Videoconferenza: una possibilità e non un obbligo
Videoconferenza: una possibilità e non un obbligo

Arrivano i primi riscontri alla nota, a firma del Direttore Dr. Giovanni Leonardi, che la Direzione Generale delle Risorse Umane e delle Professioni sanitarie ha trasmesso alle Federazioni degli organismi ordinistici delle professioni vigilate dal Ministero della Salute, in riscontro ad un quesito proposto dalla FNOVI.
La Presidente della Federazione Nazionale Collegi IPASVI, Annalisa Silvestro, dopo aver evidenziato che la modalità della videoconferenza oltre a interessare i Consigli Direttivi degli Ordini provinciali dovrebbe anche estendersi alle riunioni dei Comitati Centrali delle Federazioni (richieste nvece delucidazioni circa l'applicabilità alle riunioni del Collegio dei Revisori), ha richiamato la normativa vigente (art. 30 del D.P.R. n. 221/50) in materia di adunanza degli organi ordinistici sottolineando che la stessa letteralmente dispone “l’intervento” dei componenti.
Al fine quindi di poter esprimere correttamente una volontà collegiale (che si concretizza in atti amministrativi) ritiene che il ricorso alla videoconferenza potrebbe essere disciplinato come facoltativo e solo per riunioni preparatorie di specifici argomenti/tematiche.
Rivolge quindi un invito alla competente Direzione ministeriale a voler predisporre specifiche “linee guida”.