Le sentenze del TAR Lazio sulle Ordinanze a tutela dell'icolumità pubblica
Le sentenze del TAR Lazio sulle Ordinanze a tutela dell'icolumità pubblica

Il Ministero della Salute ha inviato una nota a commento delle sentenze N. 07759/2012 e 7782/2012 del TAR Lazio in merito alla per l'annullamento dell'ordinanza con tingibile e urgente del 22.3.2011, pubblicata sulla Gazzetta Ufficiale del 13 maggio 2011, avente ad oggetto: "differimento del termine di efficacia e modificazioni dell'ordinanza del ministro del lavoro, della salute e delle politiche sociali 3.3.2009, concernente la tutela dell'incolumità pubblica dall'aggressione dei cani".
Nel ricordare che le Ordinanze restano in vigore ad esclusione degli articoli citati nelle sentenze conclude comunicando che l’”Amministrazione si riserva un approfondimento per l’eventuale adozione di ulteriori determinazioni.”
Il Ministero della Salute ha inviato una nota a commento delle sentenze N. 07759/2012 e 7782/2012 del TAR Lazio in merito alla per l'annullamento dell'ordinanza con tingibile e urgente del 22.3.2011, pubblicata sulla Gazzetta Ufficiale del 13 maggio 2011, avente ad oggetto: "differimento del termine di efficacia e modificazioni dell'ordinanza del ministro del lavoro, della salute e delle politiche sociali 3.3.2009, concernente la tutela dell'incolumità pubblica dall'aggressione dei cani".
Nel ricordare che le Ordinanze restano in vigore ad esclusione degli articoli citati nelle sentenze conclude comunicando che l’”Amministrazione si riserva un approfondimento per l’eventuale adozione di ulteriori determinazioni.”
Gli articoli oggetto di ricorso:
O.M. 3 marzo 2009 Ordinanza contingibile ed urgente concernente la tutela dell'incolumità pubblica dall'aggressione dei cani.
Articolo 2, comma 1 lettera
e) la vendita, l'esposizione e la commercializzazione di cani sottoposti agli interventi chirurgici di cui alla lettera d).
Ministero della Salute Ordinanza 22 marzo 2011
all'art. 2, comma 1, b)
- la lettera d) e' sostituita dalla seguente: «d) gli interventi chirurgici destinati a modificare la morfologia di un cane o non finalizzati a scopi curativi in conformità all'art. 10 della
Convenzione Europea per la protezione degli animali da compagnia, ratificata con la legge 4 novembre 2010, n. 201;