Riordino del sistema di Formazione Continua

24/08/2007
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Alcune considerazioni del Presidente della Federazione in merito al documento sull’Accordo tra lo Stato, le Regioni e le Province autonome di Trento e Bolzano in materia di Educazione Continua in Medicina siglato il 1 agosto 2007.
Il documento, una zuppa allestita con tutti gli ingredienti disponibili, è volto più che a regolare il sistema, ad accontentare tutti (con il rischio incombente di non accontentare nessuno).

Di seguito alcune considerazioni in merito al documento sull’Accordo tra lo Stato, le Regioni e le Province autonome di Trento e Bolzano in materia di Educazione Continua in Medicina siglato il 1 agosto 2007.
Il documento, una zuppa allestita con tutti gli ingredienti disponibili, è volto più che a regolare il sistema, ad accontentare tutti (con il rischio incombente di non accontentare nessuno). Nel documento è più evidente la volontà di tutti i soggetti in campo di non essere esclusi dall’affare della formazione, che la preoccupazione di allestire uno strumento per migliorare le competenze e le abilità cliniche, tecniche e manageriali con l’obiettivo di assicurare efficacia, appropriatezza, sicurezza ed efficienza al sistema salute.
La burocrazia si spreca così come la sovrapposizione di apparati, comitati e sottocomitati, consulte, osservatori, ecc. in numero e composizione tali da perdere la testa. Di fronte ad un assetto organizzativo e gestionale così complesso vi è la quasi certezza che non funzionerà nulla.

I passi più significativi del documento.

Destinatari del sistema
: sono tutti gli operatori sanitari che direttamente operano nell’ambito della tutela della salute, indipendentemente dalle modalità di esercizio dell’attività, compresi i liberi-professionisti che possono trovare in esso un metodo di formazione e uno strumento di attestazione della propria riqualificazione professionale.
Ogni eventuale obbligo per i liberi–professionisti deve fondarsi su alcune precise garanzie normative ed individuare agevolazioni sui costi sopportati; nello stesso modo potrebbe essere diversamente individuato il debito complessivo (numero di crediti/ anno) e la composizione del Dossier Formativo.
Il professionista della Sanità ha il diritto/dovere di acquisire crediti ECM su tematiche coerenti con il proprio lavoro. L’aggiornamento, pertanto, dovrà essere finalizzato sia ad obiettivi scelti sulla base della specificità professionale e sia ad obiettivi di interesse generale legati alla programmazione sanitaria (piani sanitari nazionali, regionali e/o aziendali).
Anche i liberi professionisti quindi sono impegnati ad assolvere l’obbligo della formazione continua, essendo eguali le loro responsabilità deontologiche e legali nei confronti dei pazienti e della qualità delle prestazioni sanitarie erogate.

Accreditare i formatori: un primo passo per migliorare il sistema è l’accreditamento dei provider, ovvero il riconoscimento pubblico, sulla base di un sistema di requisiti minimi e di procedure concordate a livello nazionale, di un soggetto attivo nel campo della formazione continua in sanità, che lo abilita a realizzare attività didattiche per l’ECM e ad assegnare direttamente crediti ai partecipanti.
L’accreditamento dei provider può avvenire a livello regionale o nazionale, fatto salvo il principio che i requisiti minimi per ottenere l’accreditamento devono essere equivalenti su tutto il territorio nazionale. Conseguentemente i crediti ECM acquisiti dai professionisti della Sanità, sia che l’attività formativa sia stata erogata da provider accreditati a livello nazionale oppure da provider accreditati a livello regionale, avranno valore equivalente su tutto il territorio nazionale.

Con l’accreditamento dei provider sarà sancita la fine dei referee che sono risultati una determinante negativa del sistema. Avendo più volte preso visione di contestazioni artificiose e finalizzate a boicottare il sistema o più semplicemente a causare un danno al provider “nemico”, ben venga la loro fine. Non li rimpiangeremo: la nostra Categoria di qualche referee non ne poteva più e chissà mai se potremo presto pubblicare con le loro “memorie” (una raccolta di improponibili prese di posizione) anche i loro nomi (protetti fino ad ora da un “improbabile anonimato”).

Governance del sistema
: l’organo avente responsabilità di indirizzo e governo della formazione continua deve recuperare lo spirito della norma fondante, (il D Lgs 502/92) per incardinarlo nel nuovo assetto istituzionale, derivante dalla modifica del Titolo V della Costituzione.
Vanno pertanto confermati il ruolo forte ed autorevole di un organismo nazionale di indirizzo e coordinamento, che fissi le regole e che configuri la condivisione e la partecipazione delle autonomie e delle responsabilità dei soggetti istituzionali in campo, e cioè:
1. il Ministero della Salute,
2. le Regioni e Province autonome
3. gli Ordini professionali, quali Enti pubblici previsti nell’ordinamento giuridico con compiti di garanzia e tutela verso i cittadini delle attività dei professionisti coinvolti nell’ECM.

L’Agenzia per i servizi sanitari regionali (Assr) assume il ruolo di “casa comune” per le funzioni operative di supporto al sistema ECM; in questa veste ospiterà la Commissione nazionale ECM e gli organismi satellite.
La Commissione nazionale mantiene un ruolo centrale di indirizzo e coordinamento del programma ECM; ne sarà potenziata l’operatività e ridefiniti gli ambiti e gli strumenti di intervento alla luce del decentramento regionale e sarà assistita da strutture tecniche di supporto (Osservatorio, Consulta utenti, Regioni) partecipato da soggetti istituzionali, autonomie, Ordini, ecc.
Tali orientamenti e soluzioni organizzative e gestionali hanno lo scopo (da verificare) di non appiattire il governo dell’intero sistema sull’asse delle relazioni tra un decisore politico, lontano, e apparati burocratici, centrali e periferici, che traducono le scelte politiche spesso espropriando i destinatari e cioè i professionisti, di ogni possibilità di esercitare un proprio ruolo, autonomo e responsabile.
Gli Ordini, i Collegi, le Associazioni accreditate e le rispettive Federazioni Nazionali si collocano quindi all’interno di questo sistema quali soggetti legittimati ad esercitare una propria funzione di responsabilità e garanzia dei professionisti e delle attività da questi svolte verso i cittadini.


Il Dossier formativo rappresenta lo strumento di programmazione e valutazione del percorso formativo del singolo operatore; non è, quindi, un portfolio delle competenze, ma può essere considerato come un precursore ed è comunque correlato al profilo professionale ed alla posizione organizzativa.

Il DF si avvale di tre attività documentabili:
1. l’individuazione del piano formativo, in cui sono indicati gli obiettivi formativi in funzione dei bisogni individuali;
2. la periodica attività di verifica e di acquisizione che verrà sostenuta dagli Ordini e dagli organismi preposti alla registrazione e certificazione dei crediti;
3. la valutazione periodica (triennale) dell’andamento e dei risultati del percorso, che verrà sostenuta dagli Ordini e dagli organi tecnico professionali preposti alle verifiche delle attività.

La coerenza e l’adeguatezza del dossier formativo può essere valutata per gli operatori del SSN (pubblici e convenzionati) nell’ambito dell’azienda in cui lavorano, e per i liberi professionisti a livello degli Ordini professionali.


Crediti
: secondo il modello europeo (EACCME-UEMS) ed americano (ACCME) dovrebbero essere acquisiti 50 crediti l’anno (150 nel triennio). Questo modello, a cui l’Italia si è fino ad ora attenuta solo dal punto di vista dei principi, deriva dall’idea che il sanitario deve dedicare ogni anno una settimana lavorativa (40 ore) al suo aggiornamento professionale.
Considerato che siamo ancora in una fase di transizione e di assestamento, il documento propone di avviare dal 2008 il modello che prevede l’acquisizione di 50 crediti/anno (minimo 30 e massimo 70 crediti per anno per un totale di 150 nel triennio 2008-2010), ma consentendo di integrare la quantità dei “nuovi” crediti di ogni anno con quelli acquisiti nella fase sperimentale.
In particolare, dei 150 crediti del triennio 2008-2010, almeno 90 dovranno essere “nuovi” crediti, mentre fino a 60 potranno derivare dal riconoscimento di crediti ECM acquisiti negli anni della sperimentazione 2004, 2005, 2006 e 2007.
Ove il professionista della Sanità non abbia acquisito un numero sufficiente di crediti nel triennio 2004-2006 - fino a 60 - dovrà provvedere al debito formativo 2008-2010 acquisendo un numero di “nuovi” crediti tale da portare comunque il totale complessivo del triennio (inclusi i crediti della fase sperimentale 2004 – 2006) a 150 crediti ECM.

La Commissione nazionale determinerà delle quote percentuali di crediti da conseguire, ma il documento identifica i seguenti limiti di utilizzo: per gli argomenti di interesse generale sarà possibile acquisire crediti fino ad un massimo complessivo del 20% del debito triennale; con le attività ECM di docenza sarà possibile acquisire crediti fino ad un massimo complessivo del 35% del debito triennale.
I crediti che un professionista della Sanità potrà acquisire all’estero (Paesi UE, USA e Canada) verranno riconosciuti con un valore di crediti ECM pari al 50% di quelli assegnati all’evento formativo dal provider straniero.

Registrazione: il sistema di registrazione dei crediti opera mediante un’anagrafe regionale e un’anagrafe nazionale (gestita dal COGEAPS) tra loro interconnesse.
L’anagrafe nazionale contiene la registrazione complessiva dei crediti individuali.
Gli Ordini si avvalgono del sistema delle anagrafi nel loro complesso per l’esercizio della loro funzione certificativa.

La certificazione dei crediti formativi rappresenta l’atto conclusivo del percorso procedurale relativo all’obbligo di aggiornamento continuo, tenuto conto dei liberi professionisti che non operano in conto e per conto del SSN.
La certificazione riguarda la verifica del Dossier formativo con la distribuzione dei crediti formativi acquisiti, le tipologie formative utilizzate, l’eventuale presenza di deroghe dall’obbligo formativo, il numero complessivo dei crediti formativi acquisiti nel triennio.
L’operatore sanitario che, in coerenza con la composizione del Dossier formativo, ha adempiuto all’obbligo di aggiornamento continuo ed ha acquisito le quote di crediti attribuibili, nel rispetto delle quote previste per i diversi obiettivi formativi (nazionali, regionali ed aziendali) e le diverse tipologie formative (FAD, Formazione sul campo, Autoformazione) ed in ragione dello specifico rapporto “attività/tempo/crediti” del percorso formativo del proprio profilo professionale e posizione organizzativa, ha diritto alla certificazione dei crediti formativi.
L’atto, a cura dell’Ordine è rilasciato previa richiesta da parte dell’interessato.
La certificazione comporta la preliminare verifica della posizione dell’operatore iscritto (come: attiva, non attiva, sospesa).
Per svolgere tale attività, l’Ordine oltre che dei dati relativi ai crediti formativi acquisiti dall’interessato, si avvalgono del sistema delle anagrafi nel loro complesso (COGEAPS).
Constatata la coerenza del Dossier dell’operatore, l’Ordine procede alla certificazione dei crediti formativi acquisiti nel triennio.
L’Ordine in occasione della verifica della posizione dell’operatore, deve controllare il corretto adempimento dell’obbligo; nel caso in cui l’operatore, per motivi di carattere eccezionale, non abbia adempiuto all’obbligo formativo, l’Ordine può consentire all’operatore interessato di soddisfare il debito formativo entro l’anno successivo alla scadenza del triennio.
Gli ordini e collegi possono rivestire anche la funzione di produttori di formazione continua limitatamente agli aggiornamenti su etica, deontologia e legislazione.


Gli ambiti del conflitto di interesse: se si vuole consentire ai provider di formazione in sanità di ricorrere allo strumento della sponsorizzazione al fine di disporre di ulteriori risorse da destinare anche al funzionamento del sistema ECM è necessario disporre di alcune regole per contrastare il possibile insorgere di situazioni di conflitto di interessi.
Non esiste alcuna definizione legislativa del conflitto di interessi in ECM, tuttavia il documento approvato dalla Commissione nazionale concernente i requisiti per l’accreditamento definisce il conflitto di interessi come “la condizione in cui un soggetto svolge contemporaneamente due ruoli differenti con possibilità di interferenza dell’uno sull’altro; perché esista il conflitto non è necessario che la possibilità dia effettivamente luogo all’interferenza”.
La normativa ora è ordinata e raccolta nel D. Lgs. 219/2006, articolo 124 e seguenti. Come è stato sopra rilevato, la questione solleva tuttora dubbi circa la sua armonizzazione con l’indipendenza della formazione ECM.).

Incentivi e Sanzioni : sono ancora da definire. Questi aspetti del sistema, correlati alla previsione di un obbligo legislativo in capo sia al singolo operatore che alle Aziende pubbliche e strutture private accreditate (criterio per l’accreditamento istituzionale e convenzionale), sono al momento largamente indefiniti, avendo assunto più le caratteristiche di requisiti e titoli, ad esempio concorsuali, che non di motore di sviluppo di percorsi professionali.
La Commissione promuove un confronto con i soggetti interessati al fine di definire proposte in ordine ad un sistema di incentivi e sanzioni per sviluppare l’impegno dei professionisti in ordine ai processi formativi ECM, in coerenza con l’ordinamento ed i CCNL ed AACN vigenti

[b]La Commissione ECM e le sue articolazioni
: l’organismo che a livello nazionale esprime la funzione di governance del sistema è la Commissione nazionale ECM, di cui viene ridefinita la composizione e l’articolazione organizzativa.
La Commissione Nazionale sarà collocata presso l’Agenzia dei Servizi Sanitari Regionali e sarà così composta:
- Presidente: il Ministro della Salute
- Vicepresidenti: il Coordinatore della Commissione Salute, il Presidente della FNOMCeO
- Componenti: sette esperti designati dal Ministero della Salute, di cui due proposti dal Ministero dell’Università e della Ricerca, otto esperti sono componenti designati dalla Conferenza Permanente per i Rapporti tra lo Stato, le Regioni e le Province autonome, quindici esperti nominati dalle rispettive Federazioni di ordini, collegi e associazioni delle professioni sanitarie di cui uno nominato dalla FNOVI, il direttore generale dell’Agenzia dei Servizi Sanitari Regionali, il direttore generale delle Risorse Umane e delle Professioni Sanitarie del Ministero della Salute, il responsabile del supporto amministrativo-gestionale

L’articolazione organizzativa e prevede un Comitato di Presidenza e cinque Sezioni ; all’interno delle sezioni un Osservatorio nazionale e l’anagrafe nazionale COGEAPS, un Comitato tecnico delle Regioni, una Consulta nazionale della Formazione Permanente.


Norme Transitorie: in considerazione della necessità di assicurare al sistema la continuità dell’offerta formativa necessaria alla soddisfazione del debito ECM , gli accreditamenti attualmente in corso degli eventi e dei progetti formativi aziendali proseguiranno con le stesse modalità, fino al consolidamento del processo di accreditamento dei provider.
Questo periodo transitorio di doppia possibilità di accreditamento verrà monitorato, con cadenza semestrale, al fine di valutarne il superamento, con prima tappa del processo fissata al 30 giugno 2008.

Fonte: 
Presidente Gaetano Penocchio
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