Restrizioni della concorrenza derivanti dalla vigente disciplina riguardante i Centri Autorizzati di Assistenza Agricola

Segnalazione dell’AGCM
28/11/2007
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Nella seduta dello scorso 15 novembre l’AGCM ha ritenuto fondata la segnalazione che la FNOVI aveva formulato denunciando che alcune attività rese dai Centri Autorizzati di Assistenza Agricola (CAA) erano foriere di effetti distorsivi della libera concorrenza, concretizzandosi in un regime di monopolio o, quanto meno, in un abuso di posizione dominante.

Nella seduta dello scorso 15 novembre l’AGCM ha ritenuto fondata la segnalazione che la FNOVI, unitamente al Consiglio dell’Ordine Nazionale dei Dottori Agronomi e Dottori Forestali, aveva formulato denunciando come alcune delle attività rese dai Centri Autorizzati di Assistenza Agricola (CAA) fossero foriere di effetti distorsivi della libera concorrenza, concretizzandosi in un regime di monopolio o, quanto meno, in un abuso di posizione dominante.
Lo scorso aprile (vedi articolo precedente) avevamo dato notizia dell’iniziativa intrapresa congiuntamente, e oggi con soddisfazione si torna in argomento per segnalare che è stata confermata l’incompatibilità ed il conflitto di interessi dei CAA in ordine allo svolgimento dei servizi di consulenza alle imprese agricole.
L’Autorità ha osservato che “ . . . il cumulo in capo ai CAA delle funzioni pubbliche di gestore dei pagamenti dei contributi comunitari e di prestatore dei servizi di consulenza ai soggetti beneficiari degli stessi contributi, determina una situazione di incompatibilità e di conflitto di interessi” e ha poi condiviso quanto da noi denunciato e cioè che “. . l’affidamento di funzioni amministrative ad un soggetto che può contemporaneamente operare sul mercato dei servizi di consulenza in concorrenza con altre imprese, assume rilevanza sotto il profilo concorrenziale in relazione al pericolo che ciò conferisca allo stesso un ingiustificato vantaggio “.
Pertanto l’Autorità ha espresso apprezzamento per la soluzione adottata nello schema di D.M. del Ministero delle Politiche Agricole e Forestali in ordine alla “ . . istituzione ed all’utilizzo dei servizi di consulenza aziendale nel settore agricolo” nella parte in cui prevede l’incompatibilità a svolgere funzioni di consulenza “per gli organismi che partecipano alla gestione ed al controllo dei procedimenti amministrativi inerenti l’erogazione di finanziamenti pubblici all’agricoltura”.
Di particolare significato, inoltre, è quanto indicato dall’AGCM in ordine alla “liberalizzazione” di accesso al portale SIAN a favore dei professionisti.
Richiamando i contenuti della circolare AGEA n. 14 del 12 giugno 2007, l’Autorità Garante ha correttamente evidenziato che “ . . . non appare giustificato, per i professionisti, subordinare l’accesso al portale SIAN alla verifica dei requisiti di professionalità e di competenza, dal momento che si tratta di soggetti che si deve presumere in possesso di tali competenze”. Ha poi continuato sostenendo che “ . . . pure l’ulteriore abilitazione che i responsabili per le utenze regionali devono rilasciare per la fruizione dei servizi del portale, non deve trasformarsi in un ingiustificato ulteriore aggravio per l’accesso a tali servizi” per poi concludere che “ove si reputasse necessario mantenere un sistema di accesso di natura autorizzatoria per i professionisti, esso non dovrebbe comunque richiedere specifiche valutazioni sulla loro competenza e professionalità”.
Va segnalato infine come l’AGCM non ha invece ritenuto necessario “. . . specificare che i servizi di consulenza debbono essere svolti solamente da società di professionisti dal momento che tale soluzione finirebbe per riconoscere in esclusiva ai professionisti iscritti all’Albo l’esercizio dell’attività di consulenza e per ridurre ingiustificatamente il numero di soggetti che potenzialmente possono svolgere attività di consulenza in favore degli imprenditori agricoli”.
Questi rilievi, non inseriti nella segnalazione inviata al Ministro delle Politiche Agricole, Alimentari e Forestali ma solo nella lettera di accompagnamento, non devono intendersi aventi un valore vincolante ed esprimono una posizione evidentemente in linea con gli orientamenti di politica generale espressi dall’Autorità in materia di professioni.
Nel non condividere quanto così commentato, la FNOVI continuerà a contestare e impugnare, nelle opportune sedi (ad esempio i TAR), i Piani di Sviluppo Rurale chiedendo di escludere dai bandi di finanziamento per il servizio di consulenza alla aziende agricole quelle società che non hanno i caratteri della professionalità, ma che hanno solo natura di semplici società commerciali di servizi, continuando così nell’attività già segnalata e documentata anche nell’istanza proposta dinanzi alla AGCM.
Si pubblica il testo della nota dell’Autorità recante la trasmissione della segnalazione dalla stessa deliberata.

Segnalazione dell'Autorità Garante

Fonte: 
Ufficio stampa Fnovi
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