Segnalazione all’Autorità Garante della Concorrenza e del Mercato- medici veterinari e dottori agronomi e forestali insieme nella difesa delle reciproche e peculiari professionalità

Veterinari all’Antitrust contro i CAA
24/04/2007
.

All’Antitrust è stato richiesto di pronunciarsi in ordine alla esistenza di incompatibilità in relazione alla possibilità di prestare servizi di consulenza alle aziende agricole da parte dei Centri di Assistenza Agricola (CAA): si chiede di conoscere se il cumulo dei servizi di assistenza burocratica e di consulenza genera situazioni di conflitto di interesse ed integra la fattispecie di abuso di posizione dominante.

Lo scorso dicembre, a mezzo di un comunicato a firma congiunta, i Consigli Nazionali degli Agrotecnici e degli Agronomi e Dottori Forestali e la Federazione Nazionale degli Ordini dei Veterinari informavano di aver dato vita ad un Comitato di Coordinamento denominato “Fondazione per il servizi di consulenza aziendale”, costituito in forma paritetica e con il compito di promuovere comuni e incisive iniziative per la difesa e la valorizzazione del ruolo e delle funzioni degli iscritti nei rispettivi Albi professionali.
Tra le prime iniziative intraprese congiuntamente, si informa di una segnalazione diretta all’Autorità Garante della Concorrenza e del Mercato con la quale si è voluto denunciare come alcune delle attività rese dai Centri di Assistenza Agricola (CAA) siano foriere di effetti distorsivi della libera concorrenza, concretizzandosi in un regime di monopolio o, quanto meno, in un abuso di posizione dominante.
All’Antitrust è stato richiesto di pronunciarsi in ordine alla esistenza di incompatibilità in relazione alla possibilità di prestare servizi di consulenza alle aziende agricole da parte dei CAA, tenuto conto che il cumulo dei servizi di assistenza burocratica e di consulenza genera situazioni di conflitto di interesse ed integra la fattispecie di abuso di posizione dominante ex art. 3 D.Lgs. 287/1990 e/o, comunque, costituisce comportamento scorretto, sanzionabile ad altro titolo, in grado di produrre effetti distorsivi della libera concorrenza nel mercato di riferimento.
Occorre, se pur succintamente, descrivere le premesse sulle quali poggia l’iniziativa così avviata.
L’ente Agenzia per le Erogazioni in Agricoltura (denominata AGEA), quale organismo pagatore dello Stato italiano per l’erogazione di aiuti, contributi e premi comunitari previsti dalla normativa dell’Unione Europea e finanziati dal FEAOG (successivamente sostituito dal FEAGA e dal FEARS), può, ai sensi dell’art. 4 del D. Lgs. 188/2000, “…fatte salve le specifiche competenze attribuite ai professionisti iscritti agli ordini e ai collegi professionali, …con apposita convenzione, incaricare i Centri Autorizzati di Assistenza Agricola (CAA)…ad effettuare, per conto dei propri utenti e sulla base di specifico mandato scritto” tutta una serie di attività quali assisterli nella elaborazione delle dichiarazioni di coltivazione e di produzione, delle domande di ammissione a benefici comunitari, nazionali e regionali, controllare la regolarità formale delle dichiarazioni, tenere ed eventualmente conservare le scritture contabili.
Ma a fronte di una volontà ispirata al principio di sussidiarietà e tendente a “sgravare” gli enti pubblici di talune loro funzioni, delegandole ad organismi di matrice privatistica, i CAA svolgono, di fatto, i servizi di consulenza aziendale di cui agli artt. 13, 14 e 15 del Regolamento (CE) n. 1782/2003, che si sostanziano, invece, in un’attività di carattere squisitamente professionale.
Tali servizi di consulenza, per espressa previsione del Regolamento comunitario sopra menzionato, possono essere erogati ad opera di “una o più autorità designate o da enti privati” invece, contrariamente a quanto disposto dalla normativa in materia, i CAA, nell’erogare attività di consulenza rispetto ad altri soggetti pure qualificati – o meglio maggiormente qualificati come i liberi professionisti del settore, quali Veterinari, Agronomi e Forestali, Agrotecnici, ecc. iscritti nei rispettivi Albi – godono di innegabili privilegi, tenuto conto che, svolgendo le funzioni loro delegate dall’AGEA ed avendo libero accesso alle banche dati (SIAN), risultano dotati di canali preferenziali che sfruttano per acquisire avviamento in zone di mercato della consulenza libero-professionale.
Diretta conseguenza di quanto innanzi descritto è che i professionisti operanti nel medesimo settore, pur avendo le specifiche competenze tecniche e le necessarie abilitazioni per prestare tale tipologia di servizi, risultano, di fatto, in posizione deteriore e svantaggiata sul mercato.
In definitiva i CAA sono divenuti, surrettiziamente e anche grazie alle applicazioni che hanno interessato a livello regionale la normativa in commento (applicazioni che oltre ad aver generato molteplici contenziosi amministrativi tuttora pendenti, sono stati talvolta anche già sanzionati dalla AGCM), dei veri e propri centri “globali” di consulenza alle aziende agricole, che operano in tale settore in regime di monopolio, estromettendo, di fatto, dal mercato tutti gli altri fornitori delle stesse prestazioni o, quantomeno, abusando della posizione dominante di cui sono titolari per le prerogative pubbliche derivanti dal ruolo loro affidato dalla legge sulle erogazioni comunitarie in agricoltura.

Fonte: 
Ufficio stampa Fnovi
FNOVI!
iscriviti alla newsletter di