Regolamento (CE) 1/2005 sulla protezione degli animali durante il trasporto

Idoneita' al trasporto
06/08/2012
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Con una nota a firma della Dott.ssa Gaetana Ferri, in riferimento al Regolamento (CE) 1/2005, vengono fornite ulteriori indicazioni sull'idoneità al trasporto degli animali vivi.

Il trasporto degli animali non idonei rappresenta una delle criticità rilevanti nel trasporto di animali vivi, come individuato, sia dai rilievi isperttivi dell'FVO (Food and Veterinary Office), sia dalle infrazioni notificate dalle ASL e dagli Organi di Polizia al Ministero della Salute. Per rafforzare la vigilanza del Veterinario Ufficiale, al fine di agevolare il rilievo e la contestazione delle infrazioni alla normativa di settore, non è consentito il trasporto al macello di animali che necessitino di un parere veterinario per l'attestazione dell'idoneità al trasporto al di fuori degli orari in cui è garantita la presenza del Veterinario Ufficiale. In caso contrario, l'arrivo al macello di detti animali, è consentito solo a condizione che l'attestazione d'idoneità al trasporto sia rilasciata da un Veterianrio Ufficiale della ASL.

Fonte: 
Ufficio stampa Fnovi
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