Entro il 29 novembre 2011 la comunicazione dell’indirizzo per le imprese già costituite in forma societaria
Entro il 29 novembre 2011 la comunicazione dell’indirizzo per le imprese già costituite in forma societaria

Scadrà il prossimo 29 novembre il termine per comunicare al Registro delle Imprese l’indirizzo di Posta Elettronica Certificata delle società.
Al fine di evadere le numerose sollecitazioni pervenute, si chiarisce che sono soggette all'obbligo – e nei tempi indicati – le società di capitali e di persone, come ad esempio società per azioni, società a responsabilità limitata (S.r.l.), società in nome collettivo (S.n.c.), società in accomandita semplice (S.a.s.), società in accomandita semplice per azioni e società tra professionisti.
Si coglie l’occasione per ricordare che il decreto "anti-crisi" approvato il 28 novembre 2008 ha reso obbligatorio l'utilizzo della posta elettronica certificata per aziende, liberi professionisti e pubbliche amministrazioni.
Il decreto ha stabilito (art. 16) :
• che le imprese devono comunicare il proprio indirizzo PEC all'atto della loro costituzione;
• che, entro 3 anni dall'entrata in vigore del decreto, le imprese già costituite devono comunicare il proprio indirizzo PEC al registro delle imprese (ed è questa la scadenza oggi in commento);
• che i professionisti iscritti in albi ed elenchi costituiti con leggi di stato devono comunicare ai propri ordini il proprio indirizzo PEC entro 1 anno dall'entrata in vigore del decreto (il termine per ottemperare è scaduto il 29 novembre 2009);
• che le pubbliche amministrazioni devono istituire una casella di posta certificata per ogni registro di protocollo e ne devono dare comunicazione al CNIPA (Centro Nazionale per l'Informatica nella Pubblica Amministrazione)
• che le comunicazioni tra le pubbliche amministrazioni possono avvenire via PEC senza che il destinatario debba dichiarare la propria disponibilità ad accettarne l'utilizzo
• che la consultazione per via telematica degli indirizzi di posta certificata nel registro delle imprese e negli albi deve avvenire liberamente e senza costi (così come già avviene per gli indirizzi email e PEC delle PA sul sito del CNIPA).
Entro la data del 29 novembre 2011 quindi, tutte le società già iscritte al Registro delle Imprese dovranno essere dotate di una casella di Posta Elettronica Certificata. La Pec potrà essere usata per le comunicazioni e le notificazioni con pieno valore legale.
Con l’iscrizione della Pec le società avranno una vera propria sede legale “elettronica” accessibile da chiunque e senza costi con la consultazione online del Registro Imprese. Inoltre, l’indirizzo Pec – che dovrà essere comunicato esclusivamente dall’amministratore della società o da un soggetto delegato – potrà essere usato per le comunicazioni e le notificazioni con pieno valore legale di atti e documenti nella corrispondenza tra le società, la Pubblica Amministrazione e i professionisti.
Il decreto legge 185 del 29 novembre 2008, convertito con modificazioni dalla L. 28 gennaio 2009, n. 2, che ha istituito quest’obbligo, non ha previsto forme sanzionatorie speciali per chi non comunica l’indirizzo PEC, entro il termine stabilito, al Registro delle Imprese. Trova, quindi, applicazione la norma generale in tema di “Omessa esecuzione di denunce, comunicazioni o depositi“, contenuta all’art. 2630 del Codice civile (come modificato dal Decreto Legislativo 11 aprile 2002, n. 61), che prevede una sanzione amministrativa pecuniaria da 206 euro a 2.065 euro a carico di chi omette di eseguire, nei termini prescritti, denunce, comunicazioni o depositi presso il registro delle imprese. L'indirizzo PEC delle società sarà visibile nelle visure rilasciate dalle Camere di Commercio. L'estrazione di elenchi di indirizzi di PEC sarà consentita alle sole pubbliche amministrazioni per le comunicazioni relative agli adempimenti amministrativi di loro competenza.
Non si conosce al momento il numero delle società tra professionisti che erano già esistenti al momento dell’entrata in vigore del decreto anti crisi ma, rispondendo ai numerosi quesiti pervenuti che chiedono se l’indirizzo PEC deve essere necessariamente quello della società, oppure può essere anche quello del professionista, o di altro soggetto che ne cura l'invio la FNOVI ritiene che, pur in mancanza di espresse previsioni in materia, l’insieme delle circostanze fin qui illustrate, porta a valutare come opportuna la creazione di una casella PEC della società tra professionisti distinta dalle singole caselle PEC dei professionisti che con la stessa, a qualsiasi titolo, interagiranno.