La FNOVI adotta il regolamento per il trattamento dei dati sensibili e giudiziari
La FNOVI adotta il regolamento per il trattamento dei dati sensibili e giudiziari

Giunge a compimento il procedimento previsto dagli artt. 20 e 21 del D. Lgs. 30 giugno 2003, n. 196 “Codice in materia di protezione dei dati personali”.
Tutti gli Ordini e i Collegi delle professioni sanitarie sottoposti alla vigilanza del Ministero della Salute hanno adesso la copertura normativa per il trattamento dei dati sensibili e giudiziari da effettuarsi presso i medesimi enti, ivi incluse le relative Federazioni nazionali, in relazione alle finalità perseguite nei singoli casi.
Giunge a compimento il procedimento previsto dagli artt. 20 e 21 del D. Lgs. 30 giugno 2003, n. 196 “Codice in materia di protezione dei dati personali”.
Tutti gli Ordini e i Collegi delle professioni sanitarie sottoposti alla vigilanza del Ministero della Salute hanno adesso la copertura normativa per il trattamento dei dati sensibili e giudiziari da effettuarsi presso i medesimi enti, ivi incluse le relative Federazioni nazionali, in relazione alle finalità perseguite nei singoli casi.
Per il modello messo a punto da un tavolo di lavoro formato da rappresentanti del Garante della Privacy e dal Ministero della Salute, con il coinvolgimento anche delle rappresentanze della FNOMCeO e della FNOVI, dopo il formale atto deliberativo di adozione che la Federazione ha decretato lo scorso 14 luglio, manca ora l’approvazione del Ministero della Salute a la pubblicazione in Gazzetta Ufficiale, ma il documento ha già tutti i presupposti per essere considerato ufficiale in quanto ha già ottenuto il via libera del Garante per la Privacy.
Gli Ordini e Collegi professionali, al pari degli altri soggetti pubblici, possono trattare i dati sensibili e giudiziari solo in base ad una espressa disposizione di legge nella quale siano specificati i tipi di dati, le operazioni eseguibili e le finalità di rilevante interesse pubblico perseguite (art. 20, comma 1, del Codice).
In presenza di una disposizione primaria che si limita a specificare solo la finalità di rilevante interesse pubblico, tali soggetti hanno avuto la necessità di identificare e rendere pubblici i tipi di dati sensibili o giudiziari, nonché le operazioni eseguibili in relazione alle finalità perseguite nei singoli casi, al fine di rendere lecito il trattamento.
A tale scopo, gli ordini e collegi professionali erano tenuti ad adottare e a promuovere l’adozione di un atto di natura regolamentare conforme al parere reso dal Garante.
Lo schema di regolamento adottato identifica i tipi di dati che gli ordini e collegi e le relative Federazioni nazionali intendono trattare, con le operazioni individuate in relazione alle specifiche finalità perseguite nei singoli casi (art. 20, comma 2, del Codice).
Si pubblica la delibera FNOVI e i documenti alla stessa allegati.