Semplificati gli adempimenti dei Medici nella tenuta del Registro degli stupefacenti
Semplificati gli adempimenti dei Medici nella tenuta del Registro degli stupefacenti

La FNOVI è stata raggiunta da una comunicazione della Direzione Generale della Sanità Animale e del Farmaco Veterinario, a firma del Direttore Generale, Dr.ssa Gaetana Ferri,nella quale si evidenzia come la legge n. 38/10 - registro deli stupefacenti -non modifichi l'art. 42 del D.P.R n. 309/1990.Tale norma, tra i cui destinatari sono compresi i Medici Veterinari, "prevede l'uso di un registro di carico e scarico dei medicinali acquistati, sul quale specificare l'impiego dei medicinali stessi da parte del medico".
La legge n. 38/10 semplifica gli adempimenti dei medici nella tenuta del suddetto registro prevedendo, all'art. 64, l'eliminazione del riferimento all'art. 42 e introducendo, all'art. 60, l'obbligo di conservazione del registro di cui all'art. 42 per due anni dal giorno dell'ultima registrazione.
Viene infine confermato l'obbligo dell'utilizzo del registro da parte delle categorie di sanitari già specificate nel citato art. 42.