"Ratifica ed esecuzione della Convenzione europea per la protezione degli animali da compagnia

"Ratifica ed esecuzione della Convenzione europea per la protezione degli animali da compagnia

Oggi la Camera ha approvato a larghissima maggioranza una legge realmente innovativa la "Ratifica ed esecuzione della Convenzione europea per la protezione degli animali da compagnia, fatta a Strasburgo il 13 novembre 1987, nonché norme di adeguamento dell'ordinamento interno".
E' stato modificato l'articolo 544 bis e ter del codice penale con l'aumento delle sanzioni per l'uccisione ed il maltrattamento di animali.
Non meno importante è l'introduzione dei reati previsti dagli Art. 4. (Traffico illecito di animali da compagnia) e Art. 5. (Introduzione illecita di animali da compagnia).
L'iter di approvazione, come si ricorderà, è stato lungo e difficoltoso, ostacolato dalla proposta di emendamenti inadeguati.
La Fnovi manifesta tutta la sua soddisfazione per questo nuovo provvedimento: la tutela della salute e del benessere degli animali, esseri senzienti, ha finalmente uno strumento efficace che consentirà di incidere in modo significativo nella repressione dell'inaccettabile fenomeno dei traffici di animali e delle sofferenze inflitte agli animali.
Oggi la Camera ha approvato a larghissima maggioranza una legge realmente innovativa la "Ratifica ed esecuzione della Convenzione europea per la protezione degli animali da compagnia, fatta a Strasburgo il 13 novembre 1987, nonché norme di adeguamento dell'ordinamento interno".
E' stato modificato l'articolo 544 bis e ter del codice penale con l'aumento delle sanzioni per l'uccisione ed il maltrattamento di animali.
Non meno importante è l'introduzione dei reati previsti dagli Art. 4. (Traffico illecito di animali da compagnia) e Art. 5. (Introduzione illecita di animali da compagnia).
L'iter di approvazione, come si ricorderà, è stato lungo e difficoltoso, ostacolato dalla proposta di emendamenti inadeguati.
Uno degli articoli più rilevanti della Convenzione, è l' Art. 10 Interventi chirurgici
1. Gli interventi chirurgici destinati a modificare l'aspetto di un animale da compagnia, o finalizzati ad altri scopi non curativi debbono essere vietati, in particolare: a) il taglio della coda; b) il taglio delle orecchie; c) la recisione delle corde vocali; d) l'esportazione delle unghie e dei denti.
2. Saranno autorizzate eccezioni a tale divieto solamente: a) se un veterinario considera un intervento non curativo necessario sia per ragioni di medicina veterinaria, sia nell'interesse di un determinato animale; b) per impedire la riproduzione.
3. a) gli interventi nel corso dei quali l'animale proverà o sarà suscettibile di provare forti dolori debbono essere effettuati solamente in anestesia e da un veterinario o sotto il suo controllo; b) gli interventi che non richiedono anestesia possono essere praticati da una persona competente in conformità con la legislazione nazionale.
La Fnovi manifesta tutta la sua soddisfazione per questo nuovo provvedimento: la tutela della salute e del benessere degli animali, esseri senzienti, ha finalmente uno strumento efficace che consentirà di incidere in modo significativo nella repressione dell'inaccettabile fenomeno dei traffici di animali e delle sofferenze inflitte agli animali.