"Ratifica ed esecuzione della Convenzione europea per la protezione degli animali da compagnia

La Camera approva
27/10/2010
.

Oggi la Camera ha approvato a larghissima maggioranza una legge realmente innovativa la "Ratifica ed esecuzione della Convenzione europea per la protezione degli animali da compagnia, fatta a Strasburgo il 13 novembre 1987, nonché norme di adeguamento dell'ordinamento interno". 
E' stato modificato l'articolo 544  bis e ter del codice penale con l'aumento delle sanzioni per l'uccisione ed il maltrattamento di animali.
Non meno importante è l'introduzione dei reati previsti dagli Art. 4. (Traffico illecito di animali da compagnia) e Art. 5. (Introduzione illecita di animali da compagnia).
L'iter di approvazione, come si ricorderà,  è stato lungo e difficoltoso, ostacolato dalla proposta di emendamenti inadeguati.

La Fnovi manifesta tutta la sua soddisfazione per questo nuovo provvedimento: la tutela della salute e del benessere degli animali, esseri senzienti, ha finalmente uno strumento efficace che consentirà di incidere in modo significativo nella repressione dell'inaccettabile fenomeno dei traffici di animali e delle sofferenze inflitte agli animali.

 

Oggi la Camera ha approvato a larghissima maggioranza una legge realmente innovativa la "Ratifica ed esecuzione della Convenzione europea per la protezione degli animali da compagnia, fatta a Strasburgo il 13 novembre 1987, nonché norme di adeguamento dell'ordinamento interno". 
E' stato modificato l'articolo 544 bis e ter  del codice penale con l'aumento delle sanzioni per l'uccisione ed il maltrattamento di animali.
Non meno importante è l'introduzione dei reati previsti dagli Art. 4. (Traffico illecito di animali da compagnia) e Art. 5. (Introduzione illecita di animali da compagnia). 
L'iter di approvazione, come si ricorderà,  è stato lungo e difficoltoso, ostacolato dalla proposta di emendamenti inadeguati.
Uno degli articoli più rilevanti della Convenzione, è l' Art. 10 Interventi chirurgici
1. Gli interventi chirurgici destinati a modificare l'aspetto di un animale da compagnia, o finalizzati ad altri scopi non curativi debbono essere vietati, in particolare: a) il taglio della coda; b) il taglio delle orecchie; c) la recisione delle corde vocali; d) l'esportazione delle unghie e dei denti. 
2. Saranno autorizzate eccezioni a tale divieto solamente: a) se un veterinario considera un intervento non curativo necessario sia per ragioni di medicina veterinaria, sia nell'interesse di un determinato animale; b) per impedire la riproduzione. 
3. a) gli interventi nel corso dei quali l'animale proverà o sarà suscettibile di provare forti dolori debbono essere effettuati solamente in anestesia e da un veterinario o sotto il suo controllo; b) gli interventi che non richiedono anestesia possono essere praticati da una persona competente in conformità con la legislazione nazionale.

La Fnovi manifesta tutta la sua soddisfazione per questo nuovo provvedimento: la tutela della salute e del benessere degli animali, esseri senzienti, ha finalmente uno strumento efficace che consentirà di incidere in modo significativo nella repressione dell'inaccettabile fenomeno dei traffici di animali e delle sofferenze inflitte agli animali.

Fonte: 
Ufficio stampa Fnovi
FNOVI!
iscriviti alla newsletter di