Responsabile delle aggressioni anche il semplice possessore del cane
Responsabile delle aggressioni anche il semplice possessore del cane

Risponde di lesioni colpose e di omessa custodia dell'animale non solo il padrone del cane che azzanna un passante, ma anche il possessore, e quindi la persona che lo custodiva al momento dell'aggressione. Questo è quanto ha stabilito la Corte di Cassazione nella sentenza 34813 del 27 settembre 2010.
Gli Ermellini hanno ribadito che "in tema di custodia di animali, l'obbligo sorge ogni volta che sussista una relazione di possesso o di semplice detenzione tra l'animale e una data persona, posto che l'art. 672 codice penale, relaziona l'obbligo di non lasciare libero l'animale o di custodirlo con le debite cautele al possesso dell'animale, possesso da intendersi come detenzione anche solo materiale e di fatto senza che sia necessario che sussista una relazione di. proprietà in senso civilistico".
Risulta così confermata la condanna di un uomo palermitano a 100 euro di multa per lesioni colpose dopo che il suo cane aveva morso una ragazza. L'imputato, condannato anche a risarcire la donna dei danni subiti, aveva promosso ricorso in Cassazione lamentando che i giudici siciliani avevano affermato la sua responsabilità senza considerare che il cane era della famiglia, in particolare apparteneva a sua madre e a sua nonna.
La quarta sezione penale ha però respinto le sue doglianze e condiviso quanto già affermato dai giudici di merito del primo grado i quali avevano già dimostrato che "l'animale era sicuramente in suo possesso", l'imputato inoltre "abitava con la madre e si rapportava quotidianamente con l'animale che gli ubbidiva e che portava a passeggio".