Due recenti decisione della CCEPS delineano il rapporto tra le tariffe professionali e il decoro professionale
Due recenti decisione della CCEPS delineano il rapporto tra le tariffe professionali e il decoro professionale

Per la CCEPS lo studio indicativo dei compensi adottato “su basi scientifiche” dalla FNOVI, offre un ragionevole parametro per ritenere sussistente la violazione disciplinare, ma l’Ordine deve provare le circostanze contestate.
L’aver offerto prestazioni a prezzi inferiori a quelli indicati nello “studio” non può essere ricollegata “automaticamente” alla fattispecie dell’illecito disciplinare, ma occorre che l’imputazione formulata dall’Ordine sia supportata da sufficienti elementi istruttori.
Per la CCEPS lo studio indicativo dei compensi adottato “su basi scientifiche” dalla FNOVI, offre un ragionevole parametro per ritenere sussistente la violazione disciplinare, ma l’Ordine deve provare le circostanze contestate.
Chiamata a pronunciarsi su un ricorso promosso da due medici veterinari avverso la delibera del proprio Ordine che li aveva ritenuti passibile di sanzione disciplinare per aver applicato tariffe inferiori a quelle indicate nello Studio indicativo in materia di compensi professionali del medico veterinario, la CCEPS ha convenuto con l’Ordine che il “decreto Bersani” pur avendo eliminato la possibilità di stabilire tariffe minime vincolanti per i professionisti, “non ha superato l’esigenza deontologica che siano definiti compensi sufficienti ad assicurare il decoro della professione, con ciò rafforzando – in assenza di parametri certi – la funzione di vigilanza degli Ordini professionali”.
Tuttavia l’aver offerto prestazioni a prezzi inferiori a quelli indicati nello “studio” non può essere ricollegata “automaticamente” alla fattispecie dell’illecito disciplinare, ma occorre che l’imputazione formulata dall’Ordine sia supportata da sufficienti elementi istruttori.
È necessario provare che i costi delle prestazioni sotto esame sono oggettivamente superiori al prezzo offerto dal professionista, o che la qualità delle prestazioni ne ha concretamente risentito con conseguente pregiudizio al benessere animale. Sulla base di queste motivazioni la CCEPS ha accolto il ricorso promosso dagli iscritti, annullando il provvedimento di censura adottato dall’Ordine.