Obbligo d’aggiornamento sancito per legge
Obbligo d’aggiornamento sancito per legge

L'obbligo per il professionista di seguire percorsi di formazione continua permanente è un principio sancito da una Legge dello Stato. La sua violazione determina un illecito disciplinare e, come tale, è sanzionabile dall'Ordine. Lo stabilisce l’art. 3, comma 5, lettera b), del DL 138/2011 (manovra economica bis) convertito in legge dall’aula di Montecitorio.
Gli ordinamenti professionali dovranno adeguarsi. Non la FNOVI, che in questo ha anticipato il Legislatore.
"Il principio dell'aggiornamento obbligatorio – ha dichiarato il Presidente Penocchio – è già contenuto nelle previsioni deontologiche emanate dalla Federazione e ben circostanziato".
Infatti, il Codice del Medico Veterinario, in vigore da giugno di quest'anno, disciplina il dovere di aggiornamento professionale all'articolo 11 ( ex 16) in questi termini: "E’ dovere del Medico Veterinario curare costantemente la propria preparazione professionale, conservando e accrescendo le conoscenze e le competenze tecnico-scientifiche, etico-deontologiche e gestionali-organizzative con particolare riferimento ai settori nei quali è svolta l’attività". E aggiunge: "E' inoltre dovere dello stesso informarsi in merito all'attualità e alla evoluzione professionale ed essere a conoscenza di norme, di leggi e di atti regolamentari di interesse medico veterinario".
Quanto alla potestà disciplinare dell'Ordine, è sempre l'articolo 11 a stabilire:"Il Medico Veterinario deve, quando richiesto dall’Ordine professionale di competenza e in tutti i casi di interesse disciplinare, ove vengano ipotizzate condizioni di negligenza e/o di cattiva pratica professionale, oggettivare e dimostrare i propri percorsi di aggiornamento".
Cosa cambia dunque? "Che il nostro Codice Deontologico - afferma Penocchio - e i nostri Ordini trovano ulteriore legittimazione in una Legge dello Stato".