Piano di sorveglianza nazionale per l'anemia infettiva degli equidi

Piano di sorveglianza nazionale per l'anemia infettiva degli equidi

Errata corrige del Ministero della Salute. Con nota del 21 settembre u.s. la Direzione Generale della Sanità animale e del Farmaco veterinario rende noto che l’ordinanza ministeriale pubblicata nella G.U. Serie Generale n. 219 del 18 settembre 2010 reca un errore materiale.
All’art. 3, comma 2, ultimo capoverso si rimanda erroneamente all’art. 11 anziché all’art. 10.
Pertanto, nelle more della pubblicazione della rettifica nella Gazzetta Ufficiale deve intendersi corretto la seguente dicitura:
Art. 3
1. Nell'ambito delle attività previste dal presente piano, i proprietari o i detentori degli equidi rendono disponibili ai servizi veterinari gli equidi da sottoporre a controllo, provvedendo al loro contenimento anche nel caso in cui gli stessi siano tenuti allo stato brado.
2. Nel caso di mancata messa a disposizione, l'autorità preposta ai controlli diffida il proprietario o il detentore ad adottare, entro il termine di 15 giorni, gli adempimenti necessari ai fini della corretta applicazione del piano. In caso di perdurante inosservanza, si applica l'art. 10.
3. In caso di riscontro di positività, i proprietari o i detentori degli equidi applicano le misure disposte ai sensi dell'art. 8, comma 1.