Il Regolamento di Polizia Veterinaria e la denuncia delle malattie infettive

15/11/2011
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La Direzione Generale della Sanità Animale e del Farmaco Veterinario in una nota indirizzata alla Conferenza dei Presidi delle Facoltà di Medicina Veterinaria, agli IZS, all'ISS e all'Istituto Superiore per la Protezione e alla Ricerca Ambientale rammenta che, ai sensi dell'art. 2 del Regolamento di Polizia Veterinaria, alla denuncia di malattia infettiva prevista sono tenuti "oltre ai veterinari pubblici, ai veterinari liberi professionisti, ai proprietari e detentori di animali, albergatori, conduttori di stalle di sosta e di pubbliche stazioni di monta e gli esercenti le mascalcie, anche i Presidi delle Facoltà di Medicina Veterinaria, i Direttori degli Istituti Zooprofilattici nonché di ogni altro Istituto Sperimentale e Ente di ricerca a carattere veterinario, limitatamente alle malattie accertate presso i propri laboratori".

L’esigenza di questa precisazione è legata alla circostanza che la direzione ministeriale è venuta frequentemente a conoscenza "di notizie concernenti l'isolamento di agenti infettivi di malattie animali presso Università o altri Istituti (ad esempio virus influenzali, virus dell'anemia infettiva, ecc.) sia attraverso pubblicazioni ufficiali sia "grigie", in assenza del rispetto dell'iter procedurale conseguente all'accertamento di una malattia".
Ribadendo la funzione di coordinamento del Ministero della Salute e di gestione della sanità pubblica veterinaria, nella nota si riafferma che gli Enti di ricerca, ivi comprese le Università sono tenute a "comunicare tempestivamente eventuali isolamenti di agenti infettivi, anche se nell'ambito di Piani di ricerca, spesso ignoti al Ministero nei loro contenuti".
La mancata notifica non impedisce soltanto l'applicazione delle norme in materia di prevenzione ed eradicazione delle patologie soggette a denuncia, ma da un punto di vista giuridico "si configurano i reati ascrivibili o alla diffusione di malattia infettiva degli animali, Art. 500 del Codice Penale, oppure ala inosservanza dei provvedimenti dell'autorità, Art. 650 del Codice Penale".
 

Fonte: 
Ufficio stampa Fnovi
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