Pet corner e deontologia

Circolare FNOVI n. 7/2007
03/07/2007
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La Federazione ha diramato una circolare per riscontrare le numerose richieste di chiarimenti pervenute in ordine al rapporto esistente tra l’attività di vendita di prodotti attinenti alla peculiarità delle prestazioni veterinarie offerte, nota come pet corner, e la novellata formulazione del Codice Deontologico.

La Federazione ha diramato una circolare per riscontrare le numerose richieste di chiarimenti pervenute in ordine al rapporto esistente tra l’attività di vendita di prodotti attinenti alla peculiarità delle prestazioni veterinarie offerte, nota come pet corner, e la novellata formulazione del Codice Deontologico.
Dubbi interpretativi erano infatti derivati dalla mancanza di una norma come l’art. 52 del vecchio Codice Deontologico.
Chiarito quindi il principio per cui, ai sensi del novellato Codice Deontologico (art. 42) “è vietato svolgere altre attività se a causa di ciò può risultare compromessa, perché limitata e influenzata, l’indipendenza intellettuale del veterinario nell’espletamento della propria attività professionale” si fornisce una definizione del per corner quale “spazio circoscritto all’interno di una struttura veterinaria dedicato alla dispensazione, ai propri clienti, di prodotti di supporto all’attività sanitaria, come articoli di parafarmaco, diete alimentari e attrezzature connesse alla salute animale”.
È stato ribadito che: “la necessità di dispensazione di tali prodotti può derivare dalla convenienza ad arricchire il rapporto clinico tra veterinario, cliente ed animale, concretizzandosi detta attività in un perfezionamento della prestazione sanitaria che si accresce della cessione di prodotti connessi alla salute animale. È quindi un servizio accessorio a quello strettamente professionale offerto dal veterinario alla propria clientela e consistente nella cessione di beni inerenti la salute animale”.
Nel testo della circolare si legge inoltre che “dal punto di vista deontologico, quindi, nulla osta all’attivazione del pet corner nelle strutture veterinarie, ma la circostanza non potrà in alcun modo essere pubblicizzata essendo un completamento del servizio e non una caratteristica del servizio nel senso espresso dal decreto Bersani; né i prodotti potranno essere esposti essendo “l’esposizione” al pubblico circostanza prettamente caratterizzante una attività commerciale”.
La FNOVI ha chiarito infine che qualora “risultasse inevitabile per i medici veterinari cambiare radicalmente l’approccio a questa attività tanto da doverla trasformare da “accessoria”, nel senso finora illustrato, ad “autonoma attività di natura commerciale”, allora non sarebbe in questo caso legittimo continuare a parlare di pet corner”.
La circolare è pubblicata nella specifica sezione del portale.

Fonte: 
Ufficio stampa Fnovi
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