Breve nota sul Decreto Bersani

31/07/2006
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L’articolo 2 del Decreto Legge 4 luglio 2006 n. 223 è stato modificato dal maxiemendamento governativo in ambito di conversione in legge. Corre allora l’obbligo di fornire prime letture relative alle modifiche introdotte

31 luglio 2006




L’articolo 2 del Decreto Legge 4 luglio 2006 n. 223 è stato modificato dal maxiemendamento governativo in ambito di conversione in legge. Corre allora l’obbligo di fornire prime letture relative alle modifiche introdotte (1).


Pubblicità: al primo comma, lettera b), abroga le disposizioni legislative e regolamentari che vietano, anche parzialmente, la pubblicità informativa di titoli, specializzazioni professionali, caratteristiche del servizio offerto nonché il prezzo ed i costi complessivi delle prestazioni, secondo criteri di trasparenza e veridicità del messaggio il cui rispetto è verificato dall’Ordine.

Va da se che l’abolizione dei divieti non rende automaticamente consentite tutte le fattispecie non regolamentate dalla normativa speciale; anzi servirà una nuova regolamentazione specifica che concretizzi le modalità di esplicitazione delle stesse. Il decreto era e resta inadeguato e difficilmente applicabile per le professioni della salute. Sarà cura della FNOVI fornire indicazioni in ordine al periodo transitorio che ci separa dal 31 dicembre 2006 data prevista per adeguare le disposizioni deontologiche.

Relativamente ai tariffari non si comprende come da un lato il decreto abolisca le tariffe minime e dall’altra preveda a carico degli Ordini compiti di vigilanza sul rispetto della veridicità e trasparenza dei prezzi e dei costi (comma 1b), cui si aggiunge quello di prevedere, nei codici deontologici, misure di garanzia della qualità (comma 3) (2). Resta nel decreto la relazione tra parcelle e risultato, che è palesemente assurda ed inapplicabile per le professioni della salute.

Relativamente alle società nulla è modificato; è nella cultura stessa delle professioni rifiutare la deregolamentazione delle società e rifiutare la possibilità di ingresso societario senza limitazioni dei soci di capitale; pena la perdita dell’indipendenza del professionista ed la mercificazione della professione.

Relativamente alle disposizioni in materia di lotta all’evasione fiscale, la dilazione nel tempo delle disposizioni comunque non ci soddisfa in quanto vessatoria e incoerente con il fine che si prefigge (3).

Oltremodo ci preoccupa invece il vento che ha portato di fatto a cambiare le regole delle professioni intellettuali senza sentire le professioni, utilizzando vieppiù strumenti che non hanno dato voce ai professionisti. Vento che è prodromo di un vero e proprio progetto complessivo di revisione giuridica e legislativa delle professioni intellettuali e degli ordini professionali. E se questo è accaduto con le professioni nulla vieta che possa verificarsi con le Casse.

Le categorie professionali debbono cercare consenso. La cittadinanza è stata male informata ed ha recepito che l’effetto conseguente alle "liberalizzazioni" sarà quello di pagare meno il professionista o i medicinali. Alla Categoria vada questo messaggio: cercate di parlare con la gente ad una voce così che la gente capisca che dove c’è un ordine c’è un interesse generale da tutelare. Bisogna evitare di impiegatizzare le professioni.



IL PRESIDENTE
Dr. Gaetano Penocchio




NOTE AL TESTO

(1) MODIFICAZIONI APPORTATE IN SEDE DI CONVERSIONE AL DECRETO-LEGGE 4 LUGLIO 2006, N. 223 All’articolo 2: al comma 1, lettera a), le parole: «la fissazione di tariffe obbligatorie» sono sostituite dalle seguenti: «l’obbligatorietà di tariffe»;
al comma 1, la lettera b) è sostituita dalla seguente:
«b) il divieto, anche parziale, di svolgere pubblicità informativa circa i titoli e le specializzazioni professionali, le caratteristiche del servizio offerto, nonché il prezzo e i costi complessivi delle prestazioni secondo criteri di trasparenza e veridicità del messaggio il cui rispetto è verificato dall’ordine»;
al comma 1, la lettera c) è sostituita dalla seguente:
«c) il divieto di fornire all’utenza servizi professionali di tipo interdisciplinare da parte di società di persone o associazioni tra professionisti, fermo restando che l’oggetto sociale relativo all’attività libero-professionale deve essere esclusivo, che il medesimo professionista non può partecipare a più di una società e che la specifica prestazione deve essere resa da uno o più soci professionisti previamente indicati, sotto la propria personale responsabilità»;
al comma 2, sono aggiunti, in fine, i seguenti periodi:
«Il giudice provvede alla liquidazione delle spese di giudizio e dei compensi professionali, in caso di liquidazione giudiziale e di gratuito patrocinio, sulla base della tariffa professionale. Nelle procedure ad evidenza pubblica, le stazioni appaltanti possono utilizzare le tariffe, ove motivatamente ritenute adeguate, quale criterio o base di riferimento per la determinazione dei compensi per attività professionali».
dopo il comma 2 è inserito il seguente:
«2-bis. All’articolo 2233 del codice civile, il terzo comma è sostituito dal seguente: “Sono nulli, se non redatti in forma scritta, i patti conclusi tra gli avvocati ed i praticanti abilitati con i loro clienti che stabiliscono i compensi professionali“».


(2) Comma 3. Le disposizioni deontologiche e pattizie e i codici di autodisciplina che contengono le prescrizioni di cui al comma 1 sono adeguate, anche con l'adozione di misure a garanzia della qualità delle prestazioni professionali, entro il 1 gennaio 2007. In caso di mancato adeguamento, a decorrere dalla medesima data le norme in contrasto con quanto previsto dal comma 1 sono in ogni caso nulle.


(3) MODIFICAZIONI APPORTATE IN SEDE DI CONVERSIONE AL DECRETO-LEGGE 4 LUGLIO 2006, N. 223 All’articolo 35:
al comma 12, la parola: «aggiunti» è sostituita dalla seguente: «inseriti»;
dopo il comma 12 è inserito il seguente:
«12-bis. Il limite di 100 euro di cui al quarto comma dell’articolo 19 del Decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 600, introdotto dal comma 12 del presente articolo, si applica a decorrere dal 1 luglio 2008. Dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto e fino al 30 giugno 2007 il limite è stabilito in 1.000 euro. Dal 1 luglio 2007 al 30 giugno 2008 il limite è stabilito in 500 euro»

Fonte: 
Ufficio stampa FNOVI
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