura economica e i danni alla produzione e quindi il Dipartimento per la sanità pubblica veterinaria, la nutrizione e la sicurezza degli alimenti - Direzione Generale Sanità Animale e del Farmaco Veterinario ha comunicato le misure urgenti da applicare sul territorio nazionale, resesi necessarie sulla base delle risultanze dell’Unità di Crisi per l’influenza aviaria del 23 aprile u.s.

Nella nota trasmessa si legge “la recente attività di monitoraggio ha permesso di individuare la circolazione in fase attiva di un virus influenzale filogeneticamente correlato ai virus responsabili delle due epidemie LPAI H7N3 che già nel 2007 e nel 2009 hanno coinvolto principalmente il settore rurale e marginalmente quello industriale per i molteplici collegamenti esistenti tra gli stessi”.

In particolare:
1. è disposto il divieto di fiere, mostre e mercati sul territorio delle Regioni Emilia Romagna, Lombardia, Piemonte e Veneto fino al 29 Aprile p.v.
2. le Regioni di cui al punto 1 assicurano il completo espletamento delle attività di monitoraggio su tutte le aziende di svezzamento presenti sul proprio territorio. Tali aziende devono essere sottoposte a controllo sierologico e virologico secondo le modalità di cui al punto 1 lettera a e b della precedente nota n. 7358-P del 21/04/2010
3. successivamente alla data del 29 Aprile le aziende avicole da svezzamento con esito negativo dei controlli effettuati secondo le modalità di cui al punto 2 sono abilitate a movimentare i propri animali.
 

Fonte: 
Ufficio stampa Fnovi
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